TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-11-13, n. 201801906

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2018-11-13, n. 201801906
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201801906
Data del deposito : 13 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2018

N. 01906/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01316/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2018, proposto da
Santasilia Carla Pironti, Azienda Agricola Pironti Santasilia Carla e Franca Soc. Semplice, rappresentati e difesi dall'avvocato Nicolo' Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A, rappresentato e difeso dall'avvocato M E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli n.49;



per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento di revoca della convenzione stipulata in data 19.10.2017 e la risoluzione dei relativi rapporti nonché della soppressione del passaggio a livello privato al km 143+855 della linea Metaponto-Reggio Calabria il cui esercizio è regolato dal

suddetto atto, comunicato con nota del 13.7.2018 prot. RFI-DPRDTP_RC\PEC\P\2018\0003308, notificata in data 20.7.2018;

- di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto compresa la nota di avviso

di avvio del procedimento del 23.1.2018 prot. RFI-DPRDTP_RC\A0011\P\2018\0000347;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2018 la dott.ssa Francesca Goggiamani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Rilevato :

- che le ricorrenti hanno impugnato, con richiesta di sospensione, la revoca del luglio 2018 della convenzione relativa all’attraversamento con passaggio a livello privato della linea ferroviaria jonica Metaponto – Reggio Calabria che divide il loro fondo adottata sul presupposto del difetto di interclusione del terreno, lamentando la violazione della disposizione 008080/2015 dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e degli artt. 64 e 66 del DPR n.753/1980 nonché per eccesso di potere per difetto di motivazione ed erroneità dei presupposti e del bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza dei trasporti ed interesse privato;

- che, in particolare, hanno dedotto a fondamento del ricorso che appena nell’ottobre del 2017 la concessione era stata rinnovata a seguito

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