TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2022-07-05, n. 202209141
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Testo completo
Pubblicato il 05/07/2022
N. 09141/2022 REG.PROV.COLL.
N. 08558/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8558 del 2013, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M T e S T, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Tripodi in Roma, via Antonio Vivaldi, 15;
contro
il Ministero della Difesa (Comando -OMISSIS--), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
del provvedimento n.-OMISSIS- del ricorso gerarchico notificato in data 27 giugno 2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 giugno 2022 il dott. P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente, -OMISSIS-, domanda l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento n.-OMISSIS-, con il quale era stato rigettato il ricorso gerarchico da lui proposto avverso la sanzione disciplinare comminata in data -OMISSIS-.
Nel dettaglio, al sottufficiale, impiegato in teatro operativo estero, era stata irrogata la sanzione disciplinare del “-OMISSIS-”, poiché al rientro da un servizio di pattuglia non aveva rispettato le prescritte operazioni di scaricamento dell’arma in dotazione, esplodendo un -OMISSIS- senza arrecare danni e non avvisando tempestivamente dell’evento la scala gerarchica.
Il ricorso è affidato, nella sostanza, ai seguenti motivi di diritto:
a) Vizio formale: difformità delle date apposte sul provvedimento impugnato tra la prima pagina e la parte in calce.
b) Erronea valutazione dei fatti, difetto di motivazione e violazione del diritto di difesa, in relazione alla prospettata violazione degli artt. 1398 co. 6 e 1355 del d.lgs. 66/2010, nonché dell’art. 2 DPR n. 1199/1971 (quanto all’omessa indicazione dell’organo a cui indirizzare il ricorso).
Lamenta, in particolare, una sproporzione tra il fatto e l’entità della sanzione comminata, la mancata valutazione dei precedenti di servizio e disciplinari e delle circostanze di fatto dell’incidente contestato (in relazione al tipo ed alla gravità della presunta mancanza, paventando l’insussistenza della violazione di una norma di servizio o di disciplina, richiesta per la sanzione del -OMISSIS- – artt. 1359 e 1360 d.lgs.