TAR Torino, sez. II, decreto cautelare 2018-10-23, n. 201800429
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 23/10/2018
N. 00429/2018 REG.PROV.CAU.
N. 00921/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2018, proposto da
Vodafone Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M S, P G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S in Milano, via della Guastalla 2;
contro
Comune di Cavallermaggiore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Galata S.p.A., Towertel S.p.A. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica LL PP n. 237 Registro Generale del 28 settembre 2018;
- della determinazione del Responsabile del Servizio Area Tecnica LL PP n. 203 Registro Generale del 3 settembre 2018;
- del “ bando d'asta pubblica per la costituzione di diritto di superficie trentennale su aree di proprietà comunale, ubicate in Cavallermaggiore, occupate da stazioni radio base di telefonia mobile ” in data 7 settembre 2018;
- del verbale di gara del 26 settembre 2018;
- della delibera della Giunta Comunale n. 91 del 23 luglio 2018;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, anche non conosciuto, ivi inclusa, se ed in quanto occorrer possa, la delibera della Giunta Comunale n. 44 del 16 aprile 2018, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Premesso che la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 20 novembre 2018;
Rilevato che la società ricorrente è specificamente interessata alla procedura di gara relativa al lotto 2 (che infatti è l’unico per il quale ha presentato offerta);
Considerato:
- che le censure formulate nel ricorso non appaiono manifestamente infondate;
- che la conclusione del procedimento e la stipula dell’atto di concessione del diritto di superficie alla società controinteressata Galata S.p.A. (aggiudicataria provvisoria della gara per il lotto 2) prima della suindicata camera di consiglio potrebbero pregiudicare o, quantomeno, rendere più difficoltosa la piena e immediata tutela degli interessi fatti valere nel presente giudizio dalla società ricorrente;mentre un breve “congelamento” della procedura, in attesa della valutazione del Collegio in sede cautelare, non determinerebbe apprezzabili conseguenze negative per l’interesse pubblico;
Ritenuto che in tale quadro l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla società ricorrente appare fondata su idonei presupposti e dunque meritevole di accoglimento;