TAR Venezia, sez. I, sentenza 2024-03-29, n. 202400617
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Pubblicato il 29/03/2024
N. 00617/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2021, proposto da
Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati E B, E G e V L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E G in Roma, via Adelaide Ristori n. 42, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Belluno, in persona del Presidente
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato F M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Perarolo di Cadore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del Ministro
pro tempore
, e Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza San Marco, 63;
Regione del Veneto, Comune di Soverzene, Comune di Ponte nelle Alpi, Comune di Belluno, Comune di Longarone e Comune di Ospitale di Cadore, non costituiti in giudizio;
Comune di Limana, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Vettori, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, corso Palladio 155, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della deliberazione adottata dalla Provincia di Belluno n. 34 del 25 maggio 2021, pubblicata il 31 maggio 2021, avente ad oggetto “ Interpretazione autentica della lettera c) comma 2 dell'art. 46 delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ”, quindi, per l'annullamento e/o la disapplicazione dell'art. 46, comma 2 lett. c), delle Norme Tecniche del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Belluno (approvato con DGRV 1136 del 23 marzo 2010), così come interpretato e/o modificato dalla suddetta e quivi impugnata deliberazione della Provincia di Belluno n. 34 del 25 maggio 2021;
- e, ove occorrer possa, dell'atto adottato dalla Provincia di Belluno Settore Urbanistica e Mobilità Servizi Pianificazione avente ad oggetto “ Invio copia Delibera del Consiglio Provinciale n. 34 del 25.5.2021 ” ed inviato, tramite email, all'odierna ricorrente in data 7 giugno 2021;
- e, ove occorrer possa, del verbale della Provincia di Belluno relativo alla seduta della maggioranza dei consiglieri provinciali riuniti il 18 maggio 2021;
- e, ove occorrer possa, dei seguenti atti così come evocati dalla suddetta e quivi impugnata deliberazione n. 34 del 25 febbraio 2021 e solo se intesi e/o interpretati in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente: DCC n. 11 del 10 febbraio 2021 del Comune di Limana;DCC n. 13 del 19 aprile 2021 del Comune di Perarolo di Cadore;del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Belluno laddove contempli disposizioni intese e/o interpretate in senso contrario alla pretesa quivi fatta valere dalla ricorrente;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Belluno, del Comune di Limana, del Ministero della Transizione Ecologica e del Ministero dello Sviluppo Economico;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. F D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 34 del 25 maggio 2021, il Consiglio provinciale della Provincia di Belluno, “ al fine di fornire alla Commissione Tecnica di Coordinamento ai sensi della DGRV 240/2019 e DGRV 2055/2018, un indirizzo chiaro e una inequivocabile espressione del Consiglio Provinciale ai fini degli interventi progettuali sulle infrastrutture elettriche avviati da Terna spa su tutto il territorio bellunese ”, ha deliberato:
“1 . di interpretare la lettera c) del comma 2 dell’art. 46 delle NT del PTCP vigente con il significato che i criteri di dimensionamento e localizzazione dei nuovi impianti devono soddisfare il miglioramento complessivo dell’ecosistema provinciale, l’inserimento paesaggistico e la produzione energetica, anziché l’ottimizzazione della sola produzione e, secondo questi criteri, gli interventi devono prevedere l’uso di cavi interrati nella realizzazione di nuove linee elettriche anziché linee aeree e nel caso di manutenzione di linee esistenti dovrà essere privilegiato, l’uso dei cavi interrati;
2. di ritenere che la tecnologia del cavo interrato ha degli indubbi e notevoli vantaggi in caso di utilizzo in territori montani che vanno dal minor consumo di suolo, all’assenza dell’impatto visivo e quindi paesaggistico, minore impatto per le attività di volo, minori problematiche sanitarie e soprattutto maggiore affidabilità e resistenza rispetto agli eventi atmosferici trattandosi di una tecnologia maggiormente resiliente rispetto alle linee aeree che, utilizzando anche i corridoi infrastrutturali stradali, permette di raggiungere agevolmente un territorio morfologicamente complesso caratterizzato da forti dislivelli come quello della Provincia di Belluno ”.
Le ragioni di tale deliberazioni sono indicate nelle premesse della stessa ove si evidenzia che:
- “ con gli eventi Vaia nel 2018 e ancor prima con le fortissime nevicate dell’inverno 2013-2014 (blackout di Cortina d’Ampezzo del 26.12.2013) il sistema di trasmissione dell’energia tramite elettrodotti in cavo aereo ha messo in luce la fragilità strutturale di tale sistema di trasporto soprattutto nella provincia di Belluno, territorio fragile dal lato geologico ed idrogeologico, anche colpito negli ultimi anni da diversi eventi calamitosi ”;
- “ la tecnologia in aereo ha subito inevitabilmente gli effetti negativi degli eventi atmosferici soccombendo a forti venti, frane in zone boschive, neve bagnata con formazioni di manicotti di ghiaccio, eventi che hanno schiantato i tralicci e le linee e causando forti danni economici con conseguenti elevati costi di manutenzione” ;
- “ le linee elettriche a traliccio, inoltre, presentano forti interferenze con gli insediamenti e la salute degli abitanti in un territorio montano dove la conformazione morfologica del territorio presenta forti pendenze, valli strette e scoscese con poche aeree edificabili spesso attraversate dalle linee elettriche che riducono la possibilità di trasformazione edificatoria e creano vincoli e fasce di rispetto” ;
- “ l’interferenza paesaggistica degli elettrodotti è molto forte in un territorio come quello bellunese caratterizzato da altissime qualità ambientali, riconosciute a livello mondiale (UNESCO) ”.
2. Con il ricorso in esame Terna – Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni (in seguito, Terna) ha impugnato tale deliberazione del Consiglio provinciale sulla base dei seguenti motivi.
I - Violazione dell’art. 23 della l.r. n. 11 del 2004. Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria, contraddittorietà ed illogicità decisionale. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa .
Con la determinazione impugnata la Provincia di Belluno avrebbe introdotto una disposizione innovativa – non meramente interpretativa dell’art. 46 delle NT del PTCP - senza osservare l’iter di approvazione previsto dall’art. 23 della l.r. n. 4 del 2011, che richiede l’approvazione da parte della Regione.
Il testo dell’art. 46 del PTCP sarebbe stato del tutto chiaro e non avrebbe richiesto alcuna disposizione interpretativa, inoltre la nuova disposizione sarebbe incoerente con il testo della norma. La lettera c) dell’art. 46 si riferirebbe ai soli impianti di produzione dell’energia elettrica, mentre l’unico parte che si rivolgerebbe anche agli impianti di trasporto dell’energia sarebbe quello di cui alla successiva lettera g).
II - Violazione dell’art.