TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201500203
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N. 00203/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2014, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dagli avv. C R, V N e A R, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, Via Carlo Zima, 3;
contro
U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria in Brescia, Via S. Caterina, 6;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 104898 del 10/10/2013, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Dieng in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 28 gennaio 2015, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
All’odierna udienza pubblica la difesa del ricorrente ha depositato un atto con cui si chiede che questo Tribunale dichiari improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato concesso al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Ciò stante, non resta che procedere a detta declaratoria di improcedibilità.
In assenza di contrarie richieste delle parti e in applicazione analogica dell’art. 92 comma 3 c.p.c., le spese possono compensarsi tra le stesse.