TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-06, n. 202411504

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2024-06-06, n. 202411504
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411504
Data del deposito : 6 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2024

N. 11504/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05542/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Cocchi, Emanuela Romanelli, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Romanelli in Roma, via Tagliamento 14;



contro

Oam Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano, Laura Albano, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo, 101;



per l'annullamento

- del provvedimento del Comitato di gestione dell’OAM in data -OMISSIS-, recante la cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Oam Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 maggio 2024 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente chiede l’annullamento del provvedimento sanzionatorio di cancellazione ex art. 128 - duodecies, comma 1, lett c) d.lgs. n. 385/1993, adottato dal Comitato di gestione dell’OAM nella seduta del -OMISSIS-, nei confronti del ricorrente.

In particolare, adduceva i seguenti motivi:

I. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128-quater e ss. d.lgs. n. 385/1993. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15 d.lgs. n. 141/2010. Difetto di presupposto. Travisamento. Ingiustizia manifesta”.

In particolare, l’OAN, avrebbe disposto la cancellazione del ricorrente dall’elenco degli agenti in attività finanziaria limitandosi a recepire acriticamente il contenuto delle indagini investigative condotte della Guardia di Finanza, prescindendo, dunque, da qualsivoglia accertamento circa l’effettiva sussistenza dei presupposti normativamente previsti per l’irrogazione della sanzione.

II. "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128-quater e ss. d.lgs n. 385/1993. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21 e 32 regolamento interno OAM. Violazione e/o falsa applicazione del regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall’Organismo. Violazione e/o falsa applicazione del Regolamento integrativo contenente disposizioni inerenti le modalità e i termini relativi la trattazione degli esposti provenienti da terzi. Difetto di istruttoria”.

Il provvedimento impugnato sarebbe stato viziato da un'istruttoria del tutto sommaria ed approssimativa, in quanto nessun collegamento sussisterebbe tra il ricorrente ed i fatti allo stesso contestati, come d’altronde si inverrebbe, a detta del ricorrente, dalla sentenza emessa all’esito del giudizio di Cassazione.

III. “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128-quater e ss. d.lgs n. 385/1993. Violazione dell'art. 8 del regolamento integrativo concernente la procedura sanzionatoria per le violazioni accertate dall'Organismo. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità manifesta”.

Infine, il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto sproporzionato rispetto alla consistenza delle violazioni accertate.

Si costituiva l’Organismo per la Gestione degli Elenchi degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi (OAM) per chiedere il rigetto del ricorso ed eccependo, in via preliminare, l’improcedibilità del ricorso.

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