TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-03-21, n. 201200599
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N. 00599/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02038/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2038 del 2011, proposto da Ats Energia Pe Fiorentino s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. G V, M L e G R, con domicilio eletto presso l’avv. M L in Bari - Ceglie del Campo, via I Traversa Umberto I, 9;
contro
Provincia di Foggia;
Regione Puglia;
per la declaratoria
della illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale di cui alla legge regionale n. 11/2001 e successive modificazioni ed integrazioni presentata dalla società in data 1° agosto 2008 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel territorio dei Comuni di Torremaggiore e Lucera, in località Pidocchiara - Sant’Antonio;
nonché per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Provincia di Foggia di avviare e concludere il procedimento, relativo all’istanza avanzata dalla ricorrente, con un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e udito nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2012 per la parte ricorrente il difensore avv. Giacomo Zennaro, su delega dell’avv. G R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Ats Energia Pe Fiorentino s.r.l. chiede accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia di Foggia sull’istanza, presentata in data 1° agosto 2008, per la verifica di assoggettabilità a v.i.a. del progetto per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica sito nel territorio dei Comuni di Torremaggiore e Lucera, in località Pidocchiara - Sant’Antonio.
Deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’art. 16 legge Regione Puglia 12 aprile 2001, n. 11, lamentando che la Provincia di Foggia non si è espressamente pronunciata entro il termine di sessanta giorni previsto dalla citata norma.
Espone di aver provveduto a tutti gli adempimenti istruttori ed alle pubblicazioni previste dalla legge.
Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.