TAR Napoli, sez. I, sentenza 2016-11-07, n. 201605118
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Testo completo
Pubblicato il 07/11/2016
N. 05118/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00311/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 311 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-., rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Roma C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. R M, in Napoli, via Crispi, 27;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento
della informativa antimafia della Prefettura di Caserta Cat. 12.B.16/ANT/AREA 1^ prot. n. 0071384 del 17 dicembre 2015, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2016 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Sig. -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS-., ricorre avverso il provvedimento interdittivo antimafia indicato in epigrafe con cui la Prefettura di Caserta ha ravvisato la sussistenza delle situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa ex D.Lgs. n. 159/2011.
Parte ricorrente deduce violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili concludendo con la richiesta di accoglimento del ricorso e di annullamento dell’atto impugnato.
Si è costituita in giudizio la Prefettura di Caserta che ha depositato gli atti istruttori posti a fondamento della gravata interdittiva avverso i quali parte ricorrente ha proposto rituale atto di motivi aggiunti.
All’udienza del 12 ottobre 2016 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Occorre riportare gli elementi posti a base della gravata interdittiva, come risultanti dagli atti istruttori acquisiti dalla Prefettura di Caserta e dal verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia del 4 dicembre 2015:
- la società -OMISSIS-. esercita attività di lavori in terra con connesse opere in muratura e cemento armato, demolizioni e sterri, costruzione e manutenzione di edifici civili e industriali;
- il Sig. -OMISSIS-, socio ed amministratore unico, è indagato in un procedimento penale pendente presso la Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Napoli in concorso con il cognato -OMISSIS-(sottoposto a custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa) per il reato di concorso nella intestazione fraudolenta di valori ex 12 quinquies del D.L. n. 306/1992, convertito dalla L. n. 356/1992 con l’aggravante di aver commesso il fatto al fine di favorire l’organizzazione di stampo camorristica del clan dei casalesi ex art. 7 del D.L. n. 152/1991 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 203/1991, con il seguente capo di imputazione: “al fine di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale, -OMISSIS-in data 03.09.1997 intestava a -OMISSIS- la titolarità del 50% del capitale sociale e, successivamente, in data 11.02.2008 intestava al medesimo la restante quota del 50% del capitale sociale della società -OMISSIS-.” .
In sintesi, parte ricorrente lamenta che l’impugnata interdittiva si fonderebbe esclusivamente sul rapporto di affinità tra -OMISSIS- ed il cognato -OMISSIS-e sul procedimento penale che li vede indagati in concorso per il reato di cui all’art. 12 quinquies del D.L. n. 306/1992; tuttavia, osserva il deducente che, con ordinanza del 29 giugno 2015, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Napoli ha respinto la richiesta di sequestro preventivo delle quote della società -OMISSIS-. avanzata dalla Procura della Repubblica, non ravvisando il fumus del delitto di intestazione fraudolenta di beni, in quanto gli elementi di prova non consentirebbero di indicare nel prevenuto -OMISSIS-l’effettivo dominus o socio occulto della società-OMISSIS-.
Secondo quanto