TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-11-28, n. 202301760

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2023-11-28, n. 202301760
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202301760
Data del deposito : 28 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/11/2023

N. 01760/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01562/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1562 del 2021, proposto da
-OMISSIS- s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M A e M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima in Verona, via Albere n. 80;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Agenzia delle Entrate - Riscossione, non costituitesi in giudizio;

per l'annullamento

1. - della comunicazione intitolata “ Intimazione di pagamento -OMISSIS- ” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “ Modulo di pagamento ” Pago PA inviata a mezzo racc. a.r. ricevuta il 26 ottobre 2021, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento - entro 5 giorni dal ricevimento - della somma di Euro 156.128,89 - su “ residuo ” ruolo AGEA “ ex D.L. 27/2019 ” - per “ prelievi latte ”, “ interessi ”, anche di mora, e “ oneri di riscossione ”, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS- asseritamente notificata il 6 novembre 2008 e asseritamente inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2004/2005;

2. - nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente, compresi l'atto di iscrizione a ruolo ed il ruolo posto a base della cartella di pagamento indicata nell'intimazione impugnata, e la cartella stessa, ossia la Cartella AGEA n. -OMISSIS- – non conosciuta -, nonché il “ residuo ruolo ” emesso da AGEA ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019 ed ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020 posto a base dell'intimazione di pagamento sopra descritta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti l’avv. Guerreschi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente è un’azienda agricola produttrice di latte vaccino.

L’Agenzia delle entrate – riscossione (d’ora in poi Ader) le ha inviato l’intimazione n. -OMISSIS-, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di € 156.128,89, su “ residuo ” ruolo AGEA “ ex D.L. 27/2019 ” - per prelievi latte, interessi, anche di mora, e oneri di riscossione, in riferimento alla Cartella AGEA n. -OMISSIS-, inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per i periodi 1999/2000 e 2004/2005.

Con il ricorso in epigrafe l’intimazione è impugnata con nove motivi di ricorso.

Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’atto di intimazione, in ragione dell’intervenuta prescrizione, sia con riferimento alla cartella di pagamento indicata nell’atto di intimazione, sia con riferimento ai prelievi latte indicati nella medesima, per decorrenza del termine quadriennale ex art. 3, comma 1, del Reg. (CE) n. 2988/1995.

In via subordinata la ricorrente eccepisce l’intervenuta decorrenza anche del termine quinquennale ai sensi dell’art. 2948 cod. civ. ovvero, in ulteriore subordine, del termine decennale ex art. 2946 cod. civ..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della cartella, ai sensi dell’art. 21 septies della legge n. 241 del 1990, presupposta all’intimazione impugnata, perché emessa in base ad un ruolo formato da Agea nel corso del 2008, in carenza di potere, in quanto, ai sensi dell’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003, la competenza all’iscrizione a ruolo dei debiti relativi al prelievo supplementare del latte, era stata attribuita alle Regioni.

Nell’ambito di questo motivo la ricorrente deduce altresì che l’intimazione impugnata deve ritenersi illegittima, per l’annata lattiero casearia 2004/2005, in via derivata dall’illegittimità del provvedimento di imputazione di prelievo notificato al primo acquirente ed impugnato dall’odierna ricorrente con il ricorso r.g. n. 2689 del 2005 avanti al T.A.R. Veneto, pendente al momento della proposizione del ricorso in esame.

Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1, comma 543, della legge n. 228 del 2012, perché la cartella di pagamento, atto presupposto all’intimazione impugnata, era stata sospesa in via amministrativa in data 6 novembre 2008, e deve pertanto ritenersi annullata di diritto in base alla norma citata, che ha inteso porre fine al problema delle c.d. “cartelle pazze”.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che l’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione con il ricorso in epigrafe, deve considerarsi illegittima perché la cartella indicata dalla medesima, non è stata preceduta, contrariamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 9, del decreto legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003, da alcuna intimazione di versamento della Regione.

Con il quinto motivo, la ricorrente lamenta la nullità degli atti impugnati in via derivata dall’illegittimità comunitaria dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo, per tutti i periodi indicati nell’intimazione impugnata, per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009, in quanto tali provvedimenti costituiscono l’esito di compensazioni nazionali in contrasto con la normativa eurounitaria.

Secondo la ricorrente gli atti impugnati devono pertanto essere dichiarati nulli perché si fondano su norme interne attributive del potere, che debbono essere disapplicate, anche d’ufficio (eventualmente anche in assenza di una specifica censura di parte), per contrarietà al diritto comunitario.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che i dati sulle produzioni dichiarate dagli acquirenti non sarebbero attendibili, perché prive in concreto di verifiche sulla produzione del latte contabilizzata ogni fine periodo, come risulta dall’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di Roma del 5 giugno 2019 nel procedimento -OMISSIS-.

Conseguentemente, secondo la ricorrente, non è possibile ritenere accertato il superamento della quota nazionale, e quindi il prelievo supplementare imputato dallo Stato a carico dei produttori.

Con il sesto motivo, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’intimazione a causa della mancata notifica, e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento ed imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente e presupposti dei debiti “ per prelievo latte ” inseriti nell’intimazione impugnata.

Secondo la ricorrente in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti, perché l’art. 3, Reg. (CEE) n. 595/93, l’art. 7, Reg. (CE) n. 1392/01 e l’art. 13, Reg. (CE) n. 595/04, impongono che venga sempre effettuata la “ notifica ” del prelievo ai produttori a fine periodo, ed eventuali notifiche effettuate a mezzo PEC devono considerarsi nulle perché provenienti da un indirizzo di posta elettronica non compreso negli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni “ IPA ” e “ ReGIndE/PP.AA ”.

La ricorrente lamenta altresì la violazione degli articoli 8 ter , 8 quater e 8 quinquies della legge n. 33 del 2009, perché gli atti di accertamento presi a riferimento dall’Amministrazione, non essendo stati notificati, sono inefficaci, in quanto si riferiscono a crediti non accertati come dovuti e quindi non iscrivibili nel registro debitori.

La ricorrente prosegue evidenziando di ritenere violato, perché reso impossibile, l’esercizio del diritto di difesa in conseguenza della mancata notifica degli atti di accertamento.

A causa della mancata notifica, la ricorrente sostiene di non essere in grado di verificare il calcolo degli interessi, né di poter confrontare gli importi intimati con gli atti di accertamento presupposti, né di poter verificare se da detti importi sono stati trattenuti, per quali annate e se sull’importo capitale o sugli interessi, i premi PAC compensati.

Con il settimo motivo la ricorrente deduce che Agea, in violazione degli articoli 8 ter e 8 quater della legge n. 33 del 2009, ha effettuato un’illegittima duplicazione del ruolo, perché le somme accertate come dovute, oggetto della cartella impugnata, erano già state inserite nel registro nazionale dei debiti, e l’iscrizione nel registro equivale ad iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero.

Secondo la ricorrente in questo modo Agea starebbe illegittimamente utilizzando, duplicandoli, due ruoli. Il ruolo portato dall’iscrizione nel registro debitori utilizzato per la compensazione con i premi PAC per il pagamento di debiti per prelievo del latte, ed il ruolo formato per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima in carico ad Agea, ed ora in carico ad Ader.

Con l’ottavo motivo la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intimazione in relazione all’ an ed al quantum .

Sotto il primo profilo perché viene richiesto il pagamento di somme non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di Agea con premi PAC liquidati all’impresa ricorrente.

Sotto il secondo profilo, perché vengono indicate a debito delle somme che risultano erroneamente iscritte a ruolo, per eccesso, a titolo di capitale e di interessi, in quanto ai sensi dell’art. 10, comma 34, del decreto legge n. 49 del 2003, convertito in legge n. 119 del 2003, e dell’art.

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