TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-17, n. 201301820

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2013-06-17, n. 201301820
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201301820
Data del deposito : 17 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03078/1997 REG.RIC.

N. 01820/2013 REG.PROV.COLL.

N. 03078/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3078 del 1997, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Rosario Magnano di San Lio in Catania, Via G. Leopardi,n. 103;

contro

Ministero di Grazia e Giustizia in persona del Ministro p.t., (n.c.).;

per l'annullamento

1°) del Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia del -OMISSIS-, comunicato con racc..a.r. recapitata il 25.3.1997, con il quale il Ministro - visto il ricorso gerarchico proposto il 10.10.1996 dal ricorrente avverso il diniego di -OMISSIS-indisposto dall’Amministrazione di Grazia e Giustizia con P.D.G. -OMISSIS-della Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria ed AA.GG. del Ministero di Grazia e Giustizia (da intendersi trascritta nel decreto medesimo) – ha respinto il ricorso gerarchico anzidetto;

1°/bis) nonché, per quanto possa occorrere, della relativa nota di trasmissione, datata 18.3.1997;

2°) della relazione della Direzione Generale dell’Organizzazione Giudiziaria e AA.GG. del Ministero di Grazia e Giustizia, datata -OMISSIS-, Uffico II, -OMISSIS- R.P./AB, indicata al punto n. 1), che precede;

3°) del provvedimento dell’-OMISSIS--, adottato dal Direttore Generale della Direzione Generale dell’organizzazione Giudiziaria e degli Affari Generali, Ufficio II, del Ministero di Grazia e Giustizia, con il quale é stata respinta l’istanza di -OMISSIS-in servizio presentata dal Sig. -OMISSIS-;

4°) di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi incluso il parere sfavorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia nella seduta dell’8.3.1995, nonché dei criteri generali fissati in materia dal medesimo Consiglio di Amministrazione del Ministero di Grazia e Giustizia nelle sedute del 4.12,1992 e del 2.2.1995,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2013 il dott. Giovanni Milana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig.-OMISSIS-, già collaboratore di Segreteria presso la Pretura di -OMISSIS-, con verbale della C.M.O., datato 26/11/1982, dell’Ospedale Militare di -OMISSIS-, è stato giudicato -OMISSIS- in quanto affetto da “-OMISSIS-” e pertanto è stato dispensato dal servizio con D.M. del 16/7/1983, a far data dal 26/10/1982. Conseguentemente all’accertata permanente -OMISSIS-, il ricorrente ha percepito la relativa pensione di -OMISSIS-.

Sottoposto, successivamente, a visita medica da parte della preposta Commissione Medica per le -OMISSIS- civili, veniva giudicato -OMISSIS-, con la conseguente revoca della pensione già corrisposta.

In forza delle risultanze della predetta visita il sig. -OMISSIS-, con istanza presentata in data 8/3/1994 al Ministero intimato, ha chiesto la -OMISSIS-in servizio ai sensi dell’art. 132 T.U. 3/57.

L’Amministrazione con nota 28.3.94 ha invitato il ricorrente a produrre una serie di certificati al fine di accertare il possesso dei requisiti e la richiesta è stata ottemperata dal ricorrente.

Sull’istanza di -OMISSIS-il Consiglio di Amministrazione ha reso il proprio parere nella seduta dell’8.3.95 .

Con il Decreto del Ministro della giustizia del 11.4.95, oggi impugnato, è stata respinta la richiesta di -OMISSIS-conformemente al parere negativo del Consiglio di Amministrazione sulla motivazione che non sussistessero le condizioni di cui ai criteri generali fissati in materia dallo stesso Consiglio di Amministrazione;
in particolare nel caso di specie, la domanda di -OMISSIS-non sarebbe stata meritevole di accoglimento avuto riguardo al fatto che erano decorsi più di tre anni dalla data di cessazione dal servizio e che a carico del sig. -OMISSIS-risultava un -OMISSIS- pendente.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente propone tre motivi di gravame con i quali formula, avverso i provvedimenti impugnati le seguenti censure:

Violazione di legge (art. 132 D.P.R. 10.1.57 n.3;
art.3 L.241/90). Il provvedimento impugnato violerebbe 1’art. 132 D.P.R. 3/57 nella parte in cui (a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 26.1.94 n. 3) prevede la possibilità di -OMISSIS-in servizio anche per coloro che siano stati dispensati per motivi di salute e successivamente dichiarati -OMISSIS-;
che il provvedimento sarebbe carente di motivazione in quanto non è stato reso noto il parere espresso dal Consiglio di Amministrazione, in base al quale esso è stato emesso, nè sono stati resi noti i criteri fissati in materia di -OMISSIS-in servizio dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2.2.95.

Per quanto attiene al capo della motivazione relativo al -OMISSIS- in cui il ricorrente era -OMISSIS-al momento dell’esame della domanda ciò non potrebbe costituire motivo di rigetto della domanda a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 55 del T.U. n. 3/1953.

I provvedimenti sarebbero inficiati dei vizi di eccesso di potere per travisamento dei presupposti e per contraddittorietà con altro provvedimento amministrativo atteso che 1’Amministrazione avrebbe attuato un comportamento contraddittorio riconoscendo, da un lato, l’idoneità all’attività lavorativa del ricorrente ma, dall’altro, negandogli concretamente la possibilità di prestarla respingendo la -OMISSIS-in servizio.

I provvedimenti impugnati sarebbero carenti di motivazione, in quanto sarebbero fondati esclusivamente sulla considerazione che per il tempo decorso fuori servizio il ricorrente avrebbe perso la professionalità necessaria per rientrare in servizio senza che l’Amministrazione effettuasse una valutazione comparativa dell’interesse del ricorrente a rientrare in servizio con l’interesse pubblico.

Nei provvedimenti impugnati non si farebbe la dovuta menzione dell’esistenza di carenze nella pianta organica dell’ufficio al qual era addetto il ricorrente, in presenza delle quali sarebbe illogico il diniego di rientro in servizio.

Infine il provvedimento sarebbe inficiato del vizio di eccesso di potere per illogicità manifesta atteso che l’Amministrazione per un verso ha revocato il trattamento pensionistico goduto dal ricorrente , per altro verso lo ha ritenuto -OMISSIS-.

Alla pubblica udienza del 23/4/2013 il ricorso è stato posto in decisione.

Il Presidente alla pubblica udienza, presente l’Avv. G B difensore del ricorrente, ha rilevato, ex art.73 del CPA, la sussistenza di eventuali profili di inammissibilità del ricorso a causa del carattere plurimotivato dell’atto impugnato.

I provvedimenti impugnati resistono alle censure formulate dal ricorrente.

Invero, in per quanto attiene all’ordine di censure afferenti alla violazione di legge, il Collegio rileva che in materia di -OMISSIS-, quale che sia la causa che dette luogo all’interruzione del rapporto di pubblico impiego (ad eccezione dei casi di esclusione espressamente contemplati dall’art. 132 T.U. 3/87), l’Amministrazione dispone di un amplissimo potere discrezionale nel valutare la possibilità di accogliere o respingere la domanda presentata da un suo ex dipendente, con particolare riguardo all'effettiva sostanza dell'interesse pubblico ad avvalersi nuovamente della prestazione del richiedente, con la conseguenza che non sussiste un diritto soggettivo del dipendente alla -OMISSIS-, non essendo l'Amministrazione vincolata a provvedere favorevolmente neanche in dipendenza dell'accertamento positivo dei presupposti indicati dalla legge, trattandosi di un istituto di carattere speciale ed eccezionale che è regolato diversamente dalla disciplina concorsuale prevista per la nomina nel pubblico impiego in conformità al principio costituzionale ex art. 97 e pertanto, i principi vigenti in materia di accesso ai concorsi non possono essere adottati in materia di -OMISSIS-in servizio. (Cons. Stato, sez. IV 3.12.80 n. 814;
T.A.R. Lombardia Brescia 15.10.84 n. 730 e 15.2.86 n. 52;
, Cons. Stato, V Sez., 13 aprile 1999 n. 404, VI Sez., 15 novembre 1999 n. 1803 e, IV Sez., 11 dicembre 1998 n. 1783, nonché T.A.R. Sardegna 25 marzo 1999 n. 362).

L’Amministrazione, come peraltro confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n.3 del 26/1/1994, aveva quindi esclusivamente l’obbligo di procedere ad un rigoroso accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge, mantenendo, peraltro un ampio potere discrezionale nella decisione circa l’accoglimento o meno dell’istanza di -OMISSIS-.

Nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione, nell’ esprimere il parere sfavorevole alla richiesta -OMISSIS-in Servizio del -OMISSIS-, ha fondato detto parere su un duplice ordine di considerazioni: 1) l’esistenza a carico del ricorrente di un -OMISSIS- un -OMISSIS- per gli artt. 2 e 8 L.386/90 definito con decreto -OMISSIS- presso la Pretura circondariale di -OMISSIS- con conseguente mancanza, in capo al ricorrente, del requisito di -OMISSIS- (reintrodotto dall’art. 41 co.2 D.lg. 29/93);
2) risultavano altresì decorsi più tre anni dalla data di cessazione dal servizio con conseguente grave perdita di professionalità da parte del soggetto (nel caso di specie, circa 12 anni), tanto da giustificare ampiamente la decisione reiettiva della richiesta di -OMISSIS-.

Alla luce delle considerazioni effettuate dal Collegio, ed in continuità del consolidato indirizzo giurisprudenziale espresso(anche) nelle sentenze sopra citate, la motivazione posta a supporto del provvedimento di rigetto impugnato non si appalesa illogica e l’Amministrazione, nell’esercizio del suo amplio potere discrezionale in materia, non ha debordato dai limiti imposti dalle direttive costituzionali di razionalità e buon andamento posti dagli art. 3 e 97 della Costituzione.

Infatti, se la esistenza di una -OMISSIS- non può inibire l’assunzione di un vincitore di concorso essa può essere valutata come uno dei parametri sui quali decidere in merito alla -OMISSIS-, dopo un lungo periodo di assenza dal servizio, di un dipendente che abbia fatto richiesta di rientrare in servizio.

Altrettanto logica si appalesa anche la seconda considerazione dell’Amministrazione relativa al lungo periodo di assenza dal servizio dell’interessato, elemento che, a prescindere dal ruolo rivestito dal ricorrente, può ragionevolmente costituire un momento logico di valutazione dell’interesse dell’Amministrazione alla -OMISSIS- in servizio del dipendente.

Per quanto concerne poi la censura afferente violazione dell’art. 3 L. 241/90, per insufficienza della motivazione, essa si rileva alla luce delle considerazioni che precedono non meritevole di positiva valutazione, attesa la piena intelligibilità delle motivazioni fondanti il diniego impugnato.

Pertanto il ricorso in epigrafe va rigettato per infondatezza.

Non essendosi costituita l’Amministrazione intimata non vi è luogo a decidere sulle spese a carico del ricorrente.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi