TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201500203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2015-02-06, n. 201500203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500203
Data del deposito : 6 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00052/2014 REG.RIC.

N. 00203/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00052/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 52 del 2014, proposto da:
B M, rappresentato e difeso dagli avv. C R, V N e A R, con domicilio presso Segreteria T.A.R. in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

contro

U.T.G. - Prefettura di Bergamo e Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliataria in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 104898 del 10/10/2013, di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata dal sig. Dieng in favore del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Bergamo e di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Vista la nota del 28 gennaio 2015, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il dott. Giorgio Calderoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

All’odierna udienza pubblica la difesa del ricorrente ha depositato un atto con cui si chiede che questo Tribunale dichiari improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato concesso al ricorrente un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Ciò stante, non resta che procedere a detta declaratoria di improcedibilità.

In assenza di contrarie richieste delle parti e in applicazione analogica dell’art. 92 comma 3 c.p.c., le spese possono compensarsi tra le stesse.

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