TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-05-15, n. 202301604
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2023
N. 01604/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02946/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2946 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E.N.I. S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado V. Giuliano, con domicilio eletto presso il suo studio in TA, via Pasubio, 18;
contro
Comune di TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Macrì, domiciliataria in TA, via Umberto 151;
Provincia Regionale di TA (Oggi Città Metropolitana), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Alleruzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Saccne Rete S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Briguglio, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR TA;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della concessione edificatoria, provvedimento n. URB 07/1263 del 4 ottobre 2012, emanata dal Comune di TA, Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, in favore della ditta Saccne Rete s.r.l.;
- nonchè di tutti gli atti ad essa presupposti, connessi e/o conseguenziali.
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
della nota prot. n. 72843 del 25.11.2013della della Provincia Regionale di TA.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di TA, della Provincia Regionale di TA (Oggi Città Metropolitana) e di Saccne Rete S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. In data 13 settembre 2013 la società ENI S.p.A. otteneva l’accesso agli atti relativi alla realizzazione di un impianto di carburante nel Comune di TA ubicato “nella stessa zona” di quello dalla medesima gestito.
Con nota del 14 ottobre 2013 la società chiedeva al Comune di TA la revoca in autotutela del titolo edilizio rilasciato alla controinteressata per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti sulla SP Asse dei Servizi ritenendolo in contrasto con le distanze minime dei fabbricati dal confine stradale.
Il Comune riscontrava negativamente la richiesta (v. nota prot. n. 349025 dell’11 novembre 2013 depositata dalla Provincia) motivando che “l’inosservanza della distanza minima dal confine di strada di categoria B o C (asse dei servizi) del fabbricato ubicato all’interno dell’impianto riportato nella perizia, è stato oggetto di verifica degli uffici della Provincia, i quali sono espressi favorevolmente rilasciando il relativo nullaosta”.
Con nota n. 72843 del 25 novembre 2013 la Provincia regionale di TA (alla quale il Comune di TA aveva trasmesso l’istanza di autotutela formulata da ENI) confermava “l’assoluta regolarità dei provvedimenti adottati dall’ente”.
II. Con ricorso introduttivo notificato a mezzo pec il 12 novembre 2013, ENI S.p.A. ha impugnato il titolo edilizio rilasciato dal Comune di TA e ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:
1)Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 495/1992 e degli artt. 16 e 3 del D.lgs. n. 285/1992. Parte ricorrente premette che “Dalle informazioni assunte presso gli uffici della Provincia Regionale di TA, l'Asse dei Servizi è una strada classificata assimilabile a strada di tipo B) ma non classificabile ai sensi del D.M. 05.11.2011 e che, pertanto, la stessa dovrebbe essere <trattata> come Strada di tipo B) o , al massimo volendola declassificare, come strada di tipo C) le cui distanze minime dal confine stradale sono fissate rispettivamente in 40 e 30 metri ”; nel caso in esame, invece, il fabbricato da adibire a Bar e servizi annessi all'impianto dì distribuzione carburanti sarebbe posizionato a meno di metri 23 dal confine stradale in violazione delle distanze fissate dall’art. 26 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
2) Violazione dell’art. 97 della Costituzione, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per erronea presupposizione e contraddizione con precedenti determinazioni della medesima amministrazione.
Il Comune di TA si è costituito in giudizio per resistere al ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 24 gennaio 2014, ENI ha impugnato la nota prot. n. 72843 del 25 novembre, con la quale - per espressa affermazione contenuta in ricorso - la Provincia regionale di TA, “ confermava senza lo svolgimento di alcuna istruttoria i pareri precedentemente espressi richiamati in seno alla concessione edilizia impugnata con il ricorso principale ” (così pag. 4 ricorso per motivi aggiunti).
Nel primo motivo di ricorso parte ricorrente ripropone la tesi