TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-06-24, n. 202400594
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Testo completo
Pubblicato il 24/06/2024
N. 00594/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2023, proposto da
Banca dei Sibillini Credito Cooperativo di Casavecchia S.C., rappresentata e difesa dagli avvocati C B e F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pieve Torina, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
Unione Montana Marca di Camerino, rappresentata e difesa dagli avvocati A N e S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche - Area Vasta 3 Gestione Liquidatoria;
Provincia di Macerata;
Regione Marche;
Regione Marche - Settore Genio Civile Marche Sud;
nei confronti
Calcestruzzi Marchigiani S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Galvani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, piazza della Repubblica, 1/A;
per l'annullamento
- della determinazione positiva della Conferenza dei Servizi Decisoria indetta per la pratica edilizia n. 24/21 sull'istanza della Calcestruzzi Marchigiani S.r.l. (provvedimento SUAP 16/9/2022 prot. 10979) e di tutti gli atti allegati e connessi;
- dell'autorizzazione paesistica n. 57 del 29.7.2021 dell'Unione Montana Marca di Camerino;
- del parere favorevole n. prot. 4811 dell'1.9.2022 dell'Unione Montana Marca di Camerino;
- del parere favorevole ASUR Area Vasta 3 oggi AST n. prot. 136684 del 14.12.2021;
- dell'Autorizzazione Unica Ambientale della Provincia di Macerata con prescrizioni n. prot. 22325 del 19.8.2022;
- del parere ARPAM favorevole n. prot. 40034 del 10.12.2021 e delle sue valutazioni tecniche sull'inquinamento acustico;
- del parere della Soprintendenza del 27.7.2021 di cui alla PEC inviata al Comune di Pieve Torina in data 29.7.2021;
- del parere della Soprintendenza recante data 27.5.2020;
- dell’autorizzazione idraulica n. 22/22 del Genio Civile Marche sud del 30.9.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pieve Torina, del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, dell’Unione Montana Marca di Camerino, di Calcestruzzi Marchigiani S.r.l. e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno Fermo e Macerata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2024 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Pieve Torina rilasciava, alla ditta Sicabeton, il permesso di costruire 21/7/2008 prot. 4381 - pratica edilizia n. 14/2008, per realizzare un impianto di betonaggio, in località Pinturetta di Lucciano, sui lotti 10, 11 e 12 del Piano per Insediamenti Produttivi n. 2 (PIP2) aventi una superficie complessiva di circa mq. 7.000.
I tre lotti rientravano anche in area paesaggisticamente vincolata ex art. 142, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 42/2004 (fascia di rispetto del fiume Chienti) e precedente DM 31/7/1985 (c.d. Galassino) recante “dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona di Piani di Colfiorito e Montelago”.
I lavori iniziarono nel 2009 dopo il rilascio del predetto titolo (poi oggetto di permessi di costruire in variante nn. 19/2009 e 11/2010), senza la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, poiché si era ritenuto (come riferiscono le controparti resistenti attraverso i loro scritti difensivi) che il parere a suo tempo espresso dalla Soprintendenza sull’intero PRG, equivalesse ad autorizzazione implicita di tutti gli interventi edilizi ivi previsti.
A seguito di un approfondimento istruttorio, svolto alla fine dell’anno 2010, il Comune di Pieve Torina (confrontandosi con la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici delle Marche) mutava orientamento, ritenendo che fosse necessaria anche l’espressa autorizzazione paesaggistica.
Con nota del 4/11/2010, prot. 5864, il Comune disponeva quindi la sospensione dei lavori invitando, nel frattempo, la Sicabeton a munirsi dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria.
Veniva così presentata istanza ex art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 42/2004 che, previa acquisizione del parere negativo della Soprintendenza (nota 20/4/2011 prot. 6592), veniva respinta con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale 27/5/2011 prot. 2960 con cui si dichiarava la non compatibilità paesaggistica delle opere realizzate.
Tali provvedimenti vennero impugnati, davanti a questo Tribunale, con ricorso n. 138/2011, poi respinto con sentenza 25/7/2012 n. 511.
Dalla lettura della predetta sentenza, gli interessati giunsero alla conclusione che le sole opere ostative alla sanatoria paesaggistica, stante il divieto ex art. 167, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 42/2004 (lavori che hanno determinato creazione di superfici utili o volumi), fossero i box adibiti ad uffici ed altri analoghi manufatti destinati ad ospitare servizi vari, quantificati in circa mc. 125.
La sentenza non fu quindi appellata ma venne presentata una SCIA (acquisita al protocollo n. 6467 del 14/12/2012) per la rimozione dei predetti manufatti (cabina comandi e servizi), cui seguì la comunicazione di fine lavori del 1/2/2013. Nella relazione tecnica, allegata alla predetta SCIA, si legge che questa iniziativa era rivolta “al fine di poter poi procedere alla richiesta di compatibilità in sanatoria (Art. 167 lett. a)” (cfr. Allegato 010 - deposito Unione Montana del 15/9/2023).
1.1 Non è dato sapere se l’impianto fu attivo per un qualche periodo, salvo che la sua proprietà venne successivamente trasferita alla Soc. Italsacci che, agli inizi dell’anno 2020, decideva comunque di volerlo riattivare. Neanche è dato sapere se tra il 2013 e il 2020 furono realizzate opere aggiuntive o in variante alla parte di impianto ancora esistente.
In data 21/2/2020 la Italsacci presentava quindi, al Comune di Pieve Torina, un progetto di fattibilità per l’inserimento ambientale e paesaggistico dell’ex impianto di betonaggio Sicabeton. Nella sostanza veniva prospettato, all’amministrazione comunale, un intervento di mitigazione della struttura esistente attraverso schermature verdi arboree perimetrali (costituite da 9 pioppi cipressini con altezza di impianto di ml. 3,50 che, a maturità, avrebbero raggiunto altezze maggiori rispetto alle attuali alberature).
Il progetto di fattibilità venne trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche per il parere di cui all’art. 146, comma 5, del D.Lgs. 42/2004.
Questa, a seguito di sopralluogo sul posto eseguito in data 22/5/2020, espresse parere favorevole per la sistemazione paesaggistica dell’ex impianto di betonaggio; sistemazione ritenuta compatibile con i vincoli gravanti sull’area e con alcune prescrizioni aggiuntive riguardanti la colorazione delle strutture (cfr. parere del 27/5/2020).
Agli atti non risulta che questo procedimento venne poi concluso con l’adozione di provvedimenti autorizzativi espressi, quali il permesso di costruire, l’autorizzazione paesaggistica, ecc.
1.2 Risulta invece che in data 30/3/2021, la ditta Calcestruzzi Marchigiani (subentrata a Italsacci) presentava al SUAP del Comune di Pieve Torina, istanza ex art. 7 del DPR n. 160/2010 per “interventi correlati alla realizzazione di impianto di betonaggio per la produzione di calcestruzzo” (ovvero interventi relativi all’ex impianto Colabeton di cui si è trattato finora).
Non sono state depositate in giudizio le tavole rappresentative dello stato di fatto e dello stato di progetto dal cui confronto poter individuare esattamente i lavori per i quali è stata avviata questa procedura che contemplava: richiesta di permesso di costruire ex art. 10 DPR n. 380/2001; richiesta di autorizzazione paesaggistica ordinaria ex art. 146 D.Lgs. n. 42/2004; richiesta di autorizzazione unica ambientale ex art. 4, commi 4 e 5 DPR n. 59/2013 (cfr. Allegato 003 - deposito parte ricorrente 19/8/2023).
La relazione tecnica di progetto (cfr. Allegato 011 - deposito controinteressato 2/5/2024) descrive le opere esistenti (cfr. pag. 26) come segue:
- n. 2 vasche di lavaggio delle dimensioni in pianta di mt. 9,75 x 9,00 con muri in elevazione di altezza mt. 2,00;
- fondazione e muri di contenimento di una rampa di carico per l’alimentazione della tramoggia con sviluppo in pianta di ml. 57,00 sul lato ovest e ml. 64,00 sul lato est;
- impianto beton/wash costituito da una rampa di ml. 21,20 x 6,40 con muri in elevazione di altezza mt. 2,20, che comprende una vasca di raccolta fanghi di altezza cm. 80 e altre 2 vasche di dimensioni mt. 4,60 x 5,60 e 5,00 x 3,50 e altezza variabile tra 40 e 50 cm;
- un blocco servizi a struttura metallica delle dimensioni in pianta di mt. 5,10 x 2,40 + 6,14 x 4,80;
- n. 2 silos a struttura metallica del diametro cm. 295 e altezza mt. 16,36 circa;
- una tramoggia di carico ancorata ad una fondazione in cemento armato.
Nella stessa relazione si premette che l’originario impianto di betonaggio venne autorizzato con permesso di costruire n. 14/2008 prot. 4381 del 21/7/2008 (cfr. pag. 13).
Il paragrafo 3.3 della relazione (cfr. pagg. 32 e ss.) riferisce che “l’impianto sarà dotato di una cabina comandi con annessa cabina servizi igienici. Inoltre