TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-06-20, n. 201600842

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2016-06-20, n. 201600842
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201600842
Data del deposito : 20 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00422/2015 REG.RIC.

N. 00842/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00422/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2015, proposto da:
M A e S A, rappresentati e difesi dagli avv. A F e A L P C, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, Via Vittorio Emanuele II, 60;

contro

Ministero dell'Interno e U.T.G. - Prefettura di Brescia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento 30 novembre 2014 prot. n°103274, notificato in data 22 gennaio 2015, con il quale il Dirigente dello Sportello unico immigrazione presso la Prefettura della Provincia di Brescia ha archiviato l’istanza di emersione presentata nell’interesse di Asif Muhammad da Ahmed Sultan;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 il dott. G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ordinanza cautelare 8-10 aprile 2016, n. 534, questa Sezione disponeva una riconvocazione degli interessati da parte della Prefettura di Brescia, che - con il provvedimento impugnato - aveva archiviato l’istanza di emersione presentata nell’interesse di Asif Muhammad da Ahmed Sultan.

Dopodiché, l’Amministrazione ha depositato in giudizio la nota 3 giugno 2015 con cui la stessa Prefettura rappresenta di aver invitato, il 29 aprile 2015 e in esecuzione della predetta ordinanza, il sig. Asif a presentarsi in data 27 maggio 2015 ai fini della consegna della documentazione necessaria, con l’espressa avvertenza che “la mancata presentazione senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”.

In pari data, la convocazione veniva trasmessa via fax al difensore del ricorrente;
quest’ultimo, tuttavia, non si presentava al nuovo appuntamento, senza fornire giustificazioni al riguardo.

Pertanto, nella predetta data del 3 giugno 2015 l’Ufficio provvedeva a emettere un nuovo provvedimento di archiviazione della domanda di emersione.

Infine, in vista dell’odierna udienza di discussione (fissata con la menzionata ordinanza n. 534/2015) i difensori dei ricorrenti dimettevano atto di formale rinuncia al mandato.

Tutto ciò stante, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del presente ricorso, essendosi l’interesse dei ricorrenti traslato sul nuovo provvedimento 3 giugno 2015 di ulteriore archiviazione dell’istanza di emersione di cui è causa.

Le spese di lite possono essere compensata tra le parti, tenuto conto che la nuova convocazione è stata disposta da questo Giudice in accoglimento della domanda cautelare formulata da parte ricorrente.

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