TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202202221

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-07, n. 202202221
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202221
Data del deposito : 7 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/12/2022

N. 02221/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01165/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1165 del 2021, proposto da
Comune di Praia a Mare, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliati presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;

per l'annullamento

- della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza dell’8 aprile 2021, n.271, avente ad oggetto «Adozione Atto Aziendale dell’ASP di Cosenza» e dei relativi allegati, nella parte relativa al Presidio Ospedaliero di Praia a Mare;

- per quanto occorrer possa, del decreto commissariale del 22 febbraio 2021, n. 33, recante «Integrazione al D.C.A. n.31 del 18 febbraio 2021 e suo Allegato “A1”, afferenti le “Linee Guida” regionali per l’adozione degli atti aziendali, ai sensi dell’art.2, comma 4, D.L. 150/2020, convertito nella legge 181/2020, delle aziende della salute del Servizio sanitario regionale» ;

- per quanto occorrer possa, del decreto commissariale del 18 febbraio 2021, n. 31;

- di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quello in oggetto indicato, ancorché non cognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, del Ministero della Salute e del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2022 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Il Comune di Praia a Mare ha impugnato d’innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale la deliberazione con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha adottato il proprio atto aziendale, che si porrebbe in contrasto con il giudicato derivante da tre sentenza del Consiglio di Stato, pronunciate in data 20 maggio 2014, n. 2575, in data 15 giugno 2015, n. 2968, e in data 13 marzo 2017, n. 1153.

2. – Contemporaneamente, il citato Comune ha anche adito il Consiglio di Stato, chiedendo l’ottemperanza delle tre sentenze.

3. –Nel presente giudizio si sono costituiti il Ministero della Salute e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la quale ultima ha dedotto di aver rispettato i vincoli derivanti dal giudicato.

4. – Nelle more della definizione del presente giudizio si è pronunciato il Consiglio di Stato, cui – come detto – era stato proposto il ricorso in ottemperanza.

Con la sentenza del 21 gennaio 2022, n. 384, infatti, il giudice d’appello ha accolto l’azione d’ottemperanza, ritenendo – tra l’altro – che la delibera dell’Azienda Sanitaria intimata sarebbe stata superata dagli ulteriori provvedimenti sopravvenuti.

5. – Ne deriva che, come evidenziato anche dalla difesa erariale, indipendentemente dall’originaria ammissibilità del ricorso, non vi è più interesse alla decisione, con conseguente pronuncia di improcedibilità.

6. – L’esito in rito del giudizio e la natura pubblica dei contendenti giustifica la compensazione integrale di spese e competenze di lite.

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