TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201403236

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2014-12-05, n. 201403236
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201403236
Data del deposito : 5 dicembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03404/1988 REG.RIC.

N. 03236/2014 REG.PROV.COLL.

N. 03404/1988 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3404 del 1988, proposto da S C, B G e B Venera, rappresentati e difesi dall'avv. F M, con domicilio legale in Catania, presso la Segreteria T.A.R.;

contro

U.S.L. N. 38 di Giarre (Ct), n.c.;

per il riconoscimento

del diritto alla corresponsione di somme attinenti al trattamento retributivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2014 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, notificato il 21.10.1988 e depositato il 4.18.1988, i ricorrenti, tutti eredi di B Salvatore, dipendente della U.S.L. n. 38 di Giarre dal 20.3.1953 al 16.5.1987 (data in cui è deceduto), hanno chiesto che sia accertato che, ai sensi dell’art. 54, comma 6, del D.P.R. 348/83, così come interpretato dalla circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione siciliana n. 329 del 26.9.1986, al trattamento retributivo del loro dante causa, in sede di primo inquadramento nel personale delle U.S.L., avrebbe dovuto essere aggiunta la somma di £ 12.491.665 da attribuire con le decorrenze percentuali stabilite dall’art. 55 dello stesso D.P.R. 348/83.

Conseguentemente hanno chiesto che la predetta U.S.L. sia condannata al pagamento in loro favore della somma di £ 43.096.231 (oltre interessi e rivalutazione), “nonché al pagamento di altro ammontare, calcolato secondo gli indici Istat per risarcire i ricorrenti del danno subito in conseguenza della svalutazione monetaria”.

A seguito di decreto di perenzione di questo Tribunale n. 3754/2013, i ricorrenti hanno depositato, il 28.4.2014, atto sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore (ritualmente notificato all’Amministrazione resistente) in cui hanno dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione della causa.

Con decreto n. 1472/2014, depositato il 19.5.2014, questo Tribunale ha revocato il succitato decreto di perenzione e disposto la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo di merito.

L’amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

In prossimità della pubblica udienza di discussione, parte ricorrente ha prodotto una memoria conclusiva insistendo per l’accoglimento di tutte le domande.

Alla pubblica udienza del 7 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Secondo quanto dedotto dai ricorrenti, la richiesta di corresponsione delle differenze stipendiali reclamate in ricorso, troverebbe pieno riscontro nel disposto del comma 6 dell’art. 54 del D.P.R. 348/83 a norma del quale all’atto dell’inquadramento economico nei livelli stipendiali previsti dall’accordo contrattuale approvato con il D.P.R. cit. “ (…) Sarà comunque garantito l’importo maturato per anzianità in godimento (…)”.

Tale norma sarebbe stata interpretata con circolare dell’Assessorato alla Sanità n. 329 del 26 settembre 1986 nel senso che, al personale equiparato delle Unità Sanitarie Locali in sede di primo inquadramento, deve essere garantita l’eventuale differenza scaturente dal raffronto tra le indennità fisse e ricorrenti erogata al 31 dicembre 1982 e le nuove indennità previste per le rispettive qualifiche dagli artt. 39, 41 e 42 del D.P.R. cit.

Pertanto - premesso che alla data del 31 dicembre 1982, il dipendente percepiva l’indennità medico-ospedaliera (£ 7.500.000), l’indennità ospedaliera medico-professionale (£ 7.120.000), l’indennità di responsabilità organizzativa di amministrazione (£ 1.579.992), mentre ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. cit. spettava l’indennità di direzione per direttore amministrativo capo servizio (£ 4.000.000) - allo stesso avrebbe dovuto essere corrisposta la somma di £ 12.200.000, pari alla differenza tra £ 16.200.000 (precedenti indennità) e £ 4.000.000 (indennità ex art. 41 D.P.R. cit.);
a tale somma avrebbe dovuto poi aggiungersi la somma di £ 291.665 quale maturato in itinere.

Di conseguenza al trattamento retributivo originariamente riconosciuto al dott. B all’atto del primo inquadramento avrebbe dovuto essere aggiunta la complessiva somma di £ di 12.491.665 da scaglionarsi, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. cit., negli anni dal 1983 al 1987, per un ammontare totale di £ 43.096.231, oltre interessi e rivalutazione ai sensi dell’art. 429 c.p.c..

Il ricorso è infondato.

L’art. 54 del D.P.R. 348/83 disciplina l’inquadramento economico nei nuovi livelli stipendiali connessi alla introduzione della qualifica funzionale e dei profili professionali nel pubblico impiego disciplinando la casistica dei vari trattamenti economici collegati alle varie anzianità di servizio dei dipendenti (C.f.r. Consiglio di Stato, sent. n. 4257/2014).

Ciò significa che, ai sensi del comma 6 del citato art. 54 (secondo cui “sarà comunque garantito l’importo maturato per anzianità in godimento”), il maturato economico per anzianità in godimento alla data del 31 dicembre 1982, deve essere comprensivo anche dell’importo relativo al maturato in itinere della classe o scatti in godimento alla predetta data.

Sotto questo profilo è incontestato, e la stessa difesa del ricorrente ne dà atto nei propri scritti difensivi, che al dottor B, oltre alla progressione economica, in sede di nuovo inquadramento è stato riconosciuto il beneficio di cui all’art. 58, comma 2, del d.p.r. cit. (differenza di livello fra il livello di provenienza e quello di appartenenza), tenendo conto anche del maturato in itinere.

Il Collegio è dell’avviso che il riferimento alla classe o agli scatti in godimento va tenuto distinto, senza sovrapposizioni di sorta, dal diverso profilo attinente alle indennità di cui fruiva il dipendente prima che ottenesse il nuovo inquadramento nella qualifica di che trattasi.

Queste ultime ricadono nel regime dei principi generali sul riassorbimento, diventando una somma goduta ad personam privata del suo titolo e perciò, in quanto tale, riassorbibile.

Ciò trova conferma nello stesso art. 41 del d.p.r. 348/83 che, per quanto riguarda specificamente l’indennità di direzione, attribuita con il nuovo inquadramento al dott. B, ha previsto che tale indennità assorba fino a concorrenza tutte le indennità percepite a qualsiasi titolo.

Ammettendo la tesi sostenuta dalla difesa di parte ricorrente, si arriverebbe alla conclusione di attribuire al dipendente, in seguito al nuovo inquadramento, un beneficio ulteriore ed aggiuntivo che non può trovare giustificazione, come invece sostenuto dai ricorrenti, nella disposizione contenuta nell’art. 54, comma 6, del d.p.r. 348/83, né in altra disposizione del predetto decreto.

Il ricorso in conclusione deve essere rigettato.

Avuto riguardo al complessivo andamento della vicenda, le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti.

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