TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2022-11-28, n. 202207368
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Testo completo
Pubblicato il 28/11/2022
N. 07368/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04188/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4188 del 2018, proposto da:
M P C, rappresentata e difesa dagli avvocati N P e V V, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vitale in Napoli, via F.S. Correra 250;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D M, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R G S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con recpaito digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati Sabino Laudadio, Ciro Rolando, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
a) della nota dell'INPS a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Archivi prot. US – 2018 – 19915 del 16 luglio 2018, recante l’invito ad esercitare il diritto di opzione all'acquisto dell’appartamento sito in Napoli, via Cilea n. 46, scala U, piano 2°, interno 8, censito in catasto al foglio 13, particella 408, subalterno 16;
b) della nota dell’INPS a firma del Direttore Centrale Patrimonio e Archivi INPS prot. US – 2018 – 19892 del 16 luglio 2018, recante invito ad esercitare il diritto di opzione all'acquisto del posto auto scoperto sito in Napoli, alla via Florestano Rossomandi snc, censito in catasto al foglio 13, particella 408, subalterno 108,
c) di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, tra cui le perizie tecnico-estimative redatte dall'Ing. Faraco e dai geomm. Contiello, Del Giudice e Ventre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS e di R G S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore il dott. Gianmario Palliggiano, nell'udienza pubblica per lo smaltimento dell’arretrato del giorno 12 ottobre 2022, svoltasi con modalità telematica in videoconferenza tramite Microsoft Teams, ai sensi dell’art. art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm; presente l’avv. Paolantonio; preso atto della richiesta di passaggio in decisione da parte di R G s.p.a.:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, notificato il 29-30 ottobre 2018 e depositato il 31 successivo, M P C ha impugnato, per l’annullamento, previa richiesta di sospensione cautelare, gli atti relativi all’acquisto dell’unità immobiliare e del posto auto scoperto, come in epigrafe meglio specificati.
1.1.- Espone in fatto di essere conduttrice dell’unità immobiliare in Napoli, via Cilea n. 46, scala U, piano 2°, interno 8, censito in catasto al foglio 13, particella 408, subalterno 16.
Evidenzia che - nel quadro dell’articolata vicenda di dismissione degli immobili degli Enti previdenziali, avviata con la legge 8 agosto 1995 n. 335 e con il D.lgs. 16 febbraio 1996 n. 104, che ha riguardato anche lo stabile in via Cilea 46, nel 2007 - insieme ad altri inquilini del medesimo condominio, aveva proposto azione innanzi al giudice ordinario avverso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia, la SCIP - Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici S.r.l. e l’I.N.P.S. (già I.N.P.D.A.I.). Gli attori di quel contenzioso, nel fare presente di essere conduttori di alloggi già di proprietà dell’I.N.P.D.A.I., trasferiti all’I.N.P.S. in virtù dell’art. 42 della l. n. 289/2002, lamentavano di essere stati esclusi in modo arbitrario e ingiustificato dal diritto di acquistare tali alloggi alle stesse condizioni riconosciute agli altri inquilini degli Enti previdenziali, poiché gli immobili erano stati considerati di pregio con decreto interministeriale del 13 aprile 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2007), così da poter essere alienati a prezzo di mercato ai sensi dell’art. 3, commi 7, 8, 13 del D.L. n. 351/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 410/2001, senza alcuna riduzione del prezzo medesimo.
1.2.- La tesi sostenuta era che gli attori si trovassero già nella condizione di rivendicare la titolarità delle unità immobiliari, in virtù di un prezzo da ricavare sulla base del valore catastale, moltiplicato per 100, ai sensi di quanto disposto dall’art. 6, commi 1, 5 e 6, d Lgs n. 104/1996.
Deducevano, infatti, di avere esercitato il diritto di opzione nei termini di legge e, di conseguenza, che si era perfezionato il contratto ai sensi degli articoli 1329 e 1131 c.c. e che il loro diritto di proprietà fosse in semplice attesa di formalizzazione per atto pubblico o sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.
1.3.- La controversia civilistica in questione si chiudeva in prime cure con la sentenza di accoglimento n. 2840/2010 del Tribunale di Napoli, tuttavia riformata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 174/2018, avverso la quale la ricorrente ha proposto ricorso per Cassazione.
1.4.- Coi provvedimenti impugnati nel presente giudizio, l’I.N.P.S. comunicava di avere “avviato la procedura di dismissione nel rispetto della normativa vigente”, invitando la parte interessata ad “esercitare il diritto di opzione all’acquisto entro 120 giorni dal ricevimento della presente, pena la decadenza”, per un prezzo di vendita pari ad euro 297.000,00 per l’appartamento ed euro 15.000,00 per il posto auto.
In particolare, dall’esame della perizia tecnico - estimativa dell’I.N.P.S., si desumeva che il prezzo di vendita era stato determinato in base al valore di mercato e in applicazione di un criterio di valutazione sintetico - comparativo, prendendo in considerazione “immobili similari, di prezzo noto, desunto da pubblicazioni, riviste specializzate e da indagini di mercato esperite in zona”, nonché in base a “valori ricavati dagli Indicatori di Mercato, adottando quale parametro il metro quadrato di superficie lorda vendibile”.
2.- Avverso tale atto insorge la ricorrente con l’odierno ricorso, deducendo diverse censure.
2.1.- In primo luogo evidenzia l’illegittimità della stima ai valori di mercato del prezzo di vendita, indicata nella nota impugnata, posto che la stessa perviene ad un prezzo di vendita diverso da quello stabilito dal d.lgs. n. 104/1996, pari al valore catastale moltiplicato per 100.
A sostegno della sua tesi, sottolinea il disposto di cui all’art. 3, comma 20, d.l. n. 351/2001, in base al quale: “Le unità immobiliari definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001 sono vendute, anche successivamente al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre condizioni indicati nell'offerta. Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto”.
2.2.- In via subordinata, la ricorrente contestava la nota impugnata sotto vari profili.
L’abbattimento del 30% del prezzo stimato secondo il valore di mercato previsto dalla normativa successiva era stato