TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410920
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 10920/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12288/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12288 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del provvedimento recante prot. -OMISSIS-, emesso in data19.06.2023, mediante il quale si comunicava l'irricevibilità dell'istanza presentata dalla signora-OMISSIS- in data 11.01.2022 al fine del riconoscimento della qualifica personale di tecnico sanitario di laboratorio conseguita in Nicaragua.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. In data 04.01.2022, la signora-OMISSIS- ha presentato, a mezzo raccomandata A/R, istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguita in Nicaragua.

In data 19.06.2023, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Sevizio Sanitario Nazionale, ha inviato tramite posta ordinaria comunicazione prot. -OMISSIS-mediante la quale ha respinto l’istanza de qua adducendo la seguente motivazione: “ detta istanza è irricevibile in quanto la documentazione non è completa, mancando parte dei documenti indicati dell’Allegato D2-14, in particolare la Dichiarazione di valore. Inoltre i documenti sono stati presentanti con modalità differenti da quelle indicate nell’allegato D2-14, su cui è specificato quali documenti devono essere presentanti in originale e quali in copia autenticata ”.

Con il ricorso in esame, notificato in data 18 settembre 2023, la sig.ra-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto diniego, nonché il risarcimento dei danni subiti “ in relazione alla mancata richiesta di integrazione documentale e comunicazione ex art. 10 bis l .241/90 che hanno determinato emissione del provvedimento di diniego di cui in oggetto a causa del quale l’odierna ricorrente non ha potuto rispondere tempestivamente alla chiamata in sevizio pervenuta nel mese di giugno 2023 da parte della Regione Lombardia perdendo la possibilità di percepire la retribuzione mensile per un totale lordo pari a € 10.000 ”.

A sostegno della propria domanda, ha formulato un unico articolato motivi di diritto, deducendo la violazione della legge 241/1990 ed in particolare: la mancata richiesta di integrazione della documentazione;
la mancata comunicazione del preavviso di diniego;
il difetto di motivazione atteso che il provvedimento de quo si sarebbe limitato ad indicare, genericamente, che “ parte dei documenti indicati dell’Allegato D2-D14, in particolare la Dichiarazione di valore ”, senza specificare quali fossero gli altri documenti, e che “ i documenti sono stati presentati con modalità differenti da quelle indicate nell’allegato “D2-14”, su cui è specificato quali documenti devono essere presentati in originale e quali in copia autenticata ”.

Si è costituito il Ministero con memoria di stile.

Con ordinanza n. 6489 del 12 ottobre 2023 - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare “ Ritenuto, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare, che sembrerebbe non ricorrere il fumus di fondatezza, atteso che dalla documentazione versata in atti dalla stessa ricorrente risulta incontrovertibilmente provato che la Dichiarazione di valore indicata nell’Allegato D2-14 – che avrebbe dovuto essere presentata unitamente alla domanda di riconoscimento del titolo in data 4 gennaio 2022 – è stata rilasciata all’istante dall’Autorità competente solamente in data 19 giugno 2023 e, conseguentemente, l’esito del procedimento de quo non avrebbe potuto essere che di rigetto ”.

Successivamente, la resistente ha versato in atti una relazione della Direzione Generale delle professioni sanitarie nella quale l’Amministrazione ha riferito che la documentazione presentata dall’istante era priva della Dichiarazione di valore (documento che contiene tutte le indicazioni fondamentali ai fini di una corretta valutazione della domanda) e che talune altre certificazioni non erano state prodotte in copia autentica o in originale come espressamente richiesto dall’allegato D2-14.

All’udienza del 28 maggio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

3. Queste le norme che trovano applicazione nella fattispecie in esame:

- il DPR 394/99, testo vigente, prevede che si applichino alle procedure di riconoscimento, per intero, le disposizioni di cui al titolo III del D. lgs. 206/2007 che ha recepito la Direttiva 2005/36/CE del 7 settembre 2005 in materia, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE del 20 novembre 2013. Segnatamente, il predetto DPR, agli artt. 49 e 50, disciplina il riconoscimento dei titoli extracomunitari posseduti da cittadini extracomunitari;

- Il D. Lgs. 206/2007, poi, prevede all’art. 16 che: “ 1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato dal presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita domanda all'autorità competente di cui all'articolo 5. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni ”.

Il successivo art. 17 rubricato “ Domanda per il riconoscimento ” prescrive che: “ 1. La domanda di cui all'articolo 16 è corredata dei seguenti documenti: a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di formazione che dà accesso alla professione ed eventualmente un attestato dell'esperienza professionale dell'interessato;
c) nei casi di cui all'articolo 27, un attestato relativo alla natura ed alla durata dell'attività, rilasciato dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro d'origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui all'articolo 2, comma 1. 2. Le autorità competenti di cui all'articolo 5 possono invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione nella misura necessaria a determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali informazioni, le autorità competenti di cui all'articolo 5 si rivolgono al punto di contatto, all'autorità competente o a qualsiasi altro organismo pertinente dello Stato membro di origine
” … “ 9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda è corredata da un certificato dell'autorità competente dello Stato membro di origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione ”;

- l’Allegato D2-14 prescrive la produzione, tra gli altri, della “ Dichiarazione di valore in originale rilasciata dall’Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello stato dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento ”. Specifica altresì tutti gli ulteriori documenti da allegare alla domanda e per ognuno di essi indica se debbono essere presentati in originale o in copia autentica.

4. Da una piana lettura della normativa appena citata, discende che la dichiarazione di valore di competenza della Stato estero costituisce documento necessario perché possa presentarsi la conseguente istanza di riconoscimento del titolo stesso in Italia. Essa pertanto deve essere posseduta dall’istante al momento della presentazione della domanda di riconoscimento del titolo (in tal senso: TAR Roma n. 15579/2022, n. 8148/2022).

5. Orbene, è documentalmente provato che la sig.ra-OMISSIS- era priva della certificazione de qua a tale momento, atteso che la domanda è stata inviata al Ministero in data 4 gennaio 2022 e che la Dichiarazione di valore riporta la data del 14 giugno 2022.

Pertanto la dichiarazione di irricevibilità oggetto di impugnazione motivato sulla scorta della carenza nell'allegazione dell’attestazione in esame appare del tutto legittimo.

6. Né può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 10 bis della legge 241/1990 in quanto ostano all'accoglimento di tale motivo “ procedimentale ” non solo le previsioni di carattere speciale che per il procedimento in questione prescrivono, come si è visto, la allegazione necessaria dei documenti di cui all'art. 17 del D.Lgs. 206 del 2007, ma altresì la considerazione che l'attestazione estera in possesso della ricorrente è postuma rispetto alla presentazione dell'istanza.

Soccorso istruttorio e preavviso di rigetto possono, invero, invocarsi in presenza di una domanda che abbia i caratteri minimi previsti dalla normativa vigente ed abbia comunque ad oggetto documenti già formati, eventualmente omessi o privi di qualche formalità, non quando tali requisiti basici siano assenti, o sussista addirittura una dichiarazione potenzialmente mendace, perché in questo caso il provvedimento di respingimento non risulta più discrezionale bensì vincolato.

Inoltre, è da condividere, da parte di questo Collegio, l'orientamento giurisprudenziale per cui il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241 del 1990, pur costituendo un fondamentale strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa e della dequotazione dei vizi formali, ex art. 21 octies L. n. 241 del 1990, tale vizio può assumere rilievo solo nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che avrebbe potuto configurarsi sulla base della valutazione degli ulteriori elementi allegabili dal privato all'Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi (cfr. TAR Roma n. 15579/2022. Nello stesso senso: C. di St. n. 2939/2016;
n. 3356/2018;
n. 6745/2018).

In conclusione, la sig.ra-OMISSIS- ha disatteso le precise indicazioni della norma e del modulo allegato, omettendo di allegare una attestazione di cui avrebbe dovuto essere in possesso contestualmente al momento della presentazione dell’istanza.

7. Per le suesposte ragioni deve essere respinto il ricorso, ferma restando la facoltà della ricorrente di ripresentare l'istanza di riconoscimento dell'abilitazione sulla base dell'attestazione ricevuta dall’Ambasciata d’Italia Managua.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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