TAR Trento, sez. I, sentenza breve 2012-10-26, n. 201200322
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Testo completo
N. 00322/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2012, proposto da:
L.P.G. S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti S P e A R P, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P D, in Trento, via Oss Mazzurana, n. 72
contro
- Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolo' Pedrazzoli, G F e V B ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura della Provincia in Trento, Piazza Dante, n. 15;
- Agenzia provinciale per gli appalti e contratti della Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio
nei confronti di
Cooperativa Lagorai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Tita e Piero Costantini e con domicilio eletto presso il loro studio in Trento, via Lunelli, n. 48
per l'annullamento
- della determinazione prot. S171/2012/463304, del 14 agosto 2012, del Servizio appalti - Ufficio gestione gare - della Provincia autonoma di Trento, di aggiudicazione dell'appalto per i lavori di realizzazione del collettore principale di fognatura Vigo Lomaso - Ponte Arche;
- dell'aggiudicazione definitiva, ad oggi non comunicata;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra i quali i verbali di gara del 4, 5, 6 luglio e 6 agosto 2012;
nonché per la declaratoria del contratto di appalto, se medio tempore stipulato;
e per il risarcimento dei danni, in forma specifica o per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Cooperativa Lagorai;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2012 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preavvertite e sentite le stesse parti, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., come da verbale di udienza camerale;
Rilevato:
- che la Provincia di Trento ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un collegamento fognario tra alcuni abitati dei Comuni di Fiavé e di Comano Terme, con importo complessivo a base d’appalto pari ad € 1.819.000,00;
- che per l’aggiudicazione è stato prescelto il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale;
- che il bando di gara, al punto 4.2., ha previsto l’obbligo in capo ai concorrenti di presentare un deposito cauzionale, costituito anche mediante fideiussione o polizza fideiussoria, la quale avrebbe dovuto essere redatta o utilizzando la scheda tecnica 1.1. di cui al D.M. 12.3.2004, n. 123, o riportando 5 clausole testualmente indicate, l’omissione di una delle quali era sanzionata con l’esclusione;
- che nella seduta di gara del 6 agosto 2012 i lavori sono stati aggiudicati alla Cooperativa Lagorai, che ha presentato il ribasso percentuale più vicino alla soglia di anomalia, senza raggiungerla;
- che dalla graduatoria di tutte le offerte ammesse risulta in seconda posizione la ricorrente L.P.G.;
- che essa ha impugnato la determinazione di aggiudicazione denunciando violazione dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163, sul rilievo che la fideiussione bancaria presentata dall’impresa vincitrice non conterrebbe la clausola, espressamente prevista a pena di esclusione, contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante;
- che la ricorrente ha altresì chiesto, in via cautelare, la sospensione dei provvedimenti impugnati;
- che alla camera di consiglio del 24 marzo 2011, ritenuta possibile la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, il Collegio ha espressamente preavvertito e sentito sul punto i difensori, come da verbale della camera di consiglio;
Ravvisato:
- di prescindere dall’esame dell’eccezione opposta dalla controinteressata [la quale ha puntualmente rilevato che la ricorrente non ha provato il suo interesse alla proposizione della causa in quanto, a seguito