TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200942
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Pubblicato il 10/11/2022
N. 00942/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento (prot. -OMISSIS-) di reiezione dell’istanza n. -OMISSIS- di rilascio attestato di idoneità alloggiativa dell’unità immobiliare sita in Torino, -OMISSIS-, emesso dalla Città di Torino in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente impugna l’atto datato -OMISSIS-, con cui il Comune di Torino ha denegato il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa dell’immobile abitato dal richiedente e dal suo nucleo familiare (attestazione necessaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo a favore della moglie del ricorrente), sull’assunto che, in forza del D.M. 5.7.1975, l’alloggio in questione può essere abitato da un massimo di 3 persone, mentre vi risultano presenti 4 persone.
L’impugnativa si incentra sul difetto di motivazione e sulla sussistenza dell’idoneità alloggiativa.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torino.
Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2022 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1.Con la prima censura il ricorrente lamenta il difetto di motivazione.
Il rilievo non è condivisibile.
L’atto impugnato, pur succintamente motivato, dà contezza dei presupposti su cui si fonda: il computo delle persone che possono abitare nell’unità immobiliare oggetto dell’istanza è inferiore al numero di persone che vi abitano, talché in relazione a quest’ultime non sussiste il presupposto dell’abitabilità ai sensi del richiamato D.M. 5.7.1975.
2. Con il secondo mezzo la parte istante sostiene che, in realtà, l’appartamento in questione sarebbe abitabile, a norma dell’art. 2 del D.M. 5.7.1975;invoca altresì l’art. 16 del regolamento attuativo della disciplina dell’immigrazione, l’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 31, comma 1, del testo unico sull’immigrazione.
La doglianza non può essere accolta.
L’art. 2, comma 2, del D.M.