TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-05, n. 202209141

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-05, n. 202209141
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209141
Data del deposito : 5 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/07/2022

N. 09141/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08558/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M T e S T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tripodi in Roma, via Antonio Vivaldi, 15;

contro

il Ministero della Difesa (Comando -OMISSIS--), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

del provvedimento n.-OMISSIS- del ricorso gerarchico notificato in data 27 giugno 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, -OMISSIS-, domanda l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS-, con il quale era stato rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la sanzione disciplinare comminata in data -OMISSIS-.

Nel dettaglio, al sottufficiale, impiegato in teatro operativo estero, era stata irrogata la sanzione disciplinare del “-OMISSIS-”, poiché al rientro da un servizio di pattuglia non aveva rispettato le prescritte operazioni di scaricamento dell’arma in dotazione, esplodendo un -OMISSIS- senza arrecare danni e non avvisando tempestivamente dell’evento la scala gerarchica.

Il ricorso è affidato, nella sostanza, ai seguenti motivi di diritto:

a) Vizio formale: difformità delle date apposte sul provvedimento impugnato tra la prima pagina e la parte in calce.

b) Erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, in relazione alla prospettata violazione degli artt. 1398 co. 6 e 1355 del d.lgs. 66/2010, nonché dell’art. 2 DPR n. 1199/1971 (quanto all’omessa indicazione dell’organo a cui indirizzare il ricorso).

Lamenta, in particolare, una sproporzione tra il fatto e l’entità della sanzione comminata, la mancata valutazione dei precedenti di servizio e disciplinari e delle circostanze di fatto dell’incidente contestato (in relazione al tipo ed alla gravità della presunta mancanza, paventando l’insussistenza della violazione di una norma di servizio o di disciplina, richiesta per la sanzione del -OMISSIS- – artt. 1359 e 1360 d.lgs. 66/2010).

Deduce, inoltre, nel merito, che l’evento accidentate si sarebbe verificato non in occasione di un utilizzo improprio dell’arma in dotazione, bensì nell’esecuzione di un obbligo specifico di scaricamento connotato, al più, da una errata esecuzione tecnica (art. 723 co. 1 DPR 90/2010).

Aggiunge che il superiore diretto sarebbe stato messo a conoscenza immediatamente dell’evento (art. 748 DPR 90/2010) e che, in relazione ai fatti contestati, sarebbe maturato il ne bis in idem (art. 1371 d.lgs. 66/2010), atteso che sia il ricorrente che il suo superiore avrebbero ricevuto una “riservata personale” con valenza “sanzionatoria”.

Assume, infine, profili di tardività (art. 1398 d.lgs. 66/2010) nell’istaurazione del procedimento disciplinare.

c) Eccesso di potere per falsa applicazione della legge e disparità di trattamento: nella vicenda erano stato coinvolti altri due militari (un Brigadiere ed un Appuntato Scelto), i quali avevano ricevuto la sanzione disciplinare del “richiamo” per non aver informato tempestivamente dell’evento i superiori;
inoltre, al superiore diretto dello stesso ricorrente, non era stata inflitta alcuna sanzione disciplinare.

2.- Si costituiva il Ministero della Difesa, concludendo per l’infondatezza del ricorso nel merito.

3.- All’udienza straordinaria del 24.6.2022, il ricorso veniva trattenuto in decisione.

4.- Il ricorso è infondato.

4.1- Il Collegio rileva che il provvedimento di secondo grado adottato dall’Amministrazione a seguito del ricorso gerarchico proposto dal ricorrente è immune da vizi sotto ogni profilo, sia procedimentale che sostanziale.

Sotto il primo aspetto, emerge nettamente, nella dialettica degli atti del procedimento disciplinare, come il ricorrente sia stato messo nella condizione di esercitare il diritto di difesa, sia con riferimento all’autorità cui rivolgersi per indirizzare il ricorso, sia per quanto attiene alla tipizzazione dell’illecito.

Sempre preliminarmente, il Collegio non rileva profili di tardività nell’istaurazione del procedimento disciplinare, atteso che i fatti si sono verificati il 18.5.2013 e la contestazione degli addebiti è avvenuta il 24.5.2013, nel pieno rispetto della clausola elastica prevista dalla norma, la quale impone che il procedimento venga attivato “senza ritardo”.

Allo stesso modo, non sussiste alcuna violazione del principio del “ne bis in idem”, nella considerazione che l’istituto atipico della “riservata personale” e l’esercizio del potere disciplinare hanno fondamento e funzione differenti tra loro: mentre il primo, infatti, assurge a strumento di esortazione del destinatario, con i caratteri tipici di quella visione “paternalistica” propria del superiore nell’esercizio dell’azione di comando, il secondo, al contrario, è espressione di un potere tipizzato, legalmente scandito nelle forme e nei tempi, con una finalità tipicamente retributiva e correttiva, in conseguenza della commissione di un illecito delineato a monte dalla norma.

Esaminati tali profili in rito, le rimanenti censure possono essere affrontate congiuntamente nel merito, in ragione della palese infondatezza dell’impugnazione proposta.

Orbene, il provvedimento disciplinare è pienamente conforme ai dettami della disciplina di riferimento, nella considerazione che:

- le contestazioni mosse riflettono un’area di interesse particolarmente sensibile nell’ambito dell’ordinamento militare, rappresentata dal corretto uso delle armi in dotazione e dai correlati profili di sicurezza dei commilitoni;

- nel caso di specie, l’evento non va traguardato in relazione alle conseguenze pregiudizievoli a persone o cose che ha generato ma a quelle che avrebbe potuto generare in via potenziale, ratio che sottende la disciplina sostanziale di riferimento;

- le circostanze di fatto appaiono ancor più pregnanti, nella misura in cui si sono realizzate non sul territorio nazionale ma in un teatro operativo estero, ove eventi simili possono generare effetti maggiormente nefasti, sia sotto il profilo interno al contingente, che – in via mediata – all’esterno, sul territorio ove le forze di pace si trovano ad operare;

- la sanzione inflitta non scalfisce il principio di proporzionalità né omette di tenere in considerazione la qualifica ed il grado rivestito – quanto ai prospettati profili di disparità di trattamento – atteso che, correttamente, l’Amministrazione richiede un grado maggiore di diligenza ai -OMISSIS-, rispetto al personale appartenente alle altre categorie (e peraltro in presenza di commilitoni di grado deteriore);

- è lo stesso ricorrente, tra l’altro, a riconoscere una “errata esecuzione della manovra di scaricamento dell’arma”, rappresentando dunque una imperizia più grave per un -OMISSIS-;

- quanto ai prospettati profili di tardività della comunicazione lungo la linea gerarchica, proprio il teatro estero richiede una diligenza superiore – con riferimento alla tempestività della trasmissione delle informazioni – rispetto a quella media che deve contraddistinguere il militare in patria;

- ad ogni modo, non apparrebbe illogico, irragionevole ed incoerente l’esito del procedimento disciplinare, anche ove venisse valorizzato solo l’aspetto connesso al corretto uso delle armi in dotazione.

4.2- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

5.- La risalenza dei fatti di causa e la limitatezza delle difese spiegate giustificano la compensazione delle spese, in deroga al criterio ordinario della soccombenza.

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