TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-20, n. 201605925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-20, n. 201605925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201605925
Data del deposito : 20 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09281/2009 REG.RIC.

N. 05925/2016 REG.PROV.COLL.

N. 09281/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2009, proposto da:
Tuscolana Ambiente S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. P P, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Cancrini-Piselli in Roma, Via G. Mercalli, 13;

contro

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. R S, con domicilio eletto presso la sede della Avvocatura della Regione in Roma, Via Marcantonio Colonna N. 27;

nei confronti di

Soc Badema Srl;

per l'annullamento,

- della Determinazione Regionale del Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti - Dipartimento Territorio Area Rifiuti n.B3681 del 12 agosto 2009, notificata il 7.9.2009, con cui è stata rigettata l'istanza di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II^ Categoria di Tipo B per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Palestrina - Zona Castellaccio, proposta dalla società ricorrente ed è stata dichiarata improcedibile la domanda di autorizzazione integrata ambientale formulata e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2016 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la odierna ricorrente impugna la Determinazione Regionale del Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti del 12 agosto 2009 con cui è stata rigettata l’istanza di proroga del termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica di II^ Categoria per rifiuti speciali non pericolosi da realizzarsi nel Comune di Palestrina e dichiarata improcedibile la domanda di autorizzazione integrata ambientale.

Deduce la ricorrente i seguenti fatti:

- con nota prot. N. AM/MC del 18 giugno 2002 la Regione Lazio rilasciava parere favorevole di compatibilità ambientale sul progetto presentato dalla Tuscolana Ambiente S.r.l. per la realizzazione di una discarica di II^ categoria di tipo B per rifiuti speciali;

- con decreto n. 111 del 1 luglio 2002 il Vice Commissario delegato per l’Emergenza Rifiuti di Roma e Provincia autorizzava ai sensi e per gli effetti degli artt. 27 D.Lgs. n. 22/1997 e 15 L.R. n. 27/1998 la Tuscolana Ambiente S.r.l. alla realizzazione di una discarica di II^ categoria di tipo B per rifiuti speciali;

- con il medesimo decreto la ricorrente veniva altresì autorizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 D.Lgs. n. 22/1997 e 16 L.R. n. 27/1998, all’esercizio dell’impianto per il trattamento dei rifiuti per un periodo di 5 anni a decorrere dalla accettazione del collaudo dello stesso da parte della Regione Lazio;

- con comunicazione dell’8 agosto 2003 la Tuscolana Ambiente S.r.l. informava la Regione Lazio dell’inizio dei lavori fissato per il successivo 25 agosto 2003;

- con ordinanza n. 15 del 25 marzo 2005 il Commissario delegato per l’Emergenza approvava il piano di adeguamento del progetto presentato dalla ricorrente ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 36/03 che fissava come termine per la realizzazione della discarica il 16 luglio 2009.

In data 8 aprile 2008, interveniva il D.L. n. 59/2008 convertito nella L. n. 101/2008 che ha apportato modifiche all’art. 17 del D.Lgs n. 36/2003, anticipando al 1 ottobre 2008 il termine di ultimazione dei lavori di adeguamento approvati ai sensi del comma 4.

La società ricorrente in data 25 luglio 2008 chiedeva una proroga del termine del 1 ottobre 2008 adducendo quale motivo il contenzioso intercorso tra Comune e ricorrente.

Con nota prot. N. 117066/1°/15 ricevuta in data 6 ottobre 2008 la Regione Lazio evidenziava i motivi ostativi alla concessione della proroga del termine di ultimazione dei lavori di adeguamento richiesta con istanza del 25 luglio 2008 e la ricorrente esponeva le proprie controdeduzioni con memoria partecipativa depositata in data 14 ottobre 2008.

Con atto di significazione e diffida notificato il 26 gennaio 2009 la ricorrente chiedeva all’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo iniziato in data 25 luglio 2008 e con Determinazione regionale del Direttore della Direzione Regionale Energia e Rifiuti - Dipartimento Territorio Area Rifiuti n. B3681 del 12 agosto 2009, veniva rigettata l'istanza di proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica e dichiarata improcedibile la domanda di autorizzazione integrata ambientale formulata e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso.

Deduce la ricorrente la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.

Si è costituita in giudizio la Regione Lazio deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla udienza del 3 maggio 2016 il ricorso è stato assunto in decisione dal Collegio.

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che la Regione Lazio nel provvedimento oggetto di impugnazione ha correttamente provveduto a comunicare i motivi ostativi alla domanda di proroga e, conseguentemente, ha dichiarato la improcedibilità della domanda di A.I.A.

Infatti, secondo quanto risulta dal provvedimento impugnato, la parte ricorrente:

- non ha ultimato i lavori per la realizzazione della discarica;

- secondo quanto disposto dall’art. 26, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, la pronuncia favorevole di compatibilità ambientale rilasciata in data 18 giugno 2002, trascorsi ormai più di 5 anni, non può più ritenersi efficace;

- l’intervento non è più realizzabile secondo quanto indicato dall’art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 in tema di termini di inizio ed ultimazione dei lavori;

- secondo il disposto dell’art. 6 D.L. n. 59/2008 “il provvedimento con cui l’autorità competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l’ultimazione dei lavori di adeguamento, che non può essere successivo al 1 ottobre 2008”.

In particolare - in linea con quanto già osservato in sede cautelare e prescindendo dai pur sollevati profili relativi all’applicazione temporale delle disposizioni in tema di valutazione di impatto ambientale - il Collegio rileva che le circostanze addotte dalla ricorrente a giustificazione della mancata ultimazione dei lavori, non risultano tali da giustificare la mancata ultimazione dei lavori di adeguamento della discarica in conformità al relativo piano ed entro il termine perentorio assegnato dalla regione.

Sotto tale profilo, infatti, il richiamo al contenzioso giudiziale intercorso tra la ricorrente ed il Comune di Palestrina non appare elevabile a factum principis idoneo a giustificare la richiesta proroga, atteso che – come già rilevato in sede cautelare – l’impugnato provvedimento, da parte del Comune, di approvazione del Piano di adeguamento presentato dalla odierna ricorrente non risulta mai essere stato sospeso o annullato né, tantomeno, risulta essere stata sospesa o annullata la sentenza di rigetto del gravame del Comune.

Conseguentemente e per i motivi esposti, assorbite le ulteriori censure, il Collegio dichiara infondato il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, lo respinge.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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