TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410920

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2024-05-29, n. 202410920
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202410920
Data del deposito : 29 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/05/2024

N. 10920/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12288/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12288 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Savarino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento recante prot. -OMISSIS-, emesso in data19.06.2023, mediante il quale si comunicava l'irricevibilità dell'istanza presentata dalla signora-OMISSIS- in data 11.01.2022 al fine del riconoscimento della qualifica personale di tecnico sanitario di laboratorio conseguita in Nicaragua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. In data 04.01.2022, la signora-OMISSIS- ha presentato, a mezzo raccomandata A/R, istanza per il riconoscimento della qualifica professionale di tecnico sanitario di laboratorio biomedico conseguita in Nicaragua.

In data 19.06.2023, la Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Sevizio Sanitario Nazionale, ha inviato tramite posta ordinaria comunicazione prot. -OMISSIS-mediante la quale ha respinto l’istanza de qua adducendo la seguente motivazione: “ detta istanza è irricevibile in quanto la documentazione non è completa, mancando parte dei documenti indicati dell’Allegato D2-14, in particolare la Dichiarazione di valore. Inoltre i documenti sono stati presentanti con modalità differenti da quelle indicate nell’allegato D2-14, su cui è specificato quali documenti devono essere presentanti in originale e quali in copia autenticata ”.

Con il ricorso in esame, notificato in data 18 settembre 2023, la sig.ra-OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto diniego, nonché il risarcimento dei danni subiti “ in relazione alla mancata richiesta di integrazione documentale e comunicazione ex art. 10 bis l .241/90 che hanno determinato emissione del provvedimento di diniego di cui in oggetto a causa del quale l’odierna ricorrente non ha potuto rispondere tempestivamente alla chiamata in sevizio pervenuta nel mese di giugno 2023 da parte della Regione Lombardia perdendo la possibilità di percepire la retribuzione mensile per un totale lordo pari a € 10.000 ”.

A sostegno della propria domanda, ha formulato un unico articolato motivi di diritto, deducendo la violazione della legge 241/1990 ed in particolare: la mancata richiesta di integrazione della documentazione; la mancata comunicazione del preavviso di diniego; il difetto di motivazione atteso che il provvedimento de quo si sarebbe limitato ad indicare, genericamente, che “ parte dei documenti indicati dell’Allegato D2-D14, in particolare la Dichiarazione di valore ”, senza specificare quali fossero gli altri documenti, e che “ i documenti sono stati presentati con modalità differenti da quelle indicate nell’allegato “D2-14”, su cui è specificato quali documenti devono essere presentati in originale e quali in copia autenticata ”.

Si è costituito il Ministero con memoria di stile.

Con ordinanza n. 6489 del 12 ottobre 2023 - non appellata - è stata respinta

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