TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-06-13, n. 201400946

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2014-06-13, n. 201400946
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201400946
Data del deposito : 13 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01058/2005 REG.RIC.

N. 00946/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01058/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2005, proposto da:
A O, rappresentato e difeso dagli avv. R T, M T, con domicilio eletto presso R T in Rogliano, via Regina Elena 124;

contro

Comune di Falconara Albanese, Responsabile Ufficio Tecnico Comune Falconara Albanese;

per l'annullamento

di ordinanza di demolizione 8.6.2005 n. 18.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2014 il dott. N D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col provvedimento impugnato, il responsabile dell’UTC del comune di Falconara Albanese, sulla base di un sopralluogo congiunto eseguito unitamente alla Guardia costiera di Paola, ha ingiunto alla parte ricorrente di demolire a proprie spese, entro e non oltre 90 giorni, una porzione di fabbricato sito località Torremezzo, in quanto abusivamente realizzata su area demaniale marittima.

L’atto viene impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere, osservandosi che l’unità immobiliare è stata acquistata, con atto pubblico, dal costruttore che l’ha costruita a seguito di licenza edilizia 12.4.1974 n. 1202, riguardante un immobile a tre piani.

Nessuno si è costituito per resistere.

All’udienza pubblica del 6.6.2014, la causa è stata trattenuta in decisione.

Come già rilevato in coevi precedenti di questa Sezione (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20 giugno 2005 n. 1115), il gravame deve ritenersi fondato là dove lamenta la mancanza di un preventivo accertamento in contraddittorio, necessario ai sensi dell’art. 32 cod. nav.

Occorre infatti considerare che il demanio marittimo, cui appartengono quali beni naturali il lido del mare e la spiaggia, assume, a causa della continua azione delle correnti marine sulle coste, una conformazione mutevole. E proprio a causa di tale naturale mutevolezza, il codice della navigazione prevede, in capo all’autorità marittima, un potere di accertamento dell’esatta delimitazione delle aree demaniali, da esercitarsi anche d’ufficio, purché in contraddittorio coi privati proprietari, ogni qual volta vi sia una situazione di incertezza obiettiva in relazione alle linee di confine.

Nel caso in esame, sussiste effettivamente una situazione di incertezza, posto che l’opera è assistita da una licenza edilizia rilasciata dal comune undici anni prima e mai annullata e posto, altresì, che non risultano intervenuti nel tempo modifiche allo stato dei luoghi o precedenti provvedimenti sanzionatori edilizi emessi dal comune.

L’illegittimità del procedimento istruttorio si riverbera sull’intero provvedimento, che deve essere, di conseguenza, annullato.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi