TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-01-30, n. 201701471

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-01-30, n. 201701471
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201701471
Data del deposito : 30 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/01/2017

N. 01471/2017 REG.PROV.COLL.

N. 10809/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10809 del 2016, proposto da:
G D P, rappresentato e difeso dall'avvocato R F, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, non costituito in giudizio;

per la piena ed integrale esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n. 23937/11 RG della Corte Suprema di Cassazione – Prima Sezione civile, depositata in cancelleria in data 15.11.2011, munita di formula esecutiva in data 13.12.2011, notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 12.1.2016;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il Cons. Silvia Martino;

Uditi gli avvocati, di cui al verbale;


1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente agisce per l’ottemperanza alla pronuncia di cui in epigrafe, con la quale l’amministrazione intimata è stata condannata, in un giudizio in materia di equa riparazione, al pagamento delle spese legali, liquidate con la medesima pronuncia e distratte in suo favore.

Espone che la sentenza è stata notificata al Ministero dell’Economia e delle Finanze e che è passata in giudicato.

Rappresenta, altresì, che è decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31.12.1996, n. 669 nonché di avere presentato, in data 3.2.2016, la documentazione prescritta dall’art. 5 – sexies, comma 5, della l. n. 89/2011.

A fronte dell’inadempienza dell’amministrazione, il ricorrente chiede, quindi, che questo Tribunale amministrati ordini al Ministero dell’Economia e delle Finanze di procedere al pagamento di quanto dovuto, e che disponga, altresì, per il caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta, con vittoria di spese, compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

L’amministrazione, benché ritualmente intimata, non si è costituita.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente chiede di ordinare all’amministrazione di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla pronuncia in epigrafe.

Tale domanda è meritevole di positivo riscontro.

Infatti, sebbene il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva e sia passato in “giudicato”, non sono ravvisabili circostanze né, peraltro, risultano essere stati addotti dall’amministrazione – ancorché ritualmente evocata in giudizio – elementi che possano indurre ad escludere il perdurare dell’inadempimento denunciato.

Inoltre, sono decorsi sia il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia quello previsto dall’art. 5 –sexies, comma 7, della l. n. 89/2001, introdotto dalla legge di stabilità per il 2016.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme dovute nel termine di giorni 30 (trenta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, si nomina sin d’ora un commissario ad acta, ai sensi del già richiamato art. 5 sexies, comma 8, di cui alla legge n. 89 del 2001, nella persona del Responsabile pro tempore dell’Ufficio X della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con facoltà di delega ad altro soggetto dotato di adeguata competenza, il quale dovrà provvedere ad istanza di parte, entro il successivo termine di giorni 60 (sessanta) dalla scadenza del termine già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in ragione della serialità della controversia, sono liquidate in complessivi € 200,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Filoia, dichiaratosi antistatario.

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