TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2020-02-27, n. 202000896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2020-02-27, n. 202000896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202000896
Data del deposito : 27 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/02/2020

N. 00896/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 401 del 2020, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolo', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz n. 11;

per l'annullamento, previa tutela cautelare

del decreto di revoca delle misure di accoglienza ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lsg. 18 agosto 2015, n. 142, emesso dal Prefetto della Provincia di Caserta in data 08/01/2020, privo del numero di protocollo comunicato in data 08.01.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2020 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Premesso che con il provvedimento impugnato, datato 8 gennaio 2020, il Prefetto di Caserta ha revocato le misure di accoglienza disposte a favore del ricorrente, richiedente asilo, per essersi il medesimo assentato dal centro di accoglienza di Pignataro Maggiore, in cui è ospitato, dal 4 gennaio 2020, come comunicato dal medesimo centro alla Prefettura in data 7 gennaio 2020;

Premesso che con il ricorso all’esame il ricorrente espone: a) di essersi recato in visita a un suo conoscente in Puglia il 4 gennaio 2020 programmando il rientro nella struttura che lo ospitava per il 6 gennaio 2020;
b) che a causa di disservizi del servizio ferroviario riusciva a rientrare a Pignataro Maggiore solo il 7 gennaio 2020;
c) che gli era negata la possibilità di rientrare nel centro di accoglienza a causa dell’assenza protrattasi per oltre tre giorni consecutivi;
d) che il 8 gennaio 2020 gli era quindi comunicato il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza pronunciato in base all’articolo 23, lettera a), d.lg. 18 agosto 2015, n. 142;

Premesso che con il ricorso all’esame, notificato il 4 febbraio 2020 e depositato in pari data, egli denuncia che la revoca è illegittima per: a) omissione dell’avviso del procedimento e conseguente violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
b) per difetto di presupposti, istruttoria, motivazione e violazione dell’articolo 23 d.lg. n. 142;

Premesso che l’amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di stile;

Ritenuto che il ricorso sia fondato in quanto: a) la revoca delle misure di accoglienza richiede l’avviso di procedimento che l’amministrazione, come si legge nel provvedimento, ha ritenuto non necessario in considerazione del carattere di atto dovuto e non discrezionale della revoca;
va osservato in contrario che l’avviso di procedimento prescinde dal carattere vincolato o discrezionale del provvedimento, essendo misura che ha la funzione di permettere all’interessato di fornire elementi di valutazione all’amministrazione, che sono necessari o possono risultare tali anche in presenza di atti dovuti;
nella fattispecie il ricorrente, ove avvisato, avrebbe potuto chiarire le ragioni della sua assenza e la sua mancanza di volontà di “abbandono” della struttura e l’amministrazione avrebbe potuto procedere alle necessarie verifiche;
b) in ogni caso, l’articolo 23 d.lg. n. 142 richiede per la pronuncia della revoca un abbandono della struttura e l’abbandono è concetto diverso dalla semplice assenza ingiustificata per quanto protratta per qualche giorno, tenuto anche conto che il soggiorno presso le strutture di accoglienza non è una forma di detenzione;
l’abbandono presuppone che l’interessato abbia definitivamente lasciato la struttura e l’accertamento, anche in base a presunzioni, di una sua tendenziale volontà di non farvi ritorno;
ad avviso del Collegio la assenza per tre giorni, per quanto non autorizzata e in contrasto con il regolamento della struttura di accoglienza, non è un sicuro e affidabile indice di una tendenziale volontà di non fare rientro nella struttura di accoglienza;
in definitiva risulta fondato anche il vizio di difetto di presupposti e di violazione dell’articolo 23, lettera a), d.lg. n. 142 del 2015;

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