TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-07-12, n. 201300079

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2013-07-12, n. 201300079
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201300079
Data del deposito : 12 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00111/2013 REG.RIC.

N. 00079/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00111/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 111 del 2013, proposto da:


A M e O.S. C.G.I.L. Funzione Pubblica Trentino, rappresentate e difese dall'avv. M Z e con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 75


contro

- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti N P, V B e G F ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Consiglio delle Autonomie Locali;
- Comune di Vigolo Vattaro

nei confronti di

- Paola Giovanelli

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

1) del Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per il 2013, sottoscritto tra la Provincia ed il Consiglio delle Autonomie Locali in data 30 ottobre 2012, laddove, al paragrafo 2.3, ha previsto l’obbligo di gestione associata per il servizio di segreteria nei Comuni trentini con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

2) del presupposto Piano di miglioramento della pubblica amministrazione 2012-2016 del 23 luglio 2012;

3) della sopravvenuta circolare n. 3, del 21.2.2013, avente ad oggetto “Principali contenuti della legge di stabilità nazionale 2013 – L. 228/2012 e della legge finanziaria provinciale 25/2012 di interesse degli enti locali”;

4) di tutti gli atti consequenziali, presupposti, endoprocedimentali e connessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Trento;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il cons. A C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto che la ricorrente è Segretario comunale del Comune di Centa San Nicolò e, a seguito di convenzione, del Comune di Vignola Falesina;

Visto che l’O.S. ricorrente asserisce di essere rimasta “ estranea a consultazioni riguardanti la categoria dei Segretari comunali ”;


Visto che è stato impugnato il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale del 30 ottobre 2012 che aveva previsto l’obbligo - a decorrere dal 1° luglio 2013 – per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti di esercitare il servizio di segreteria secondo il modello organizzativo – “segreteria collegiale” - previsto dall’art. 64 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L;

Visto che l’art. 6 della l.p. 27.12.2012, n. 25, che ha inserito l’art. 8 ter nella l.p. n. 27 del 2010, ha invece stabilito che, a decorrere dalla stessa data, i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti devono esercitare il servizio di segreteria in gestione associata mediante “ convenzione ”, da stipularsi nel rispetto di una convenzione-quadro elaborata da un organismo composto dai rappresentanti degli enti soggetti all'obbligo;


Considerato:

- che le parti ricorrenti hanno impugnato il protocollo d’intesa e la successiva circolare provinciale esplicativa:

--- deducendo l’incompetenza assoluta della Provincia a disporre nella materia essendo la stessa riservata alla competenza esclusiva della Regione;

--- denunciando disparità di trattamento rispetto alle Amministrazioni comunali che superano la soglia (che non sarebbe stata ragionevolmente definita) dei 2.000 abitanti;

--- eccependo l’incostituzionalità dell’art. 6 della l.p. n. 25 del 2012 in relazione agli artt. 4, primo comma, n. 3), e 65 dello Statuto e all’art. 3 della Costituzione;

Visti gli artt. 79 e 80 dello Statuto speciale d’autonomia che riservano alla Provincia - che ha competenza legislativa in materia di finanza locale - la definizione degli obblighi relativi al patto di stabilità e il coordinamento delle connesse funzioni degli enti locali;

Visto l’art. 17 del D.Lgs. 16.3.1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale) che recita: “nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, le province disciplinano con legge i criteri per assicurare un equilibrato sviluppo della finanza comunale, ivi compresi i limiti all'assunzione di personale, le modalità di ricorso all'indebitamento, nonché le procedure per l'attività contrattuale”;


Considerato, ad una prima sommaria delibazione tipica della fase cautelare, e impregiudicata ogni definitiva decisione in rito, sul merito e sulle spese di giudizio,

- che il ricorso - a parte restando l’interesse attuale dei ricorrenti e quindi l’esame delle opposte eccezioni di inammissibilità - non pare sorretto da sufficiente fumus boni iuris , atteso che:

--- la disciplina legislativa di cui all’art. 6 della l.p. n. 25 del 2012 ha univocamente natura finanziaria e non parrebbe incidere né sulla competenza legislativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali né sulla competenza regionale in materia di personale dei comuni, competendo infatti alla legge provinciale la definizione dei criteri e dei limiti all'assunzione del personale comunale, categoria nella quale rientrano anche i segretari comunali;

--- essa non sembrerebbe incidere neppure né sul numero delle sedi segretariali né sullo status e sull’autonomia dei segretari comunali e nemmeno sulla loro possibilità di carriera (cfr. comma 4 dell’art. 8 ter della l.p.27/2010 come inserito dall’art. 6 della l.p. 25/2012);

--- in sintesi, parrebbe che la disciplina in esame si limiti ad imporre - per evidenti ragioni di recepimento delle misure di adeguamento al patto di solidarietà interno - una misura di carattere organizzativo quale l’obbligo di applicare l’istituto della convenzione di segreteria disciplinato dall’art. 47 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 2/L;

- quanto al periculum , lo “ stato di incertezza ” lamentato dalla ricorrente Marzatico a causa dalla novella introduzione del nuovo modello organizzativo non integra alcun pregiudizio grave e irreparabile;

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