TAR Napoli, sez. I, sentenza 2011-11-23, n. 201105505

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2011-11-23, n. 201105505
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201105505
Data del deposito : 23 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01996/2011 REG.RIC.

N. 05505/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01996/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1996 del 2011, proposto da:
Istituto di Vigilanza Privata Turris S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. M C S, rappresentato e difeso dall'avv. E A, con domicilio eletto in Napoli, via Cervantes n. 64;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ex lege domiciliano in Napoli, via Diaz, n. 11;

per l'annullamento

a) del regolamento di servizio degli istituti di vigilanza privata operanti nella provincia di Napoli, approvato dal Questore della Provincia di Napoli in data 23.02.2011;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale, comunque lesivo dell’interesse dell’istituto ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2011 la relazione del dott. F G e uditi i difensori delle parti presenti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame l’istituto di vigilanza privata Turris s.r.l. ha impugnato il “regolamento di servizio degli istituti di vigilanza operanti nella provincia di Napoli” adottato dal Questore di Napoli in data 23 febbraio 2011, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, depositando memoria difensiva e documenti.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 823 del 12 maggio 2011.

In vista dell’udienza di discussione la società ricorrente ha prodotto memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 26 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Giova premettere una sintetica ricognizione del quadro normativo.

Ai sensi dell’art. 257 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), i soggetti che richiedono il rilascio della licenza per le attività di vigilanza ex art. 134 TULPS debbono corredare la domanda con un progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto (art. 257, co. 2) e con un progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere (art. 257, co. 3, in base al quale esso «dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica»).

La caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi sono determinati con decreto del Ministro dell’interno (art. 257, co. 4).

Al Questore, cui spetta la vigilanza sul servizio delle guardie particolari giurate (art. 249, co. 5, r.d. n. 635/40;
art. 1 r.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952, conv. con legge 19 marzo 1936, n. 508) e sugli istituti di vigilanza privata (art. 1 r.d. 12 novembre 1936, n. 2144), è affidata invece la potestà di approvare le modalità con cui deve essere eseguito il servizio espletato con l’impiego di guardie particolari giurate, le quali modalità debbono essergli sottoposte da coloro che tali guardie utilizzino (art. 2 r.d.l. n. 1952/35).

Nell’esercizio di questo potere «è data facoltà al Questore di modificare le norme di servizio proposte […] e di aggiungervi tutti quegli obblighi che ritenesse opportuno nel pubblico interesse» (art. 3 r.d.l. n.1952/35).

Il potere del Ministro dell’Interno di determinare le caratteristiche ed i requisiti minimi di cui all’art. 257 r.d. 635/40 è stato, di recente, esercitato con il decreto ministeriale del 1° dicembre 2010, n. 557/PAS/10971.10089.D(1)Reg.

L’art. 8 di tale decreto, tra l’altro, concede agli istituti di vigilanza già autorizzati un termine di diciotto mesi per adeguare alle nuove disposizioni le caratteristiche e i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi;
dichiara immediatamente esecutive le nuove disposizioni in caso di richiesta di estensione di licenza;
stabilisce che gli istituti già autorizzati ad operare in diverse province sulla scorta di diverse autorizzazioni debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia dove l’istituto ha eletto la sede principale.

L’allegato D del decreto è dedicato, in particolare, alla individuazione dei requisiti operativi minimi degli istituti di vigilanza e alle regole tecniche dei servizi, ai sensi dei predetti commi 3 e 4 dell’art. 257 del reg.esec.TUEL.

Detto allegato stabilisce all’art.

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