TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201701260

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-12-06, n. 201701260
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201701260
Data del deposito : 6 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/12/2017

N. 01260/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01345/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SNTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2015, proposto da:
N G, rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Giorgio La Pira, n. 11;

contro

Comune di Bari, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R B, R L, con domicilio eletto presso lo studio R B in Bari, via Principe Amedeo, n. 26;

nei confronti di

T C, A C, A P, rappresentati e difesi dall'avvocato S P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Principe Amedeo, n. 197;

per l'annullamento

- della Deliberazione di G.M. del Comune di Bari n. 406 dell’11.6.2015, con cui sono stati nominati i componenti dell’Organismo di Valutazione;

- nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed, in particolare,

- della proposta del Sindaco di Bari di nomina dei componenti dell’O.d.V. (non conosciuta),

- degli atti dell’istruttoria compiuta dal Segretario Generale del Comune di Bari e dalla Ripartizione Personale sulle istanze pervenute a seguito dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo di Valutazione non conosciuti),

- dell’Avviso Pubblico per la nomina dell’Organismo di Valutazione del 15.1.2015, entro i limiti dell’interesse dedotto nel presente ricorso,

- ove necessario, dell’art. 7, comma 1, del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Bari, approvato con Deliberazione di G.M. n. 145 del 25.3.2013, entro i limiti dell’interesse dedotto nel presente ricorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bari e di T C, di A C e di A P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Cesira Casalanguida;

Uditi nell'udienza pubblica del giorno 29 novembre 2017 per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - N G presentava domanda di partecipazione alla procedura di cui all’avviso pubblico del 15 gennaio 2015, per la nomina dell’Organismo di Valutazione (O.d.V.), ai sensi dell’art. 7 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Bari e sistema integrato dei controlli interni, adottato con delibera di Giunta n. 145/2013, del Comune di Bari.

Con deliberazione della Giunta del Comune di Bari n. 406 dell’11 giugno 2015, venivano nominati i componenti dell’Organismo di Valutazione.

2. - Avverso tali provvedimenti insorge l’odierno ricorrente chiedendone l’annullamento in quanto ritenuti illegittimi.

3. - Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso, sia i controinteressati, individuati dalla delibera impugnata come componenti dell’OdV, che l’amministrazione intimata, chiedendone la reiezione.

4. - Rinunciata la cautelare, all’udienza del 29 novembre 2017, sentite le parti, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

6. - Con unico motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge, in particolare, gli artt. 13 e 14, comma 3, del d.lgs. 150/2009, dell’art. 4 comma 2 lett. e), punto 4 e lett. f) D.L. 15/2009, Delibera Anac 12/2013 e la violazione dei principi di buon andamento, efficienza e trasparenza dell’azione amministrativa, di evidenza pubblica e l’eccesso di potere sotto avari profili.

Nello specifico si censura il procedimento di scelta dei componenti dell’Organismo di Valutazione, seguito dalla civica amministrazione.

Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, l’istruttoria svolta dall’ente locale nell’esame delle domande sarebbe avvenuta in assenza di alcuna valutazione tecnica e di contenuto dei curricula, e senza la trasmissione dei medesimi e degli atti procedimentali di selezione all’Anac, per l’acquisizione del parere obbligatorio, come previsto dall’art. 14, comma 3 d.lgs. 150/2009 e dalla delibera ANAC n. 12 del 27.2.2013.

Rivendica l’integrazione dell’avviso pubblico e dell’art. 7 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Bari e sistema integrato dei controlli interni, per quanto non previsto circa l’istruttoria per la scelta dei componenti dell’OdV, con le previsioni della normativa di settore.

6.1. - La censura non può trovare accoglimento in quanto infondata.

Osserva il Collegio che tra le norme del D.Lgs. 150/2009 applicabili agli enti locali non vi sia l’art. 14 che disciplina, nel dettaglio, caratteristiche e funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione, stante il mancato rinvio disposto dall'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

La fonte principale dei controlli per gli enti locali resta l'art. 147 D. Lgs. 267/00, non espressamente derogato dal d.lgs. n. 150/2009, che riconosceva e riconosce, anche a seguito della riforma apportata dall'art. 3, c.1, lett. d), D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, ampia autonomia nella configurazione degli organismi di valutazione e controllo da parte dei Comuni.

L'OIV, quindi, non sostituisce, nelle Amministrazioni Locali, il Nucleo di Valutazione, fermo restando che, ove a suo tempo già attivato, lo stesso deve trovare adeguamento alla luce delle previsioni recate dal Titolo II del d.lgs. n. 150/2009, nella versione ratione temporis applicabile.

Deve, pertanto, ritenersi sussistente piena autonomia organizzativa in capo a ciascuna amministrazione locale nella definizione della concreta articolazione della composizione e delle funzioni, anche differenziate rispetto a quelle previste dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 150/2009.

A conferma di quanto esposto, giova osservare che già la Civit - ora divenuta ex art. 5 L. n. 125/2013 Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.) – aveva chiarito con numerose delibere (Delibere n. 121/2010, nn. 21 e 23/2012):

- che “ considerato che l’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, non trova applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009), la Commissione ritiene che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l’Organismo Indipendente di Valutazione (...)”;

- che “nell’ipotesi in cui il Comune opti per la costituzione di un organismo che non soddisfi i requisiti di cui al citato articolo 14, tale organismo non può essere definito come “Organismo indipendente di valutazione ”.

Dalla mancata applicazione dell’art. 14 comma 3 d.lgs. 150/2009 discende che inconferente è il richiamo del ricorrente alla delibera n. 12/2013 dell’ANAC, ai sensi del quale “ l’art. 14, nel disciplinare la costituzione e le competenze dell’OIV, prescrive, al comma 3, ai fini della nomina dei componenti, l’acquisizione di un parere preventivo della Commissione”.

A conferma di quanto esposto depone, peraltro, proprio la suindicata Delibera richiamata dal ricorrente, nella parte in cui prevede espressamente che “ Ai sensi della delibera n. 23/2012, le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell’art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all’art. 14 dello stesso decreto, salvo quanto espressamente previsto dalla normativa di adeguamento, hanno la facoltà, e non l’obbligo, di costituire l’OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16 ”.

Non trovando applicazione l'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 deve ritenersi che rientri nella discrezionalità del singolo ente comunale la scelta di costituire o meno l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) (T.A.R. Lecce, sez. II, sent. 440 del 4.20.2015).

Nell’ambito dell’autonomia riconosciutagli dalla legge, il Comune di Bari non ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ma un Organismo di Valutazione Autonomo (OdV) di cui all’art. 7 del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e servizi del Comune di Bari e sistema integrato dei controlli interni, adottato con delibera di giunta n, 145/2013, al quale, come detto, non si applica la disposizione di cui all’art. 14, d. lgs. 150/2009.

6.2. - Ne consegue, in tutta evidenza, l’infondatezza delle doglianze del ricorrente circa il mancato rispetto dell’art. 14 comma 3 del d.lgs. 150/2009, nel procedimento svolto per l’individuazione dei componenti dell’Organismo di Valutazione, ivi compresa la parte della previsione relativa all’acquisizione del parere preventivo dell’autorità competente.

6.3. - Infondata è anche la censura relativa al difetto di istruttoria e motivazione sulle modalità di valutazione dei candidati, nonché per omessa comparazione tra i “ curricula”.

Nel provvedimento gravato si dà atto che sono “ state verificate le istanze validamente presentate e i curricula prodotti, accertati i requisiti attinenti all’area delle capacità e lette le relazioni accompagnatorie e motivazionali” . Inoltre, si dà atto dell’istruttoria compiuta dal Segretario Generale e dalla Ripartizione Personale sulle istanze pervenute ai sensi dell’art. 7 del Regolamento adottato cin D.G. c. n. 145/2013, come “ rappresentata nell’allegato 1 parte integrante della proposta di deliberazione”.

Come ribadito anche dalla difesa della civica amministrazione, dalla scelta effettuata nel rispetto dei criteri fissati nel bando e dai curricula allegati alla delibera impugnata non si desumono profili di manifesta irragionevolezza. A prescindere dalla possibilità o meno fornita al Giudice di effettuare una concreta comparazione del “ curriculum ” del ricorrente con i “ curricula ” dei controinteressati, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, nel caso in esame la doglianza non è suscettibile di positiva valutazione perché non è stata idoneamente dimostrata la sussistenza di illogicità “ ictu oculi ” evidenti nella valutazione dei “ curricula ” tali da rendere evidente la contraddittorietà dei giudizi espressi. Né il ricorrente articola doglianze avverso la specifica esperienza e professionalità dei controinteressati.

7. - Qualunque ulteriore approfondimento delle doglianze del ricorrente è ritenuto non rilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.

Per i motivi suesposti il ricorso deve essere respinto perché infondato.

8. - Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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