TAR Milano, sez. I, sentenza 2024-05-13, n. 202401412
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Testo completo
Pubblicato il 13/05/2024
N. 01412/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02804/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2804 del 2019, proposto da
Italgas Reti S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E B L e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
nei confronti
Gestore dei Servizi Energetici Gse S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente – ARERA del 23 ottobre 2019 n. 415/2019/S/EFR, recante Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione in materia di titoli di efficienza energetica, per l’anno d’obbligo 2016;
nonché in qualità di atti presupposti
- della determinazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente – ARERA del 7 febbraio 2018 n. DSAI/13/2018/EFR recante Avvio di procedimento sanzionatorio per l’accertamento di violazione in materia di titoli di efficienza energetica per l’anno
d’obbligo 2016;
- della nota dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente – ARERA del 2 luglio 2019, prot. generale/P n. 0017655-02/07/2019 avente ad oggetto Comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con determinazione
DSAI/13/2018/EFR;
nonché, in via subordinata,
per la rideterminazione della sanzione irrogata fino al minimo edittale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - Arera;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 9 aprile 2024 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Italgas Reti S.p.A. (Italgas Reti), essendo una società del Gruppo Italgas operante nel settore della distribuzione del gas, è destinataria degli obblighi normativi in tema di raggiungimento degli obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico, anche attraverso il meccanismo dei ccdd. certificati bianchi o titoli di efficienza energetica (TEE).
1.1. I TEE sono titoli negoziabili che certificano i risparmi energetici conseguiti negli usi finali di energia attraverso l’applicazione di tecnologie e sistemi che incrementano l’efficienza energetica; trattasi, indi, di strumenti finalizzati al risparmio energetico, perseguendo in tal guisa gli obiettivi di tutela ambientale imposti dalla normazione sovranazionale.
1.2. I distributori di energia elettrica e di gas naturale sono obbligati a raggiungere, per ogni anno d’obbligo, determinati obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in tonnellate equivalenti di petrolio risparmiate (TEP).
1.3. La obligatio, cum facultate solutionis , gravante in capo ad essi distributori può essere adempiuta:
- realizzando direttamente o indirettamente (tramite società controllate o controllanti) i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
- ovvero, in alternativa, acquistando TEE da altri soggetti ammessi al meccanismo (soggetti volontari).
1.4. In particolare, i soggetti volontari e i soggetti obbligati scambiano i certificati bianchi sulla piattaforma di mercato gestita dal Gestore del Mercato Elettrico (c.d. GME) o attraverso contrattazioni bilaterali.
1.5. Al Mise, e ora al Mimit è affidata la fissazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione e ad Arera la determinazione delle tariffe della distribuzione, nonché il potere di irrogare sanzioni in caso di mancato assolvimento da parte dei distributori degli obblighi di risparmio energetico.
1.6. In relazione all’anno d’obbligo 2016 (giugno 2016-maggio 2017) i distributori avrebbero dovuto conseguire una quota dell’obbligo di propria competenza non inferiore al 60% (cd. valore minimo) entro il 31 maggio 2017, con la possibilità di compensare la quota residua (non assolta) nel biennio successivo senza incorrere in sanzioni (art. 13, comma 3, DM 28 dicembre 2012).
1.7. La realizzazione di una percentuale inferiore al 60%, nonché la mancata compensazione nel biennio successivo, integra un illecito amministrativo, con la applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 e dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, nonché dall’art. 13, comma 4, del decreto 28 dicembre 2012.
1.8. Fatte queste preliminari osservazioni, in appresso si tratteggia la scansione procedimentale all’esito della quale Arera è addivenuta alla emanazione del provvedimento sanzionatorio quivi gravato.
1.8.1. Con nota del 17 agosto 2017, il GSE inviava ad Arera la “ Comunicazione dell’esito delle attività di verifica di conseguimento degli obblighi per l’anno 2016 nell’ambito del meccanismo dei Certificati Bianchi, di cui al Decreto 28 dicembre 2012 ”, dalla quale risultava il mancato assolvimento da parte dell’attuale ricorrente dell’obbligo di acquisto dei certificati, non avendo raggiunto la quota minima del 60% nel termine normativamente contemplato (31 maggio 2017).
1.8.2. Di qui l’avvio del procedimento sanzionatorio, concretatosi con la determinazione del 7 febbraio 2018 n. DSAI/13/2018/EF della Direzione Sanzioni e Impegni, pel tramite della quale Arera contestava la violazione del ridetto obbligo, stante il mancato acquisto – alla scadenza del 31 maggio 2017 – di 196.977 TEE; Italgas Reti aveva quindi conseguito soltanto il 41,82% del proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2016; ne discendeva il mancato assolvimento della obbligazione di acquisto della “soglia minima” del 60%.
1.8.3. La ricorrente, con nota 27 marzo 2018, formulava apposite deduzioni, rappresentando anzitutto di aver completato l’acquisto dei TEE nella sessione di luglio 2017 (invece che maggio 2017), e, in secondo luogo, di aver dovuto ritardare l’acquisto in virtù delle svantaggiose condizioni di mercato (improvvisa volatilità dei prezzi di borsa) che, in caso di acquisto dei certificati bianchi, si sarebbero riverberate sui clienti finali; tali imprevedibili difficoltà erano, peraltro, già state comunicate per tempo al Mise e ad Arera, prima della scadenza del termine per l’acquisto dei TEE (nota del 10 maggio 2017).
1.8.4. Con nota del 30 luglio 2018, GSE comunicava che la ricorrente - a seguito dell’operazione di fusione per incorporazione del distributore Compagnia