TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-07-10, n. 201501920
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N. 01920/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01731/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1731 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Ali', con domicilio eletto presso lo studio dello stesso Michele Ali' in Catania, Via Crociferi 60;
contro
Comune di Capo D'O, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Trifilo', con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
per l'annullamento
-quanto al ricorso introduttivo: previa sospensione, dell'ordinanza sindacale n. 105 del 6 giugno 2013, con la quale il Sindaco del Comune di Capo d'O ha ordinato a RFI S.p.A. di sospendere la chiusura del passaggio a livello di Via Cordovena al Km. 137 895 della linea ferroviaria PA-ME sino all'avvenuta realizzazione dei sottopassaggio;- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
-quanto al primo ricorso per motivi aggiunti: previa sospensione, dell'ordinanza sindacale n.15 del 5.2.2014 del sindaco del Comune di Capo D'O;della delibera del consiglio comunale di Capo D'O n.3 del 27.1.2014;
-quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti: previa sospensione, dell'ordinanza sindacale n.128 dell’1/08/2014.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Capo D'O;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2015 il dott. F B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso si riferisce alla questione della soppressione del passaggio a livello posto al Km 137+895 della linea ferroviaria Palermo-Messina, insistente su Via Cordovena nel Comune di Capo d’O.
Con esso si chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli effetti, dell’ordinanza sindacale n. 105 del 6/06/2013 con la quale il Comune di Capo d’O ordinava a RFI S.p.A. di sospendere la chiusura del passaggio a livello di Via Cordovena al Km. 137+895 della linea ferroviaria PA – ME sino all’avvenuta realizzazione di ulteriori sottopassaggi.
Nella C.C. del 25/09/2013 questa Sezione, con Ordinanza n.805/2013 depositata il 26/09/2013, ritenuta la “insussistenza del danno grave ed imminente a carico della società quale conseguenza del provvedimento impugnato”, rigettava la domanda di sospensione cautelare “anche nella giusta comparazione degli interessi in gioco, fermo l’obbligo del Comune intimato di attivarsi in tempi brevi per l’adozione delle misure necessarie per rendere operativa la programmata e concordata chiusura del passaggio a livello in questione”.
Avverso la predetta ordinanza n. 805/2013, RFI S.p.A. proponeva ricorso in appello, iscritto al n. 1007/2013 R.G., innanzi il CGA Regione Sicilia in sede giurisdizionale, chiedendo la riforma dell’ordinanza medesima.
Alla C.C. del 17/01/2014, il CGA con Ordinanza n. 37/2014 accoglieva l’appello cautelare con la seguente motivazione: “ritenuto che sussistono entrambi i prescritti presupposti del “fumus”, con riferimento agli obblighi assunti con la convenzione in data 14/06/2006 stipulata tra le odierne parti in causa, e dell’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al pericolo per la sicurezza pubblica derivante dall’attraversamento a raso della strada ferrata dei veicoli e dei pedoni”.
Successivamente il Comune, con ordinanza n. 15 del 5/02/2014, disponeva ancora una volta la sospensione della chiusura del passaggio a livello di Via Cordovena “sino all’avvenuta realizzazione dei sottopassaggi nelle premesse individuati”.
Parte ricorrente allora proponeva motivi aggiunti al ricorso n. 1731/2013 R.G., chiedendo la declaratoria di nullità per violazione del giudicato e, in ogni caso, l’annullamento dell’ordinanza n.15/2014 del Sindaco di Capo d’O e, inoltre, proponeva ricorso per l’esecuzione di giudicato innanzi il CGA, chiedendo l’adozione dei provvedimenti necessari affinché venisse portata ad esecuzione l’ordinanza CGA n. 37/2014, previa declaratoria di nullità dell’ordinanza sindacale n. 15/2014.
Il CGA, nella C.C. del 28/05/2014, con ordinanza n. 262 del 30/05/2014 accoglieva il ricorso per l’esecuzione di giudicato proposto da RFI S.p.A. rilevando che l’ordinanza sindacale n. 15 del 5/02/2014 del Comune di Capo d’O era stata adottata in elusione del giudicato cautelare. Inoltre faceva obbligo al Comune di Capo d’O di ottemperare alla predetta ordinanza, nominando il commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Messina o Suo delegato, affinchè provvedesse all’esecuzione, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
In data 10/07/2014, si insediava il commissario ad acta, designato con decreto prefettizio del 17/06/2014 nella persona del Vice Prefetto di Messina, il quale con Determinazione n. 1 del 10/07/2014, disponeva “la chiusura immediata del passaggio a livello di Via Cordovena del Comune di Capo d’O al Km 137+895 della linea ferroviaria Palermo-Messina” ordinando al Segretario Generale del Comune di Capo d’O “di porre in essere tutti gli atti necessari ed indispensabili per l’adempimento immediato della chiusura del passaggio e di quanto stabilito nell’ordinanza del CGA n. 262/2014 e di darne comunicazione alla sottoscritta”.
Inoltre il commissario ad acta, con nota prot. 50178 del 14/07/2014 invitava RFI S.p.A. ed il Comune a valutare la possibilità di “prevedere (…) fin quando non saranno realizzate le opere delle quali lo stesso ente locale si fa carico nell’ordinanza n. 105, un’apertura specifica del passaggio a livello in questione nel caso di emergenze di protezione civile”.
Successivamente con l’ulteriore ordinanza n.128 dell’1/08/2014, il Sindaco del Comune di Capo d’O ordinava, fra l’altro, che “dovranno essere lasciate libere e sgombre e/o comunque facilmente percorribili tutte le vie di fuga individuate nel piano di protezione civile”.
A questo punto RFI S.p.A. proponeva, avverso l’ordinanza sindacale n. 128 dell’1/08/2014, il secondo ricorso per motivi aggiunti al ric. n. 1731/2013 R.G. chiedendo la declaratoria di nullità e, in ogni caso, l’annullamento dell’ordinanza sindacale.
Nel frattempo il CGA adottava l’ordinanza n. 127 del 27/02/2015 con la quale, dopo aver ribadito che “per l’effetto dell’ordinanza CGA n.37/2014, il passaggio a livello poteva essere chiuso”, accoglieva il ricorso per l’esecuzione di giudicato proposto da RFI S.p.A. e, per l’effetto, annullava l’ordinanza sindacale n.128 dell’1/08/2014, ordinando al Comune di Capo d’O di “ottemperare al giudicato cautelare nascente dall’ordinanza CGA n.37 del 17/01/2014 adottando tutte le misure necessarie per consentire la chiusura materiale del passaggio a livello di via Cordovena”.
Infine RFI S.p.A., aderendo all’invito contenuto nella nota del commissario ad acta, prot. n. 50178 del 14/07/2014, ha trasmesso un progetto relativo alla “procedura per apertura passaggio al livello di via Cordovena (Comune di Capo d’O) in caso di emergenza e soccorso” il quale prevede l’apposizione di cancelli metallici scorrevoli in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello, in modo da consentirne l’apertura provvisoria in caso di necessità.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata la quale ha avversato il ricorso e i motivi aggiunti e ne ha chiesto il rigetto.
Alla Pubblica Udienza del 24-6-15 la causa è stata tratta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso introduttivo ad avviso del Collegio è fondato e da accogliere.
Il CGA con ordinanza n. 37/2014 del 17/01/2014 accogliendo l’appello cautelare cosi’ motiva: “ ritenuto che sussistono entrambi i prescritti presupposti del “fumus”, con riferimento agli obblighi assunti con la convenzione in data 14/06/2006 stipulata tra le odierne parti in causa, e dell’allegato pregiudizio grave ed irreparabile, conseguente al pericolo per la sicurezza pubblica derivante dall’attraversamento a raso della strada ferrata dei veicoli e dei pedoni”.
Il Collegio condivide e fa proprio l’orientamento del CGA dal che deriva il riconoscimento della fondatezza del ricorso introduttivo con conseguente annullamento dell’atto sindacale ivi impugnato.
Ad abuntantiam si mette in rilievo che lo stesso atto sindacale originariamente impugnato risulta comunque superato e sostituito dalla successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Capo d’O n. 15 del 5/02/2014 (impugnata con motivi aggiunti).
Si puo’ passare a questo punto all’esame del primo dei motivi aggiunti.
Con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata chiesta la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato cautelare costituito dall’ordinanza del CGA n. 37/2014 e, in ogni caso, l’annullamento della successiva ordinanza del Sindaco del Comune di Capo d’O n. 15 del 5/02/2014, con la quale il Sindaco ha ordinato nuovamente a RFI S.p.A. di sospendere la chiusura del P.L. al Km. 137+895.
Rileva il Collegio che la predetta ordinanza sindacale è stata annullata dal CGA con le ordinanze, rispettivamente, n. 262 del 30/05/2014 e n. 127 del 27/02/2015, stante l’accertata elusione del giudicato cautelare costituito dall’ordinanza del CGA n. 37/2014, posto che con tale ordinanza è stato reiterato un provvedimento sospeso in sede di appello cautelare e del quale in questa sede si è riscontrata la illegittimità.
La stessa ordinanza sindacale peraltro è stata “superata” dal provvedimento del commissario ad acta, designato con decreto prefettizio del 17/06/2014 nella persona del Vice Prefetto di Messina, il quale con Determinazione n. 1 del 10/07/2014, dispone “la chiusura immediata del passaggio a livello di Via Cordovena del Comune di Capo d’O al Km 137+895 della linea ferroviaria Palermo-Messina” ordinando al Segretario Generale del Comune di Capo d’O “di porre in essere tutti gli atti necessari ed indispensabili per l’adempimento immediato della chiusura del passaggio e di quanto stabilito nell’ordinanza del CGA n. 262/2014 e di darne comunicazione alla sottoscritta”.
Pertanto anche il motivo aggiunto in esame viene accolto.
Si puo’ passare a questo punto all’esame del secondo dei motivi aggiunti.
Con il secondo ricorso per motivi aggiunti è stata chiesta la declaratoria di nullità per violazione ed elusione del giudicato cautelare costituito dall’ordinanza del CGA n. 37/2014 e, in ogni caso, l’annullamento della ordinanza del Sindaco del Comune di Capo d’O n. 128 dell’1/08/2014, con la quale il Sindaco medesimo ha ordinato di lasciare libere e sgombre e/o facilmente percorribili tutte le vie di fuga indicate nel Piano di Protezione Civile comunale includendo, implicitamente, anche la Via Cordovena ove insiste il passaggio a livello al Km. 137+895.
Il secondo motivo aggiunto , ad avviso del collegio , è in parte fondato e da accogliere e in parte inammissibile per carenza di interesse.
E’ da accogliere per la parte in cui il Sindaco ha ordinato di lasciare << libera e sgombra >>la via in questione atteso che essendo la fattispecie attinente alla chiusura del passaggio a livello rientra a pieno titolo nell’annullamento pronunciato dal CGA in sede cautelare che trova conferma nel disposto annullamento dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con il collegato primo ricorso per motivi aggiunti.
Per la parte in cui invece il Sindaco medesimo ha ordinato di lasciare << facilmente percorribili >>tutte le vie di fuga indicate nel Piano di Protezione Civile comunale il ricorso per motivi aggiunti si appalesa inammissibile per carenza di interesse atteso che la stessa ricorrente RFI S.p.A., aderendo all’invito contenuto nella nota del commissario ad acta, prot. n. 50178 del 14/07/2014, ha trasmesso un progetto relativo alla “procedura per apertura passaggio al livello di via Cordovena (Comune di Capo d’O) in caso di emergenza e soccorso” il quale prevede l’apposizione di cancelli metallici scorrevoli in corrispondenza dell’attuale passaggio a livello, in modo da consentirne l’apertura provvisoria in caso di necessità.
In conclusione, il ricorso e i primi motivi aggiunti vanno accolti;i secondi motivi aggiunti vanno in parte accolti e in parte dichiarati inammissibili come da motivazione.
La materia trattata e la complessita’ della vicenda giustificano la compensazione delle spese.