TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-11-26, n. 202012613

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2020-11-26, n. 202012613
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202012613
Data del deposito : 26 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/11/2020

N. 12613/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03019/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso R.G. n. 3019 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. P B (cod. fisc.: BNTPLA66B05C745M) congiuntamente e disgiuntamente all’avv. S C (cod. fisc.: CHBSNN64S45L219), con domicilio eletto in Roma, via Riccardo Grazioli Lante, n. 16 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, in persona del Comandante pro- tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento-giudizio di inidoneità n. 380288/2-13 di prot. per “ -OMISSIS- ” emesso nei confronti di -OMISSIS-il 13.02.2020, notificato in pari data, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici;

-del provvedimento-giudizio di inidoneità prot. n. 380288/2-13 per “-OMISSIS-” emesso nei confronti del ricorrente il 13.02.2020, notificato in pari data, dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici cui fa seguito l’esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione al 10° corso triennale (2020-2023) di 626 allievi marescialli del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, pubblicato in G.U.R.I. - 4^ serie speciale, n. 81 dell’11.10.2019;

-di ogni altro atto e/o documento antecedente e/o conseguente direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto con il provvedimento impugnato che sia lesivo dei diritti e/o interessi del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 13 novembre 2020, il cons. C A e indicato a verbale, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28.10.2020 n.137, l’avviso di emanazione di sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che:

- il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici, con il quale è stata decretata la sua non idoneità al servizio quale allievo maresciallo del ruolo ispettori dell’Arma dei Carabinieri, con conseguente esclusione dal concorso in epigrafe, per “ profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto: - ha riportato il coefficiente 3 nell’apparato AVOR poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: “-OMISSIS- ”;

- a tali fini, il ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili, adducendo, tra l’altro, il travisamento dei fatti e l’erroneità del giudizio, con produzione - a supporto - di apposita documentazione medica;

- con atto depositato in data 30.4.2020, si sono costituiti il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri il Ministero della Difesa, depositando, nel prosieguo, memorie e documenti;

- con OCI n. 5573 del 27 maggio 2020, la Sezione ha disposto verificazione in sede cautelare, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza e la consistenza della ragione di non idoneità sanitaria, ritenuta dall’Amministrazione a fondamento del provvedimento impugnato, nonché il coefficiente attribuibile al ricorrente, incaricando di ciò l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare "Aldo Di Loreto;

- in adempimento a quanto disposto con l’ordinanza di cui sopra, in data 11 giugno 2020 l’organo verificatore ha depositato una “relazione medica”, in cui si afferma che il ricorrente risulta affetto da “ -OMISSIS-. Codice 151 profilo sanitario

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