TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-09-10, n. 201800883
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Testo completo
Pubblicato il 10/09/2018
N. 00883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2017, proposto dal dott.
-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, rappresentato e difeso dagli avv.ti F C, F S e G F e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell’atto introduttivo del giudizio
contro
Ministero dell’Econo-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Venezia, S. Marco, n. 63
per l’accertamento e la declaratoria
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Amministrazione resistente per gli atti persecutori e di mobbing patiti dal ricorrente, come dedotto in narrativa
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quantificato in € 541.796,11 a titolo di danno patrimoniale, € 59.460,59 a titolo di spese -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-mediche, legali ed altro-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ed € 58.674,74 per danno cd. da mobbing , ed inoltre al risarcimento del danno biologico -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-temporaneo e permanente-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, come quantificato nella perizia versata in atti e del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il controricorso e la documentazione del Ministero dell’Econo-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-e delle Finanze;
Visti gli ulteriori documenti, la memoria conclusiva e la replica del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 6 giugno 2018 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
L’odierno ricorrente, dott. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, espone di essere -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, in “ congedo assoluto ” -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-per accertata infermità.
Come si legge nel verbale del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- n. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OMISSIS--OMISSIS--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, reso nell’ambito del procedimento avviato ai fini del riconoscimento della dipendenza della predetta infermità da causa di servizio, l’infermità in questione è derivata da “ sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale ”. L’esponente soggiunge che l’ambiente lavorativo “ conflittuale ” sarebbe quello del Comando -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- – -OMISSIS-, presso cui egli sarebbe stato forzatamente trasferito dal settembre -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.
-OMISSIS-n particolare, il deducente osserva di essere stato assunto nel -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- quale -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e di aver percorso i diversi gradini della carriera fino ad essere trasferito, dal -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, presso la -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-“-OMISSIS-” del Comando -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, per svolgervi attività informativa verso colleghi e nei settori istituzionali della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, ivi conseguendo il grado di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.
-OMISSIS-l -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- precisa che per svolgere il servizio presso la Sezione “-OMISSIS-” gli era stato rilasciato il cd. “ -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-– -OMISSIS-. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ”, a riprova della sua affidabilità e della fiducia di cui egli godeva: fiducia testimoniata anche dall’ampia autono-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-operativa accordatagli nei confronti del Comandante di Sezione, cosicché egli avrebbe svolto di fatto il proprio servizio alle dirette dipendenze del Comandante -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-Col. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.
-OMISSIS-l contesto lavorativo, tuttavia, sarebbe repentinamente mutato con il subentro, -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, di un nuovo Comandante -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-Col. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-: infatti, a partire da quel momento l’esponente non solo avrebbe perso la sua autono-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-di azione, ma soprattutto avrebbe subito la privazione dei compiti che normalmente svolgeva, vedendo drasticamente ridotta la propria opera di indagine prima effettuata all’-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-rno degli uffici e limitata la propria attività informativa alla mera ricerca su banche dati e quotidiani, senza più il compito di tenere i rapporti con le cariche istituzionali, civili, militari e religiose del territorio di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-.
-OMISSIS-l ricorrente espone poi che nell’agosto del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- veniva insistentemente invitato dal Comandante di Sezione -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-con modalità rovinose per la sua serenità familiare-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ad interrompere le ferie ed a rientrare in servizio e, una volta rientrato, apprendeva della comunicazione al Comando -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-ad opera della -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.
La “scoperta” di detto procedimento, peraltro risalente al -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. -OMISSIS-, portava ad una denuncia del dott. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, da parte dei suoi superiori -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-in specie: del -OMISSIS- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- e del -OMISSIS-. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, alla -OMISSIS-avente ad oggetto la partecipazione del medesimo ricorrente, nel -OMISSIS-, alla procedura di valutazione per l’avanzamento di grado a -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-: procedura, nel corso della quale egli ometteva di riferire al proprio Comando l’esistenza a suo carico della sentenza penale appena menzionata.
Tuttavia – aggiunge il deducente – detta omissione, sebbene vera, era motivata dalla circostanza che, all’epoca dei fatti, egli non aveva avuto contezza della sentenza stessa, essendogli stata quest’ultima notificata presso la propria residenza familiare in un periodo in cui – per ragioni personali – dimorava altrove e non essendogli stata la notifica riferita dalla moglie -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-a cui la sentenza era stata consegnata-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-. Ciò, tanto è vero che il relativo processo penale, avviato nel -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, si è concluso con l’assoluzione piena del dott. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, dapprima con sentenza del -OMISSIS- monocratico di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- del -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-. Anche il parallelo procedimento promosso dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità erariale si è concluso con l’archiviazione nel -OMISSIS-.
Ma – lamenta l’esponente – ben prima di siffatti esiti processuali a lui favorevoli, l’Amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificare la fondatezza delle sue ragioni: l’Amministrazione, invece, avrebbe “abusato” delle informazioni ricevute dalla -OMISSIS- sulla -OMISSIS-per porre in essere nei suoi confronti azioni punitive e comportamenti persecutori.
Tali azioni e comportamenti si sarebbero espressi – oltre che nella sospensione del “ -OMISSIS- ” – nell’irrogazione di sanzioni disciplinari e nel trasferimento d’autorità dell’esponente dalla Sezione “-OMISSIS-” all’Ufficio Comando – -OMISSIS- -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-alle dipendenze di uno degli ufficiali che lo avevano denunciato-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, con l’incarico di “ Scrivano ”. -OMISSIS-l dr. -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- lamenta di aver patito, inoltre, una serie di affiancamenti a colleghi con grosse problematiche personali o di servizio, trattandosi, nell’un caso, di un ufficiale poi morto suicida e, negli altri casi, di colleghi con problemi giudiziari -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-il primo indagato e l’altro sottoposto a processo penale-OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S--OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-: affiancamenti che, perciò, egli ritiene riconducibili ad una chiara volontà di perseguitarlo, imponendogli relazioni di colleganza assai difficoltose.
Oltre alle circostanze suesposte, il deducente lamenta di essere stato sottoposto, nel nuovo settore di appartenenza, ad altre umiliazioni, basate sul suo palese demansionamento, in un clima che sarebbe stato spiccatamente punitivo e vessatorio. A riprova di dette doglianze, egli evidenzia: di essere stato adibito a svolgere attività di piantonamento delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione nella -OMISSIS- “ -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ” di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-; che dalla -OMISSIS-e per circa un anno gli veniva ordinato di svolgere attività di scarto d’archivio dello -OMISSIS-“ -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S- ” di -OM-OMISSIS-SS-OMISSIS-S-, consistente nel pesare fascicoli archiviati