TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216767

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216767
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216767
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 16767/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03817/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3817 del 2011, proposto dal Comune di Formello, in persona del suo Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Siel Elettronica S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
N I, non costituito in giudizio;
Sotexpin Italia S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I F, rappresentato e difeso dall’Avvocato Alessandra Puglielli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Adiana Laici e Fabrizio Lautizi, in qualità di eredi del sig. B Lautizi, rappresentati e difesi dall’Avvocato Enzo Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
C.M.L. Costruzioni Metallo Legna S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Enzo Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Teseo Trasporti S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Enzo Proietti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alfio Ceccarani (a cui sono succeduti mortis causa i sig.ri Franco Ceccarani ed Umberto Ceccarani), rappresentati e difesi dall’Avvocato Antonia Lucchesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'accertamento e dichiarazione

dell’inadempimento dei resistenti all’obbligo di corrispondere al Comune di Formello l’importo di € 303.553,07 per il titolo di cui in premessa, oltre interessi a decorrere dalla data del 18 marzo 1993 e fino all’effettivo pagamento e, per l’effetto, condannare i resistenti stessi, in solido, al pagamento dell’importo suddetto e degli interessi maturati a decorrere dalla data del 18 marzo 1993, secondo quanto sopra indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Società resistenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con scrittura privata autenticata del 18 novembre 1993, intercorsa tra il Comune di Formello ed alcuni soggetti privati proprietari di terreni ubicati nel territorio di detto Comune (località “Olmetti”), veniva stipulata una Convenzione per la lottizzazione a scopo industriale di tali terreni.

Con successivo atto di citazione del 27 luglio 1999, il Comune di Formello adìva le imprese lottizzanti (ivi inclusi alcuni degli odierni resistenti) innanzi al Tribunale Civile di Roma (NRG. 70772/1999) per richiedere, in via solidale, il pagamento di taluni crediti in tesi maturati dall’Amministrazione comunale in esecuzione della summenzionata convenzione di lottizzazione.

Il Tribunale Civile di Roma, con sentenza n° 1875 depositata in data 26 gennaio 2005, dichiarava il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore di quella (ritenuta esclusiva) del Giudice amministrativo.

A seguito di tale sentenza declinatoria di giurisdizione, il Comune di Formello non ha provveduto ad effettuare, nel rispetto del termine di riassunzione all’uopo previsto, la traslatio iudicii innanzi al Giudice Amministrativo.

Nel 2008 – a distanza di più di tre anni dalla sentenza del Tribunale Civile di Roma – il Comune di Formello stipulava alcuni accordi transattivi con alcuni imprenditori (diversi dagli odierni resistenti) coinvolti nel processo di lottizzazione.

Trascorsi ulteriori anni, soltanto con atto notificato in data 22 marzo 2011 – e cioè a distanza di diciotto anni dalla convenzione di lottizzazione del 1993 – il Comune di Formello adìva questo TAR per reiterare l’azione (già esercitata innanzi al Giudice civile) di riscossione dei crediti in tesi maturati a valle della convenzione di lottizzazione, questa volta estendendo l’azione di adempimento anche nei confronti di altri soggetti originariamente non convenuti innanzi al Giudice civile ( id est N I, Sotexpin Italia S.r.l., I F, gli eredi del sig. B Lautizi e gli eredi del sig. Alfio Ceccarani).

Il Comune ricorrente insta innanzi a questo TAR al fine di accertare e dichiarare, in particolare, “l’inadempimento dei resistenti all’obbligo di corrispondere al Comune di Formello l’importo di euro 303.553,07, per il titolo di cui in premessa, oltre interessi a decorrere dalla data del 18 marzo 1993 e fino all’effettivo pagamento e per l’effetto, condannare i resistenti stessi, in solido, al pagamento dell’importo suddetto e degli interessi maturati a decorrere dalla data del 18 marzo 1993, secondo quanto sopra indicato. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ”.

Alcune delle parti evocate in questo giudizio (segnatamente Sotexpin Italia S.r.l., I F, Adiana Laici e Fabrizio Lautizi in qualità di eredi del sig. B Lautizi, C.M.L. Costruzioni Metallo Legna S.r.l., Teseo Trasporti S.r.l. e gli eredi del sig. Alfio Ceccarani) si sono ritualmente costituiti in giudizio, instando per la reiezione del gravame ed eccependo, inter alia , anche la tardiva riassunzione del giudizio ordinario, nonché la prescrizione del credito de quo agitur .

Siel Elettronica S.p.A. ed il sig. N I non si sono invece costituite in giudizio.

Con avviso trasmesso via PEC in data 12 dicembre 2016, la segreteria di questo TAR dava alle parti costituite il rituale avviso di perenzione ultra quinquennale ex art. 82, primo comma, c.p.a.

In data 25 maggio 2017, il difensore di parte ricorrente depositava l’istanza di fissazione di udienza volta ad impedire la consumazione dell’effetto perentivo, istanza che però non recava alcuna sottoscrizione della parte ricorrente (bensì soltanto del suo difensore).

All’udienza straordinaria del 12 dicembre 2022, il Collegio – dato avviso alle parti ex art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile perenzione della causa in considerazione della mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante del Comune ricorrente, dell’istanza di fissazione di udienza depositata in data 25 maggio 2017 ai sensi dell’art. 82, comma 1, c.p.a. – ha introiettato la causa in decisione.

DIRITTO

Il ricorso va dichiarato perento.

Risulta per tabulas , infatti, che con avviso trasmesso via PEC in data 12 dicembre 2016, la segreteria di questo TAR dava alle parti costituite il rituale avviso di perenzione ultra quinquennale ex art. 82, primo comma, c.p.a.

In data 25 maggio 2017, il difensore di parte ricorrente depositava l’istanza di fissazione di udienza espressamente volta ad impedire la consumazione dell’effetto perentivo, istanza che però non recava alcuna sottoscrizione della parte ricorrente (bensì soltanto del suo difensore).

Ciò in violazione dell’art. 82, comma 1, c.p.a., nella sua versione ratione temporis applicabile, a rigore della quale l’invio a cura della segreteria del TAR dell’avviso di perenzione dei ricorsi ultraquinquennali fa insorgere l’onere del ricorrente “ di presentare nuova istanza di fissazione di udienza, sottoscritta dalla parte che ha rilasciato la procura di cui all’articolo 24 e dal suo difensore, entro centottanta giorni dalla data di ricezione dell’avviso ”.

In mancanza di istanza debitamente firmata dal ricorrente (oltre che dal suo difensore) depositata entro il summenzionato termine di 180 giorni, “ il ricorso è dichiarato perento ” (cfr. ancora art. 82, comma 1, c.p.a.).

Nel caso di specie, pertanto, la mancata sottoscrizione dell’istanza ex art. 82, primo comma, c.p.a., da parte del legale rappresentante del Comune ricorrente, non può che condurre alla dichiarazione di perenzione del ricorso.

Attesa la peculiarità della controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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