TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200942

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza breve 2022-11-10, n. 202200942
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200942
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 00942/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento (prot. -OMISSIS-) di reiezione dell’istanza n. -OMISSIS- di rilascio attestato di idoneità alloggiativa dell’unità immobiliare sita in Torino, -OMISSIS-, emesso dalla Città di Torino in data -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente impugna l’atto datato -OMISSIS-, con cui il Comune di Torino ha denegato il rilascio dell’attestazione di idoneità alloggiativa dell’immobile abitato dal richiedente e dal suo nucleo familiare (attestazione necessaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo a favore della moglie del ricorrente), sull’assunto che, in forza del D.M. 5.7.1975, l’alloggio in questione può essere abitato da un massimo di 3 persone, mentre vi risultano presenti 4 persone.

L’impugnativa si incentra sul difetto di motivazione e sulla sussistenza dell’idoneità alloggiativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torino.

Alla camera di consiglio dell’8 novembre 2022 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1.Con la prima censura il ricorrente lamenta il difetto di motivazione.

Il rilievo non è condivisibile.

L’atto impugnato, pur succintamente motivato, dà contezza dei presupposti su cui si fonda: il computo delle persone che possono abitare nell’unità immobiliare oggetto dell’istanza è inferiore al numero di persone che vi abitano, talché in relazione a quest’ultime non sussiste il presupposto dell’abitabilità ai sensi del richiamato D.M. 5.7.1975.

2. Con il secondo mezzo la parte istante sostiene che, in realtà, l’appartamento in questione sarebbe abitabile, a norma dell’art. 2 del D.M. 5.7.1975;
invoca altresì l’art. 16 del regolamento attuativo della disciplina dell’immigrazione, l’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 31, comma 1, del testo unico sull’immigrazione.

La doglianza non può essere accolta.

L’art. 2, comma 2, del D.M.

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