TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-22, n. 200900033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, ordinanza collegiale 2009-04-22, n. 200900033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 200900033
Data del deposito : 22 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00018/2009 REG.RIC.

N. 00033/2009 REG.ORD.COLL.

N. 00018/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 18 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
A T, rappresentato e difeso da se stesso, con domicilio eletto presso Tar Molise Segreteria in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro

Comune di Guglionesi in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto presso A S Avv. in Campobasso, c/o Albino F.-via P. di Piemonte,22;

per la declaratoria ed il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il rilascio di copia conforme in carta libera per uso lavoro: del verbale relativo al materiale di scarto da consegnarsi alla Croce Rossa Italiana;
del verbale di passaggio delle copie.


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Guglionesi in Persona del Sindaco P.T.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 08/04/2009 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che il ricorrente ha depositato in data 6 aprile 2009 istanza di ricusazione dell’intero Collegio giudicante.

Che si tratta di ennesima istanza di ricusazione avverso i giudici di questa sezione, da parte del medesimo ricorrente.

Considerato che, per analoga istanza di ricusazione, questo Tribunale, con ordinanza n.184 del 2008, ha già ritenuto le dedotte ragioni di incompatibilità “valide e sussistenti, sia in relazione alla disamina nel merito della istanza di ricusazione, sia in relazione ai profili preliminari”.

Che, nella vicenda in esame, non vi sono ragioni per discostarsi da tali conclusioni.

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