TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-06-29, n. 201001800

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2010-06-29, n. 201001800
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201001800
Data del deposito : 29 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00004/2008 REG.RIC.

N. 01800/2010 REG.SEN.

N. 00004/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4 del 2008, proposto da:
Consorzio di Bonifica del Cixerri, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto in Cagliari, presso lo studio del medesimo legale, via Rossini n. 44;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G P e S S, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione Sarda in Cagliari, viale Trento n. 69;

l’ Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in persona dell’Assessore in carica, non costituito in giudizio;

il Direttore p.t. del Servizio Strutture e Infrastrutture dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti provvedimenti posti in essere dal Direttore del Servizio Strutture e Infrastrutture dell’Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale:

A) prot. n. 58460/VII.

7.5 dell’8.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 505 del 17 luglio 2007;

B) prot. n. 58463/VII.

7.5 dell’8.10. 2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 506 del 17 luglio 2007;

C) prot. n. 58919/VII.

7.5 del 16.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 508 del 17 luglio 2007;

D) prot. n. 58832/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 504 del 17 luglio 2007;

E) prot. n. 58833/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 507 del 17 luglio 2007;

F) prot. n. 58841/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri n. 94 del 7.8.2008;

G) prot. n. 58836/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 538 del 31.8.2008;

H) prot. n. 58842/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri n. 90 del 26.7.2007;

I) prot. n. 58835/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 531 del 3.8.2008;

L) prot. n. 58840/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera del Presidente del Consorzio di Bonifica del Cixerri n. 102 del 28.8.2007;

M) prot. n. 58837/VII.

7.5 del 15.10.2007, con il quale è stata annullata la delibera della Deputazione Amministrativa n. 546 del 31.8.2008;

di tutti gli atti ad essi presupposti, conseguenti o comunque connessi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna e dell’Assessorato Regionale all’ Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2010 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Tutte le delibere menzionate in epigrafe, dichiarata e motivata l’esistenza di ragioni di urgenza, erano state rese dagli organi del Consorzio immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 28 della legge regionale n. 62 del 1978.

Per tutte, l’ufficio regionale, in sede di controllo, aveva chiesto chiarimenti in ordine alle ragioni d’urgenza determinanti la loro immediata esecutività.

Sennonchè, ricevuti i chiarimenti, con i provvedimenti impugnati, quest’ultimo procedeva ad annullare gli atti in questione censurandone l’eccesso di potere sotto il profilo dell’insufficiente e/o perplessa e/o contraddittoria motivazione in relazione alle ragioni d’urgenza che avevano imposto l’attribuzione dell’immediata esecutività alle delibere sottoposte a controllo.

Avverso tali provvedimenti di annullamento è insorto il Consorzio di Bonifica del Cixerri che, con ricorso notificato il 10 dicembre 2007 e depositato il successivo 2 gennaio, ha dedotto i seguenti motivi di censura:

Difetto di motivazione: con riguardo alla mancata indicazione delle disposizioni precisamente violate;

Violazione di legge ( art. 24, legge reg. n. 38/1994): in quanto il potere di controllo dell’Autorità regionale sugli atti del Consorzio sarebbe limitato alla conformità degli atti alle norme vigenti, non potendosi estendere all’eccesso di potere;

Errata applicazione dell’art. 28 della legge reg. n. 68/1972: in quanto tale disposizione, da un lato, non richiederebbe affatto una puntuale e specifica motivazione sull’urgenza, dall’altro lascerebbe alla discrezionalità dell’ente la valutazione delle ipotesi nelle quali ricorrervi;

Eccesso di potere nella forma dell’irragionevolezza della motivazione: in quanto l’organo di controllo avrebbe censurato i provvedimenti impugnati esclusivamente per la clausola dell’immediata esecutività, senza ravvisare ulteriori profili di illegittimità nel contenuto sostanziale degli stessi;

Quanto ai provvedimenti impugnati precisati sub G, H, I, L, M, N:

eccesso di potere per mancata considerazione dell’errore materiale del redattore che, come precisato nei chiarimenti, solo per errore aveva inserito nei provvedimenti adottati la clausola della immediata esecutività, tant’è che gli stessi provvedimenti non sono stati portati ad esecuzione prima dell’esito del controllo;

Quanto ai provvedimenti impugnati precisati sub D e F:

Eccesso di potere per mancata considerazione dell’errore materiale del redattore che, come precisato nei chiarimenti, solo per errore aveva inserito nei provvedimenti adottati la clausola della immediata esecutività, tant’è che gli stessi provvedimenti non sono stati portati ad esecuzione prima dell’esito del controllo;

Quanto ai provvedimenti impugnati precisati sub A e B:

Eccesso di potere per sconfinamento del controllo sul merito dell’atto – Difetto di motivazione;

Quanto ai provvedimenti impugnati precisati sub D, E, F, I, L:

Violazione dell’art. 33, comma 3, della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38: in quanto le pronunce di annullamento adottate sarebbero tardive rispetto al termine di 10 giorni previsto per il controllo.

Concludeva quindi il Consorzio ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con favore delle spese.

Per resistere al ricorso si è costituita l’Amministrazione regionale che, con memoria difensiva depositata il 3 gennaio 2008, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.

Con ordinanza n. 4 de 10 gennaio 2008, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare con riguardo ai provvedimenti di annullamento delle delibere della Deputazione Amministrativa n. 505 e 506 del 17 luglio 2007.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2010, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Tutti gli atti impugnati, di annullamento di provvedimenti degli organi di amministrazione del Consorzio ricorrente, sono fondati sul rilievo che non sarebbero state adeguatamente motivate le ragioni giustificative dell’apposizione, ai medesimi provvedimenti, della clausola di immediata esecutività.

Orbene, a prescindere da ogni questione formale sollevata dalle parti, il Collegio osserva che i provvedimenti impugnati evidenzino la loro illegittimità nella parte in cui omettono di considerare le argomentazioni rese dal Consorzio nella fase istruttoria, in sede di chiarimenti.

Dall’esame di questi ultimi, infatti, risulta evidente che i provvedimenti adottati dal Consorzio del Cixerri assumono contenuti di sostanziale regolarità, rispetto alla quale non risultano convincenti le argomentazioni dell’organo regionale che, invero, in quanto tutte incentrate su questioni di esasperato formalismo, rendono illegittimo, per eccesso di potere, l’esercizio dell’attività di controllo.

Per ragioni di chiarezza espositiva le questioni sottoposte all’esame del Collegio, pur riferite, ciascuna, ad una pluralità di atti impugnati, verranno esaminate una sola volta indicando, poi, i provvedimenti ai quali riferire le considerazioni del Tribunale.

Con riguardo al primo gruppo di atti, dunque, possono prendersi le mosse dalla delibera n. 418 del 30 marzo 2007, avente ad oggetto “Liquidazione incentivi alla progettazione all’ing. Vacca e al personale consortile, coma da delibera C.D. 41/2002”, con la quale la Deputazione Amministrativa procedeva alla liquidazione delle predette competenze.

Tale atto, erroneamente, indicava, ai fini dell’imputazione contabile della spesa, il capitolo di bilancio n. 130000/R anziché il n. 53000/C (Fondo incentivi al personale).

Con la delibera n. 90 del 26 luglio 2007 il Presidente del Consorzio rettificava la delibera n. 418/2007, indicando la corretta imputazione della spesa.

Tale delibera presidenziale recava la dichiarazione dell’urgenza e, dunque, della immediata esecutività della delibera ai sensi dell’art. 28 della legge reg. n. 62 del 23.10.1978.

Con delibera n. 531 del 3 agosto 2007 la Deputazione Amministrativa ratificava l’anzidetta delibera presidenziale n. 90/2007.

In relazione a tale clausola d’urgenza, con nota n. 49562/VII.

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