TAR Aosta, sez. I, ordinanza cautelare 2024-07-12, n. 202400016
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Pubblicato il 12/07/2024
N. 00016/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00017/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 17 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Aosta Divisione Anticrimine, non costituita in giudizio;
Questura Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, corso Stati Uniti, 45;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Nelva Stellio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di ammonimento del Questore della Valle d’Aosta in data -OMISSIS- nonché del relativo verbale di ammonimento ai sensi dell’art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito nella Legge 23 aprile 2009 n. 38, a firma dal -OMISSIS-, emesso nei confronti di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Questura Aosta;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
- rilevato che il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento del Questore della Valle d’Aosta del -OMISSIS-, nonché il relativo verbale di ammonimento, emessi ex art. 8 del D.L. n. 11 del 23 febbraio 2009, convertito nella Legge n. 38 del 23 aprile 2009, per -OMISSIS- nei confronti della controinteressata -OMISSIS-;
- ritenuta l’insussistenza dei presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare, attesa la natura preventiva della misura in discussione, a fronte della quale, sotto il profilo del periculum in mora , nel bilanciamento degli interessi proprio di questa fase, risultano prevalenti gli interessi sottesi al provvedimento impugnato rispetto alle esigenze allegate dal ricorrente, avendo quest’ultimo dato atto di avere -OMISSIS-, mentre -OMISSIS-, né è stata documentata dal ricorrente -OMISSIS- nei suoi confronti;
- ritenuta, in ogni caso, l’opportunità di fissare sin da ora l’udienza di discussione della causa per il 10 dicembre 2024;
- ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate, per la peculiarità della specifica fattispecie esaminata e stanti le ragioni della decisione cautelare;