TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2019-03-20, n. 201900073
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2019
N. 00073/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00256/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 256 del 2018, proposto da
M C, rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Genova, via Bartolomeo Bosco, n. 31/4;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dagli avvocati G A, L P, A M e B M G, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
per l'annullamento
previa concessione di una misura cautelare
- del provvedimento a firma del Direttore dell’Ufficio Gestione del Territorio del Comune di Bolzano, prot. n. 62169/2018, in data 10.8.2018, successivamente conosciuto, avente a oggetto “ richiesta di concessione edilizia prat. Nr. 2017-136-0. Ristrutturazione p.ed. 510 – p.m. 2 C.C. Gries”, con il quale è stata respinta l’istanza presentata dalla ricorrente;
- di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente conseguente e/o comunque connesso, anche non cognito, nessuno escluso, in particolare
- dello sconosciuto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 13.06.2017;
- dello sconosciuto parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia nella seduta del 8.08.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano;
Vista la memoria difensiva della ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2019 la dott.ssa A D e uditi per le parti i difensori F. Granara e Matia Menotti, in sostituzione di D. Granara, per la ricorrente e G. Agostini per il Comune di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente impugna il provvedimento epigrafato, con cui il Comune resistente ha negato la concessione edilizia per opere da realizzare nel piano sottotetto dell’edificio sito in via Tre Santi 11, p.m. 2 della p.ed. 510 C.C. Gries.
2. Il progetto, secondo quanto si legge nella documentazione prodotta dal Comune, prevede la sollevazione della falda sul lato nord, con la formazione di un solaio di copertura piana a terrazza, collegata da una scala interna scoperta, entrambe da ricoprire con una tettoia in plexiglas. Anche sul lato sud è prevista la modifica della falda con la creazione di un balcone e la sostituzione dell’esistente abbaino di dimensioni contenute con un fronte finestrato su tutta la lunghezza della falda verso via Tre Santi. Si tratta dunque di un intervento modificativo della sagoma.
3. Il Comune ha ritenuto che l’intervento non potesse essere approvato perché non rispettoso della distanza di dieci metri rispetto agli edifici realizzati sulle pp.ed. 885 e 71/3, né di quella di cinque metri rispetto al confine con le medesime particelle.
Ha precisato sul punto che una deroga dalle prescrizioni distanziali di cui al D.M. n. 1444/1968 sarebbe ammessa, ai sensi dell’art. 59, comma 3, della L.P. n. 13/1997, per il solo caso della ricostruzione fedele (non ravvisabile nel caso di specie). Non poteva inoltre trovare applicazione l’art. 52 del D.P.G.P. n. 5/1998 che ammette gli abbaini in deroga alle distanze previste dal piano urbanistico comunale, purché realizzati entro il limite necessario alla corretta aeroilluminazione dei locali, limite determinato dalla richiamata disposizione in un decimo della superficie del vano. Il progettato innalzamento del solaio di copertura su tutta la superficie del vano, infatti, non sarebbe qualificabile, secondo il Comune, come “abbaino”.
4. Il ricorso, notificato al Comune di Bolzano il 30.10.2018, è sostenuto da cinque motivi di gravame, con i quali la ricorrente lamenta la contraddittorietà con una precedente concessione edilizia rilasciata per i medesimi lavori, la cui sussistenza avrebbe imposto all’Amministrazione, in caso di diniego, una motivazione rafforzata, invece assente; la violazione dell’art. 9 del D.M. n. 1444/1968, il quale non troverebbe applicazione nel caso in cui, come nel presente, si tratti di opere di ristrutturazione e non vi sia alcuna parete finestrata frontistante né siano previste modifiche al colmo dell’edificio; la violazione dell’art. 52 del D.P.G.P. n. 5/1998, la cui applicazione sarebbe stata illegittimamente negata dal Comune, trattandosi del recupero di un sottotetto esistente già utilizzato come abitazione, per il quale la norma richiamata consentirebbe la realizzazione di abbaini necessari all’areazione dei vani recuperati nel rispetto delle distanze di cui all’art. 873 del codice civile, con esclusione, dunque, del D.M. n. 1444/1968; l’omessa comunicazione dei motivi ostativi e, infine, la violazione del legittimo affidamento determinato dal fatto che l’intervento proposto era già stato autorizzato in passato, con le concessioni edilizie del 2003 e del 2011.
5. Sulla scorta dei rilevati profili d’illegittimità del gravato diniego la ricorrente chiede dunque il suo annullamento previa concessione di una misura cautelare, ravvisando nell’impedimento alla realizzazione dei progettati interventi, necessari al miglioramento delle condizioni igienico sanitarie e tecnologiche del sottotetto, un grave e irreparabile pericolo nelle more del giudizio.
6. Si è costituito il Comune di Bolzano che ha replicato alle censure avversarie ed ha concluso per il rigetto del gravame.
7. Con ordinanza n. 129/2018 il Collegio, ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente fossero adeguatamente tutelabili con la sollecita fissazione del giudizio di merito, ha indicato per la discussione l’udienza pubblica del 6.3.2019, in vista della quale la ricorrente ha prodotto, nei termini di rito, una memoria conclusiva nella quale ha ribadito le argomentazioni già articolate con l’atto introduttivo del giudizio.
8. Trattenuta all’udienza del 6.3.2019 la causa giunge ora in decisione.
Il ricorso è infondato.
9. La ricorrente si duole, con la prima delle proposte censure, della contraddittorietà del diniego impugnato con precedenti titoli edilizi, rilasciati nel 2003 e nel 2011 per lo stesso intervento, a suo tempo tuttavia non realizzato. Afferma che la sussistenza di dette precedenti concessioni edilizie avrebbe onerato l’Amministrazione dell’obbligo di dare puntualmente conto del diverso percorso logico – giuridico seguito dal Comune per addivenire alla valutazione negativa dello stesso progetto già assentito in passato. Sostiene conclusivamente che l’Amministrazione avrebbe eluso l’obbligo di fornire una motivazione rafforzata a fronte della rilevata contraddittorietà con propri precedenti atti.
La ricorrente prospetta in sostanza l’insufficienza della motivazione su cui si regge l’impugnato rigetto dell’istanza di rilascio della concessione edilizia, muovendo dal presupposto che l’esistenza di due precedenti titoli edilizi per il medesimo o analogo intervento, avrebbe determinato l’insorgenza di un onere di motivazione rafforzata che desse conto delle ragioni che avevano indotto il Comune a determinarsi,