TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400198

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2024-07-24, n. 202400198
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 202400198
Data del deposito : 24 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/07/2024

N. 00198/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Easy Mobil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A02B609D35, rappresentata e difesa dagli avvocati C T e A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Bolzano, via Carducci, 9;

contro

Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.C.P., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati A R, P P, E R ed E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;

nei confronti

Alpin Bus Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Fabbro, Francesco Frigo e Fabio Dal Seno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Verona, via Franco Faccio, 1;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di aggiudicazione a firma della Direttrice della Ripartizione Diritto allo studio di data 28.03.2024 e della comunicazione ex art. 90 d.lgs. n. 36/2023 trasmessa dall’Agenzia per i contratti pubblici in pari data;

b) del verbale del RUP di data 26.03.2024 di chiusura del subprocedimento di anomalia;

c) della proposta di aggiudicazione dell’Agenzia per i contratti pubblici di data 27.03.2024;

d) dei verbali dell’Autorità di gara di data 17.01.2024, di data 05.02.2024 e di data 09.02.2024, compresi gli allegati;

e) dei verbali del RUP di data 08.02.2024, relativi alla valutazione tecnico – qualitativa delle offerte, compresa la tabella di valutazione e di attribuzione dei punteggi – allegato A;

f) del provvedimento di data 24.04.2024, mediante il quale l’amministrazione provinciale ha affidato l’esecuzione anticipata in via di urgenza, prima della stipula del contratto, ad Alpin Bus Service S.r.l. (allo stato non conosciuto);

g) nonché per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto, disposto dagli organi delle parti resistenti in relazione alla procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto per bambine e bambini, alunne e alunni con disabilità nella Provincia Autonoma di Bolzano per 4 anni – 2024- 2028 (CIG A02B609D35) indetta dall’Agenzia per i contratti pubblici su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, e per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e per il risarcimento in forma specifica, mediante subentro nel contratto, nonché per il risarcimento per equivalente monetario in caso di impossibilità parziale o totale del risarcimento in forma specifica.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EASY MOBIL S.R.L. il 10/6/2024 :

e con il ricorso per motivi aggiunti anche per l’annullamento

h) della nota di data 17.05.2024, con la quale il RUP ha confermato il giudizio di congruità dell’offerta di Alpin Bus Service Srl.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano, dell’Agenzia per i Procedimenti e La Vigilanza in Materia di Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture – A.C.P. e di Alpin Bus Service S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 luglio 2024 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso di data 29.04.2024, notificato in pari data, Easy Mobil S.r.l. impugnava la delibera avente ad oggetto l’aggiudicazione disposta in favore di Alpin Bus Service S.r.l. nell’ambito della procedura aperta sopra soglia europea per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto per bambine e bambini, alunne e alunni con disabilità nella Provincia Autonoma di Bolzano per 4 anni (CIG A02B609D35) indetta dall’Agenzia per i contratti pubblici su incarico della Provincia Autonoma di Bolzano, nonché di tutti gli atti connessi indicati in epigrafe.

La ricorrente evidenziava di avere partecipato alla procedura anzidetta, caratterizzata da un importo a base d’asta del servizio di € 8.761.774,00 con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa al prezzo/qualità e con inizio del contratto quadriennale fissato alla data del 01.05.2024, come confermato in corso di gara dall’Amministrazione nell’ambito del chiarimento n. 2.

Nell’ambito della seduta di data 9 febbraio 2024, riservata alla valutazione delle offerte economiche, l’Autorità di gara constatava che l’offerta di Alpin Bus S.r.l. – classificatasi al primo posto della graduatoria provvisoria – presentava un ribasso pari al 30,53%, tale da imporre l’apertura del sub procedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023.

Il R.U.P., a seguito delle giustificazioni rese dalla controinteressata e nonostante le criticità segnalate dalla ricorrente, con verbale di data 26 marzo 2024 escludeva il carattere anomalo dell’offerta, ritenendola complessivamente affidabile. Di conseguenza l’Autorità di gara, con verbale di data 27 marzo 2024, proponeva l’affidamento dell’appalto alla Alpin Bus S.r.l., che ne diveniva aggiudicataria definitiva il successivo 28 marzo 2024.

Easy Mobil S.r.l., successivamente all’ostensione integrale della documentazione richiesta, accertava molteplici gravi vizi e criticità rispetto alle giustificazioni rese dalla controinteressata nell’ambito del sub procedimento di anomalia, tali da rendere chiara l’erosione dell’utile indicato dall’impresa concorrente e da indurre la stessa ricorrente a presentare, in data 18 aprile 2024, istanza di annullamento in sede di autotutela del provvedimento di aggiudicazione.

A fronte di tali criticità l’Amministrazione sollecitava l’aggiudicataria a dare avvio ai servizi di trasporto in via anticipata a partire dal 29 aprile 2024 ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, al fine di dare continuità al servizio medesimo. A tale richiesta tuttavia la controinteressata opponeva il diniego, deducendo problemi organizzativi che avrebbero reso impossibile l’avvio del servizio in tempo utile.

Il R.U.P. proponeva pertanto al gestore uscente, ossia il R.T.I. composto da Adlatus ed Easy Mobil, la stipula di un contratto ponte ai sensi dell’art. 73, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, decorrente dal 29 aprile 204 sino al 21.06.2024. Tale offerta veniva tuttavia rifiutata in quanto ritenuta idonea a consentire all’aggiudicataria di sanare l’offerta eludendo i termini perentori di avvio del servizio e, per ciò stesso, viziata da eccesso di potere.

La ricorrente ribadiva di conseguenza la propria istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, dichiarandosi espressamente disponibile a ricevere la consegna anticipata dei servizi ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D. Lgs. 36/2023.

In data 24 aprile 2024 il R.U.P. comunicava quindi a tutti i dirigenti scolastici la potenziale impossibilità di garantire il servizio di trasporto per bambini e alunni con disabilità a partire dal successivo 29 aprile, atteso quanto comunicato dall’aggiudicataria in merito alle difficoltà nel garantire la regolare erogazione delle prestazioni. Tale annuncio risultava contestuale al comunicato stampa pubblicato alle 18:00 del 24 aprile 2024 dalla Ripartizione Diritto allo Studio, con il quale venivano prospettate potenziali criticità “ per la copertura del servizio di trasporto per bambini, bambine, scolari e scolare con disabilità ”.

Nonostante la società aggiudicataria avesse già manifestato per iscritto l’impossibilità di avviare il servizio di trasporto in via di urgenza a partire dal 29 aprile 2024, l’Amministrazione provinciale ometteva di adottare le dovute determinazioni già oggetto di specifica richiesta da parte della ricorrente, disponendone l’esecuzione anticipata in favore della controinteressata.



2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:

2.1. “ Mancata esclusione dalla gara di Alpin Bus Service S.r.l. per inadempimento colpevole, non fattibilità e serietà dell’offerta e inosservanza del termine essenziale di avvio del servizio – eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.

Ad avviso della ricorrente la data di inizio del contratto quadriennale era stata individuata nel 01.05.2024 al fine di assicurare la continuità del servizio svolto dal gestore uscente sino alla fine del mese di aprile 2024. L’esecuzione in via di urgenza del servizio trovava specifica giustificazione nel disposto di cui all’art. 17 del D. Lgs. 36/2023, il cui comma 9 consentiva pertanto la consegna d’urgenza a prescindere dall’efficacia dell’aggiudicazione, con conseguente legittimità dell’ordine dato all’aggiudicatario di avviare le prestazioni già a partire dal 29 aprile 2024, ossia con un anticipo di due giorni rispetto alle tempistiche indicate nella lex specialis .

La diversa data indicata dall’Amministrazione rappresentava dunque il nuovo parametro di riferimento al fine di valutare l’adempimento dei relativi obblighi da parte dell’aggiudicatario.

Di conseguenza, a fronte della preventiva declaratoria di incapacità a garantire l’esecuzione dei servizi nel termine essenziale da parte della controinteressata, la revoca dell’aggiudicazione si rendeva necessaria, dovendosi ravvisare un inadempimento in capo ad Alpin Bus S.r.l.

A fronte delle informazioni fornite dalla Stazione appaltante circa le tempistiche di avvio dei servizi, dunque, l’atteggiamento tenuto dalla controinteressata a seguito della comunicazione di aggiudicazione – consistito nel non avere immediatamente adottato tutte le misure utili alla tempestiva esecuzione dei servizi dedotti nel futuro contratto – non poteva ritenersi giustificabile, ponendosi in contrato con i principi di cui agli artt. 1175 e 1358 c.c.

Tale comportamento rappresentava un chiaro indice della mancanza di fattibilità e serietà dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, circostanza di per sé idonea a determinarne l’esclusione dalla gara.

L’Amministrazione, una volta acquisita la prova della volontà di Alpin Bus di non assolvere gli obblighi contrattualmente previsti, avrebbe dovuto necessariamente procedere alla revoca/dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, dichiarando quindi la ricorrente vincitrice della gara a seguito dello scorrimento della graduatoria e ordinando a quest’ultima di avviare i servizi in via di urgenza.

2.2. “ Mancata esclusione dalla gara di Alpin Bus Service S.r.l. per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e del generale divieto dell’“aliud pro alio” – violazione della lex specialis, in particolare dell’art. 5 del capitolato tecnico – violazione della par condicio tra i concorrenti – violazione del principio di concorrenza, correttezza e buona fede – eccesso di potere per difetto di istruttoria ”.

La ricorrente censurava inoltre la mancata esclusione di Alpin Bus S.r.l. a seguito della modifica dell’offerta in sede di giustificazione dei prezzi e della violazione della lex specialis in relazione ai requisiti minimi essenziali previsti per gli automezzi.

L’aggiudicataria dichiarava infatti in un primo momento di essere intenzionata a utilizzare, oltre a 36 autobus alimentati a gasolio, 15 veicoli elettrici nuovi del marchio Ford, modello E-

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