TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-10-28, n. 201900628

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-10-28, n. 201900628
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900628
Data del deposito : 28 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/10/2019

N. 00628/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00365/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 365 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A A, N C e G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato N C in Reggio Calabria, via Possidonea n. 46/B;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15;

per l'annullamento

della nota prefettizia prot. n.0074958 del 12.06.2019 avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di accesso avanzata in data 17 maggio 2019, inoltrata a mezzo PEC alla Prefettura di Reggio di Calabria, per il rilascio in copia dei sotto specificati atti e documenti:

-Relazione prefettizia ad esito dell’operato svolto dalla Commissione di Indagine ex art. 1 comma 3 legge n.365/1992, posta a fondamento del decreto di scioglimento ex art. 143 del TUEL del Comune di Siderno adottato dal Presidente della Repubblica il 9 agosto 2018;
anche, quantomeno, per la parte che concerne la società -OMISSIS- (se ed ove la concerna) per come richiamata dall’Avvocatura dello Stato nella memoria relativa al giudizio 243/2018, definito dinanzi al TAR Calabria con sentenza n.786 del 28/12/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione dell’Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con istanza in data 17 maggio 2019 la società -OMISSIS- ha avanzato domanda di accesso, tra gli altri, al documento di cui in epigrafe con cui è stato proposto lo scioglimento del consiglio comunale del Comune di Siderno, successivamente disposto con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2018.



2. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’interesse alla conoscenza del contenuto della relazione prefettizia redatta ad esito dell’operato svolto dalla Commissione di Indagine ex art. 1 comma 3 legge 365/1992, quanto meno per la parte ad essa riferibile, scaturirebbe dalla necessità di difendersi nel giudizio di appello, tuttora pendente, dalla stessa promosso davanti al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.786 emanata il 28 dicembre 2018 da questo T.A.R. che, nell’articolare le motivazioni di rigetto del ricorso proposto contro l’informazione interdittiva assunta nei suoi confronti dalla Prefettura di Reggio Calabria, aveva citato a supporto della decisione anche l’avvenuto scioglimento del Comune di Siderno per infiltrazioni della criminalità organizzata.

Essendo stata quest’ultima circostanza valorizzata dalla difesa erariale nelle battute conclusive del processo di primo grado proprio sulla base della relazione prefettizia allegata al decreto di scioglimento ex art.143 del TUEL che, però non era stata depositata in atti, la ricorrente ne invoca oggi l’ostensione al fine di dimostrare la propria estraneità alla causazione dello scioglimento del Comune e quindi al coinvolgimento da parte della criminalità organizzata.



3. Il provvedimento impugnato ha respinto l’istanza di accesso agli atti, opponendo che:

a) atti, documenti e note informative, utilizzate per l’istruttoria finalizzata all’adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 143 del TUEL, sono sottratti all’accesso per motivi di ordine e sicurezza pubblica ai sensi dell’art.3 comma 1, lett. m) del d.m. 10 maggio 1994, n. 415;

b) gli stessi documenti sono stati classificati “Riservato” e quindi sottratti alla libera consultazione.

Ha concluso la Prefettura che le informative delle Forze di Polizia, ricadenti tra le fattispecie di cui all’art.3 del d.m. poc’anzi menzionato, non sono accessibili in quanto connesse a ragioni di sicurezza.



4. La ricorrente ha gravato il rigetto così motivato, deducendo fondamentalmente la violazione e/o falsa applicazione art. 24, comma 7, L. 241/90 in quanto la Prefettura, nel bilanciamento fra interesse all’accesso strumentale all’esercizio del diritto della difesa in giudizio e quello alla riservatezza, avrebbe dovuto ritenere prevalente il primo.



5. Si è costituito per resistere al ricorso l’U.T.G. di Reggio Calabria, depositando memoria.



6. Alla camera di consiglio del 2 ottobre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.



7. Preliminarmente il Collegio deve prendere atto che l’oggetto dell’istanza di accesso agli atti, originariamente esteso al “ verbale del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 23 maggio 2018 ”, al “ verbale di riunione del Consiglio dei Ministri dell' 8 agosto 2018 ” e “ alla relazione redatta dalla Commissione di indagine acquisita dalla Prefettura in data 24 aprile 2018, in versione integrale " e, comunque, ad “ ogni altro documento depositato in seno al giudizio n. 12179/2018 incardinato innanzi al Tar Lazio in adempimento dell'ordinanza n. 11864/2018 pronunciata dal citato Ufficio Giudiziario” , risulta in questa sede limitato alla sola relazione redatta dal Prefetto ai sensi dell’art.143 comma 3 del TUEL ed inviata al Ministero dell’Interno a sostegno della proposta di scioglimento del Consiglio Comunale formulata innanzi al Consiglio dei Ministri.

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