TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-07-12, n. 201300079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-07-12, n. 201300079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201300079
Data del deposito : 12 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00111/2013 REG.RIC.

N. 00079/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00111/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto da:

NN MA e O.S. C.G.I.L. Funzione Pubblica Trentino, rappresentate e difese dall'avv. Marco Zanella e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 75



contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Pedrazzoli, Viviana Biasetti e Giuliana Fozzer ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Consiglio delle Autonomie Locali;
- Comune di Vigolo Vattaro



nei confronti di

- PA LI



per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto tra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 30 ottobre 2012, laddove, al paragrafo 2.3, ha previsto l’obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei Comuni trentini con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

2) del presupposto Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016 del 23 luglio 2012;

3) della sopravvenuta circolare n. 3, del 21.2.2013, avente ad oggetto “Principali contenuti della legge di stabilità nazionale 2013 – L. 228/2012 e della legge finanziaria provinciale 25/2012 di interesse degli enti locali”;

4) di tutti gli atti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il cons. Alma Chiettini e uditi per le

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