TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2023-05-30, n. 202300385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300385
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 00385/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00476/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 476 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M J W, rappresentato e difeso dagli avvocati M V, M G e M M, con domicilio eletto presso lo studio M V in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F I e M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Determinazione n. 301, prot. n. 7703 del 27 febbraio 2017, con la quale il Direttore del Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha rinnovato il diniego sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 167 D.Lgs. n. 42/2004 in riferimento a una piscina (con connesso locale tecnico ed altre opere murarie, tutte costituenti pertinenze d'un edificio di sua proprietà in Fluminimaggiore;

per quanto occorrer possa,

della nota della Soprintendenza delle Belle Arti e del Paesaggio per le Province di Cagliari e Oristano n. 7873 del 9 giugno 2016, richiamata nel provvedimento impugnato, non conosciuta, con la quale la Soprintendenza “ribadisce la fondatezza delle valutazioni paesaggistiche già espresse”;

di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da W Matthew James il 4 novembre 2022:

per l’annullamento

- della nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n. 7833 del 9 giugno 2016, depositata in giudizio il 5 settembre 2022 dall’Amministrazione regionale;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, anche non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e della Soprintendenza intimata;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, del c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2023 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il sig. M J W è comproprietario di un appezzamento di terreno di circa 10.000 mq in Zona “E” del Comune di Fluminimaggiore, censito nel N.C.T. al Foglio A/8, Mappale 166, sul quale insiste un fabbricato ad uso abitativo censito nel N.C.E.U. al Foglio A/8, Mappale 167 subb. 1 e 2.



2. Detto immobile è soggetto alle seguenti misure di protezione paesaggistica:

- Art. 17, comma 3, lett. a, NTA del PPR (Fascia Costiera);

- Art. 83 delle NTA del PPR, (Nuclei e case sparse nell’agro. Prescrizioni);

- Art. 47, comma 3, delle NTA del PPR, (Beni Identitari, Parco Geominerario della Sardegna);

- Art. 142, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 42/2004 (Parchi e riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi);

- Art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 42/2004 (Territori coperti da foreste e da boschi).



3. Con istanza presentata per il tramite del Comune di Fluminimaggiore e assunta al protocollo della R.A.S. col n. 71399 in data 28 novembre 2011, il ricorrente ha chiesto che fosse accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004, di alcune opere realizzate nel suddetto fabbricato consistenti in una piscina aperta (estensione 15 metri per 7 metri) con bordo piscina rivestito in lastre di pietra e muri di contenimento del terreno del giardino in pietra locale, nonché in un piccolo locale tecnico (di circa 7 mq.) per l’installazione dei motori funzionali.



4. Con nota prot. n. 51043 del 25 novembre 2014 il Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S. trasmetteva alla Soprintendenza del Paesaggio per le Provincie di Cagliari e Oristano gli elaborati progettuali relativi alla pratica d’accertamento della compatibilità paesaggistica delle predette opere, “ ai fini dell’espressione, entro i termini di legge, del prescritto parere vincolante ” di cui all’art. 167, comma 5, del D.Lgs. n. 42/2004.



5. Con la medesima nota, il Servizio regionale esprimeva, per quanto di sua competenza, una valutazione sostanzialmente favorevole all’accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere oggetto dell’istanza, indicando soltanto con riferimento alla piscina la necessità di eseguire alcune opere di mitigazione.



6. Con nota prot. n. 5651 del 22 aprile 2015 la Soprintendenza – tardivamente rispetto al termine di 90 giorni previsto dalla legge - esprimeva il suo parere negativo in relazione alle suddette opere, fatta eccezione per i muretti di contenimento del terreno retrostanti l’edificio esistente.



7. Con istanza dell’8 luglio 2015 il ricorrente chiedeva alla Soprintendenza di voler riesaminare la pratica e, a tal fine, oltre a fornire ulteriori chiarimenti e precisazioni in relazione alla situazione delle opere, proponeva di apportare talune modifiche alle stesse finalizzate a migliorare l’inserimento dell’intervento nel contesto paesaggistico circostante.



8. Con nota prot. n. 11829 del 10 settembre 2015 la Soprintendenza respingeva tuttavia la richiesta di riesame non ravvisando elementi nuovi che consentissero nuove valutazioni della situazione.



9. Il Servizio Tutela del Paesaggio della R.A.S., vista la suddetta nota della Soprintendenza, con la determinazione n. 177/2016 esprimeva il proprio diniego definitivo sull’istanza d’accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente.

10. Tale determinazione regionale, conclusiva del procedimento, è stata impugnata dal ricorrente nanti questo Tribunale con ricorso notificato il 16 maggio 2016 e iscritto al R.G. n. 423/2016.

11. Successivamente alla proposizione del ricorso in esame, in data 25 maggio 2016, con determinazione n. 1075, prot. n. 20625, il Servizio paesaggistico regionale ha annullato in autotutela il proprio provvedimento n. 177/2016, ritenendolo viziato da difetto istruttorio, contestualmente riavviando il procedimento “ al fine di pervenire ad un’istruttoria completa e conforme al dettato normativo ”.

11.1 In relazione a quanto sopra, con sentenza n. 328 del 22 maggio 2022 il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel ricorso R.G. n. 423/2016.

12. All’esito del nuovo procedimento è stata adottata la determinazione n. 301, prot. n. 7703 del 27 febbraio 2017, con la quale il Direttore del Servizio Tutela del paesaggio e Vigilanza per le Province di Cagliari e di Carbonia-Iglesias ha ribadito, alla luce dell’esperita istruttoria, il diniego sulla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata dal ricorrente.

13. Con il ricorso in esame il sig. W ha impugnato anche questo provvedimento ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90, per difetto assoluto di istruttoria e di motivazione, nonché per contraddittorietà intrinseca e per contrasto immotivato con i precedenti pareri favorevoli espressi dalla stessa amministrazione emanante: in quanto una volta scaduto il termine di 90 giorni assegnato dalla legge alla Soprintendenza per pronunciare il proprio parere vincolante l’autorità competente a pronunciarsi sulla domanda (nella fattispecie la R.A.S.), che peraltro aveva già espresso parere favorevole al mantenimento delle opere oggetto della domanda di sanatoria ritenendole paesaggisticamente compatibili, sarebbe stata tenuta a considerare le suddette tardive valutazioni alla stregua d’un parere non vincolante e a provvedere all’adozione del provvedimento finale sulla scorta di un’adeguata e autonoma motivazione, nella specie inesistente;

2) Difetto di istruttoria e di motivazione anche sotto un ulteriore e diverso profilo: in quanto non sarebbe stata spesa alcuna motivazione con riferimento alle modifiche progettuali proposte dal ricorrente e finalizzate a mitigare ulteriormente l’impatto visivo delle opere realizzate, e a migliorare il loro inserimento nel contesto paesaggistico circostante, essendosi l’Autorità limitata a confermare la precedente valutazione negativa che era fondata su diverse evidenze progettuali.

3) Eccesso di potere per carenza di motivazione e istruttoria, violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, irragionevolezza: in quanto da un lato non sarebbe vera la circostanza che le opere realizzate generassero nuove superfici e volumi, dall’altro il richiamo dell’art. 83 delle NTA del PPR che osterebbe al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria in carenza del requisito soggettivo (qualifica di imprenditore agricolo dell’istante) e oggettivo (limite dimensionale del fondo oggetto di intervento) non sarebbe pertinente in quanto nella specie non si tratterebbe di “nuovi edifici”, ma di pertinenze di un fabbricato già esistente e regolarmente assentito.

14. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con favore delle spese.

15. Per resistere al ricorso si sono costituite la Regione Sardegna e la Soprintendenza intimata che, con difese scritte, ne hanno chiesto il rigetto, vinte le spese.

16. Con ordinanza collegiale n. 705 del 27 ottobre 2022 è stato disposto, su richiesta del ricorrente, il rinvio dell’udienza di discussione per consentire la valutazione delle produzioni difensive delle resistenti ai fini dell’eventuale proposizione di motivi aggiunti.

17. In data 4 novembre 2022 il sig. W ha proposto ricorso per motivi aggiunti con il quale ha impugnato, con ulteriori illustrazioni, la nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio n. 7833 del 9 giugno 2016, depositata in giudizio il 5 settembre 2022 dall’Amministrazione regionale.

18. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memoria con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

19. All’udienza del 20 aprile 2023, dopo la discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

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