TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Pescara, sez. I, sentenza 2024-12-02, n. 202400358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Pescara
Numero : 202400358
Data del deposito : 2 dicembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/12/2024

N. 00358/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00233/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 233 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da CTL Ecology srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG A0072E1DE2, rappresentata e difesa dagli avvocati G V, R P, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;



contro

Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F T, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;



nei confronti

P srl, A D C spa, non costituite in giudizio;



per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto n.183 del 9 luglio 2024, col quale il Soggetto pubblico annullava in via di autotutela l’aggiudicazione n.338 del 24 ottobre 2023 in favore di CTL Ecology srl dell’appalto del servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili, provenienti dall’impianto di depurazione di San Martino in Chieti, escludeva dalla gara le prime due classificate, ovvero CTL Ecology srl ed Ecotecna srl, aggiudicando contestualmente la stessa al costituendo rti P srl-A D C srl, in via subordinata del Disciplinare e del Capitolato,

del verbale del 6 agosto 2024, di consegna dell’appalto in via d’urgenza, impugnato con motivi aggiunti,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 novembre 2024 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

Con bando del 29 agosto 2023 il Consorzio di Bonifica Centro indiceva una gara, con procedura aperta e criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento finale in discarica di fanghi disidratati palabili, provenienti dall’impianto di depurazione di San Martino in Chieti, della durata di giorni 365.

Con determina n.338 del 24 ottobre 2023 la predetta Amministrazione disponeva l’aggiudicazione dell’appalto in favore di CTL Ecology srl, prima classificata.

Tuttavia con successivo atto n.183 del 9 luglio 2024 il Soggetto pubblico annullava in via di autotutela l’aggiudicazione suindicata ed escludeva dalla gara le prime due classificate, ovvero CTL Ecology srl ed Ecotecna srl, in ragione della mancata disponibilità di almeno 2 impianti di smaltimento in discarica di rifiuti D1, aggiudicando contestualmente la stessa al costituendo rti P srl-A D C srl.

La vecchia aggiudicataria impugnava quest’ultimo provvedimento, censurandolo per violazione dell’art.21 nonies della Legge n.241 del 1990, degli artt.1, 5, 17, 18 del D.Lgs. n.36 del 2023, del §11.4 del Disciplinare, del Capitolato, degli allegati tecnici (rapporti di prova n.3353/23 del 24 maggio 2023, n.8296/22 del 7 dicembre 2022 rev.2, n.6170/23) dei principi di imparzialità e di legittimo affidamento nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, dell’illogicità e irragionevolezza.

La ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata l’evidenziazione dell’interesse pubblico all’annullamento, che lo stesso era stato disposto dopo ben 9 mesi, con comunicazione di avvio del relativo procedimento ben oltre i 60 giorni dall’aggiudicazione; che erano stati lesi poi il

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