TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2020-03-11, n. 202000091
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Pubblicato il 11/03/2020
N. 00091/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00390/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 390 del 2019, proposto da Studio Tecnico Associato Linear, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M I, E D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
E I, in proprio e in qualità di capogruppo del RTP arch. E I e arch. F S mandante, rappresentato e difeso dall'avvocato G D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, traversa di via Crispi n. 70/A;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo
per l'ANNULLAMENTO
- della determinazione dirigenziale n. 3030, del 10.10.2019, con cui è stato dichiarato vincitore del concorso di idee denominato “Scuole sicure” per l’intervento alla “Scuola Petrone” il RTP con capogruppo arch. E I e mandante arch. F S;
- della graduatoria di gara risultante all’esito dell’esame delle offerte pervenute relative all’intervento alla Scuola Petrone;
- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e comunque connessi, ivi inclusi, per quanto di ragione e di interesse: i verbali di gara, n. 1 del 9.11.2018, n. 2 del 13.11.20185, n. 3 del 22.11.2018, n. 4 del 23.11.2018, il verbale della seduta pubblica del 23.10.2018 ed il verbale della seduta pubblica del 18.01.2019;la D.D. n. 735 del 15.3.19 di approvazione dei suddetti verbali nelle parti in cui non è stato rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi previsti nella nota di sintesi dell’intervento alla Scuola Petrone nella proposta dell’RTP primo graduato.
PER LA DECLARATORIA
- di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato per la realizzazione dei successivi livelli di progettazione dell’intervento;
- nonché del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice del concorso di idee e conseguentemente all’aggiudicazione dei livelli successivi di progettazione in conformità alle previsioni del bando di gara.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da IOSUE EMILIO il 24.1.2020:
PER L’ANNULLAMENTO,
- ove necessario, del bando di gara del 22.01.2018, ivi compresi i rispettivi allegati;
- ove necessario, della scheda di sintesi dell’intervento e obiettivi”;
- di tutti i verbali di gara, ivi compresi i rispettivi allegati;
- della determinazione n. 735 del 15.03.2019, ivi compresi i rispettivi allegati;
- determinazione n. 1312 del 9.5.2019, ivi compresi i rispettivi allegati e i verbali;
- determinazione n. 2186 del 23.7.2019, ivi compresi i rispettivi allegati e i verbali;
- di tutti i chiarimenti forniti dall’amministrazione a seguito dei quesiti presentato dagli aspiranti concorrenti;
- della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;
- determinazione n. 3030 del 10.10.2019, ivi compresi i rispettivi allegati;
- nonché di ogni atto conseguente, consequenziale e comunque connesso.
- della determinazione dirigenziale n. 3030 del 10.10.2019, con cui è stato dichiarato vincitore del concorso di idee denominato “Scuole sicure” per l’intervento alla “Scuola Petrone” il RTP con capogruppo arch. E I e mandante arch. F S;
- della graduatoria di gara risultante all’esito dell’esame delle offerte pervenute relative all’intervento alla Scuola Petrone;
- di tutti gli atti antecedenti, consequenziali e, comunque, connessi, ivi inclusi, per quanto di ragione e di interesse: i verbali di gara, n. 1 del 9.11.2018, n. 2 del 13.11.20185, n. 3 del 22.11.2018, n. 4 del 23.11.2018, il verbale della seduta pubblica del 23.10.2018 ed il verbale della seduta pubblica del 18.01.2019;la D.D. n. 735 del 15.3.19 di approvazione dei suddetti verbali nelle parti in cui non è stato rilevato il mancato rispetto dei limiti minimi previsti nella nota di sintesi dell’intervento alla Scuola Petrone nella proposta dell’RTP primo graduato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Campobasso e di E I;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2020 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 284 del 29.12.2017 e determine dirigenziali n. 182 del 22.01.2018 e n. 1423 del 29.05.2018 il Comune di Campobasso ha indetto una procedura aperta in unico grado per l’aggiudicazione del Concorso di idee denominato “Scuole Sicure” per la progettazione di scuole innovative.
In data 23.07.2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Bando di gara avente ad oggetto l'acquisizione di tre proposte progettuali relative alla realizzazione dei lavori, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui riconoscere un premio di € 3.000,00 e, previa procedura negoziata senza pubblicazione di bando, l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché il coordinamento della sicurezza in fase progettuale.
- Le tre proposte riguardano specificamente la realizzazione di tre scuole denominate:
1. “I P”;
2. “Cep nord”;
3. “Crispi”.
Il Bando di gara richiedeva che le scuole dovessero essere innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio.
Il bando forniva inoltre la seguente documentazione tecnica:
− obiettivi generali da perseguire (scheda di sintesi);
− programma piano-volumetrico;
− normativa tecnica applicabile.
La ricorrente ha partecipato alla gara presentando la propria proposta per la scuola I P, collocandosi al secondo posto, ed ha impugnato l’atto (determinazione dirigenziale n. 3030 del 10.10.2019) con il quale è stato dichiarato vincitore del concorso di progettazione il RTP Iosue-Setaro.
In data 29.11.2019 lo Studio Linear presentava istanza di accesso agli atti per l’esame della documentazione contenuta nell’offerta presentata dal raggruppamento aggiudicatario.
In data 28.12.2019 lo studio Linear depositava ricorso per l’annullamento della determinazione comunale di aggiudicazione e degli altri atti indicati in oggetto, con richiesta di sospensiva dei provvedimenti gravati, di cui si deducevano vizi di eccesso di potere e di violazione di legge.
In data 13.01.2020 si costituiva il Comune chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità ed infondatezza nel merito.
Con decreto presidenziale n. 216/09, adottato nella Camera di Consiglio del 31.12.2019, veniva accolta la domanda di sospensione del provvedimento impugnato fino alla data di trattazione collegiale del ricorso nella camera di consiglio del 15.01.2020, a seguito della quale veniva fissata l’udienza per la trattazione di merito del ricorso per la data del 26.02.2020, sul presupposto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita definizione del ricorso.
In data 24.01.2020 il RTI Iosue presentava ricorso incidentale avverso gli atti indicati in epigrafe, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere e chiedendo il rigetto del ricorso principale per vizi di irricevibilità, improcedibilità, inammissibilità e infondatezza nel merito.
Le parti depositavano memorie in vista dell’udienza del 26.02.2020 in cui precisavano le rispettive posizioni.
Nell’udienza del 26.02.2020, dopo ampia discussione tra le parti, la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con un unico motivo di ricorso, articolato sotto diversi profili, si deducono i vizi (di violazione di legge e di eccesso di potere per illogicità manifesta, contraddittorietà, sviamento dal fine pubblico perseguito) della determinazione dirigenziale n. 3030 del 2019 (e degli atti ad essa connessi) con cui il R.T.I. Iosue veniva dichiarato vincitore del concorso di idee indetto con il bando indicato in premessa.
Con specifico riferimento alla violazione di legge si deduce:
- la violazione e la falsa applicazione del decreto legislativo n. 50/2016 ed in particolare dell’articolo 155;
- la violazione e l’errata applicazione del d.m. 18 dicembre 1975 recante: “ Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica ”;
- la violazione e la falsa applicazione della lex specialis con riferimento alla scheda di sintesi dell’intervento ed obiettivi;
- la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 241/90 – difetto di motivazione e di istruttoria – difetto dei presupposti di fatto e di diritto;
- la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 97 della Costituzione e dei connessi principi di buon andamento della p.a;
Il ricorrente, in particolare, sostiene che la proposta del R.T.I, Iosue vincitore non sarebbe conforme al bando per le seguenti ragioni:
1) mancherebbero, rispetto a quanto richiesto dal bando, 7 Aule di scuola primaria, 5 laboratori, 1 ufficio, 1 direzione didattica;con specifico riferimento al requisito delle aule si evidenzia che 6 delle 13 aule presenti nel progetto del R.T.I. vincitore sarebbero destinate alla scuola dell’infanzia e non alla scuola primaria come richiesto dal bando;
2) non rispetterebbe i requisiti minimi previsti dal D.M.