TAR Firenze, sez. III, sentenza 2024-03-05, n. 202400266
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Testo completo
Pubblicato il 05/03/2024
N. 00266/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via dei Rondinelli n. 2;
contro
Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- (pratica n. -OMISSIS-) con il quale la Dirigente della Direzione Urbanistica - Edilizia - Servizio Edilizia Privata del Comune di Pisa ha applicato alle ricorrenti una sanzione ex art. 206 bis comma 1 LRT n. 65/2014 di euro 75.671,48 in relazione all'immobile di cui le medesime erano comproprietarie sito in -OMISSIS-; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente ivi compresa in particolare la nota del Responsabile del procedimento in data -OMISSIS- e la non conosciuta nota dirigenziale n. -OMISSIS-;
nonché per l'accertamento dell'obbligo e la condanna del Comune di Pisa alla restituzione a favore delle ricorrenti della somma di euro 69.439,87 oltre ad interessi sulla stessa a far data dal 17.5.2019 e fino al dì del soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2024 il dott. Antonio Andolfi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato al Comune di Pisa il 12 luglio 2019 e depositato il 2 agosto 2019, parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento numero di protocollo -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è stata applicata la sanzione edilizia prevista dall’articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale toscana 65 del 2014 per euro 75.671,48. Chiede inoltre la condanna del Comune alla restituzione della somma di euro 69.439,87, oltre interessi a decorrere dal 17 maggio 2019.
Il Comune di Pisa si costituisce in giudizio il 23 settembre 2019.
Nel contraddittorio scritto precedente l’udienza di merito, il Comune richiama un provvedimento del -OMISSIS- con cui sarebbe stata applicata una sanzione pecuniaria per un importo totale pari ad euro 8332,00.
Parte ricorrente insiste nelle conclusioni prospettate nel ricorso.
Entrambe le parti chiedono la decisione sugli scritti, senza discussione orale.
La causa passa, quindi, in decisione all’udienza del 20 febbraio 2024.
DIRITTO
Con il provvedimento impugnato è stata applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’articolo 206 bis della legge regionale toscana numero 65 del 2014 per opere e interventi edilizi eseguiti su immobili con destinazione d’uso residenziale, precedenti la data del 17 marzo 1985.
La sanzione pecuniaria è stata determinata richiamando l’articolo 206 bis, comma 1, della legge regionale 65 del 2014 che prescrive, per le opere e interventi edilizi su immobili con destinazione d’uso residenziale, eseguiti e ultimati in data anteriore al 17 marzo 1985, data di entrata in vigore della legge numero 47 del 1985, in parziale difformità dal titolo abilitativo, qualora, sulla base di motivato accertamento dell’ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, l’irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione pecuniaria pari al doppio del costo di produzione stabilito in base alla legge numero 392 del 1978, per la parte dell’opera realizzata in difformità dal titolo abilitativo.
In base alla istruttoria del responsabile del procedimento, redatta il -OMISSIS-, il costo di produzione, in base alla legge numero 392 del 1978, attualizzata alla data di adozione del provvedimento, è stato valutato pari ad euro 35.835,74, per cui la sanzione è stata commisurata nella somma di euro 75.671,48, corrispondente al doppio del suddetto costo di produzione.
Con il ricorso, il provvedimento di determinazione della sanzione è impugnato per violazione della legge sul procedimento amministrativo, dell’articolo 32 e dell’articolo 34 del testo unico dell’edilizia, dell’articolo 197 e dell’articolo 206 bis della legge regionale toscana numero 65 del 2014, nonché per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e per eccesso di potere. Ad avviso della parte ricorrente, la sanzione sarebbe illegittima perché il costo di produzione, stimato dalla legge numero 392 del 1978 in euro 139,519 al metro quadrato, è stato rivalutato fino alla data di applicazione della sanzione che, invece, avrebbe dovuto essere calcolata in base al costo di produzione stimato all’epoca della commissione dell’abuso edilizio. La legge statale,