TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-05-29, n. 200901307

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2009-05-29, n. 200901307
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200901307
Data del deposito : 29 maggio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00480/2009 REG.RIC.

N. 01307/2009 REG.SEN.

N. 00480/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2009, proposto da:
D A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G M e A S, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;

contro

Equitalia Foggia s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. I C, con domicilio eletto in Bari, via Abbrescia 64;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del diniego espresso da Equitalia Foggia s.p.a. con nota protocollo 07/2287 del 16 febbraio 2009 avverso la richiesta di accesso ai documenti avanzata dal ricorrente con raccomandata con avviso di ricevimento del 5 febbraio 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia Foggia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il consigliere Doris Durante;

Uditi nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2009 i difensori delle parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 23 marzo 2009, D A M, avendo appreso da visure presso gli sportelli di Equitalia di Foggia che pendeva a suo carico cartella esattoriale numero 04320080012319544 000, assumendo di non averla mai ricevuta, con istanza del 5 febbraio 2009 chiedeva ad Equitalia Foggia, il rilascio di copia conforme dell’originale della suddetta cartella di pagamento, nonché copia conforme dell’originale della relata di notifica.

L’istanza di accesso era motivata in relazione all’esercizio del diritto di difesa.

Equitalia con nota del 16 febbraio 2009 inviava l’estratto della cartella precisando che “dall’inviato estratto si evince la data di notifica della stessa” e che copia conforme della documentazione richiesta non viene inviata “perché l’originale è già in possesso del contribuente”.

Secondo il ricorrente l’operato di Equitalia è illegittimo e fortemente lesivo di precipue norme di legge e di fondate prerogative sul diritto di accesso ai documenti.

Deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dell’art. 26 del d.p.r. 602 del 1973.

L’Equitalia, costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per violazione del termine di cui all’art. 25, comma 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241, nonché carenza di interesse, essendo il ricorrente già in possesso della cartella notificata il 29 gennaio 2009 e consegnata a mani del medesimo ed ha depositato copia conforme all’originale del referto di notifica della cartella di cui trattasi, evidenziando l’abuso dello strumento dell’accesso ai documenti nei confronti di Equitalia.

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2009, il ricorso è stato assegnato in decisione.

Va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso.

Si osserva al riguardo che ai sensi dell’art. 25, comma 5 della l. n. 241 del 1990 il ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso deve essere notificato a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell’atto (cfr. Cons. Stato, sezione V, 7 maggio 2008, n. 241;
28 dicembre 2007, n. 6782).

Quanto al computo dei termini, ai sensi dell’art. 155, 4°comma c.p.c., se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

Nel caso, poiché il ricorso è stato proposto contro la nota di Equitalia del 16 febbraio 2009, ricevuta dal ricorrente il 20 febbraio 2009, il termine di impugnazione scadeva il 22 marzo 2009, ma essendo festivo, la scadenza era prorogata al 23 marzo 2009, giorno in cui il ricorso risulta dato per la notifica.

Quanto al merito della domanda, deve darsi atto del deposito da parte di Equitalia dell’estratto del ruolo esattoriale e della copia conforme del referto di notifica della cartella esattoriale numero 04320080012319544 000 che risulta essere stata consegnata il 21 gennaio 2009 a mani di D A M che sottoscriveva per ricevuta.

Va, in conseguenza, dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Le spese del giudizio vanno, tuttavia, poste a carico del ricorrente atteso l’abuso dello strumento processuale, essendo stata chiesta l’ostensione di cartella di pagamento regolarmente notificata.

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