TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-11, n. 201700828

TAR Torino
Sentenza
11 luglio 2017
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TAR Torino
Sentenza
11 luglio 2017

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2017-07-11, n. 201700828
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201700828
Data del deposito : 11 luglio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/07/2017

N. 00828/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01227/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1227 del 2016, proposto da:
Hbg Entertainment S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cino Benelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cristian Scaramozzino in Torino, via Principi D'Acaja 15;



contro

Comune di Torino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Antonietta Rosa Melidoro, con domicilio eletto presso gli uffici dell’Avvocatura comunale in Torino, via Corte D'Appello, 16;



nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale Torino, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 56/2016 a firma del Sindaco di Torino, avente ad oggetto "ordinanza sull'orario di apertura delle sale pubbliche da gioco, nonché dell'esercizio degli apparecchi e congegni automatici da gioco e intrattenimento di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. installati negli altri esercizi pubblici e commerciali ove è consentita la loro installazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale 2 maggio 2016 n. 9, in conformità all'art. 19, comma 3, del regolamento comunale di polizia amministrativa approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il data 29 giugno 2009 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 29 luglio 2013";

- di ogni altro atto e provvedimento ad essa presupposto e conseguente, ancorché incognito, ivi compreso, per quanto occorrer possa, l'art. 19, comma 3 del Regolamento di Polizia Amministrativa approvato con delibera C.C. 29.6.2009 e modificato con deliberazione C.C. 29.7.2013.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 maggio 2017 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con ricorso spedito per la notifica in data 6 dicembre 2016 e depositato il 12 dicembre successivo, la società HBG Entertainment s.r.l. ha impugnato l’ordinanza n. 56 del 5 ottobre 2016 con cui il Sindaco del Comune di Torino ha disposto che l’orario di apertura delle sale pubbliche da gioco è stabilito dall’esercente all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 10,00 e le ore 24,00, e che nell’ambito di detta fascia oraria l’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS può avvenire esclusivamente tra le ore 14 e le ore 18,00 e tra le ore 20,00 e le ore 24,00.

2. Il provvedimento è stato assunto in espressa applicazione dell’art. 50 comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000 in funzione di prevenzione della c.d. “ ludopatia ”, al dichiarato fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione a fronte della diffusione sempre più capillare nel territorio cittadino del gioco con premi in denaro, descritto come “una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie, che si indebitano finendo sul lastrico e talvolta nel giro dell’usura”.

Oltre che ai titolari di sale pubbliche da gioco, i medesimi limiti orari all’utilizzo degli apparecchi automatici di intrattenimento sono stati imposti ai titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, ai legali rappresentanti dei circoli privati con attività di somministrazione, agli altri esercizi autorizzati per effetto di specifica s.c.i.a. presentata al Comune, e ai titolari di sale scommesse.

Pe il caso di inosservanza dei nuovi limiti orari, l’ordinanza sindacale ha previsto l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 1.500,00 “per ogni apparecchio per il gioco” , nonché la chiusura degli apparecchi mediante l’apposizione dei sigilli in caso di tre violazioni reiterate nel biennio.

3. Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge e di eccesso di potere.

4. Il Comune di Torino si è costituito in giudizio depositando documentazione e resistendo con articolata memoria difensiva.

5. La parte ricorrente ha replicato con memoria in prossimità dell’udienza pubblica del 31 maggio 2017, in occasione della quale la causa è stata discussa e, quindi, trattenuta dal collegio per la decisione.



DIRITTO

Premessa

La “ludopatia” è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità come “ patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro ” (in tal senso si esprimeva l’art. 5 comma 2 del D.L. n. 158 del 2012, ora abrogato, che aveva esteso i livelli essenziali di assistenza alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da tale patologia).

Il legislatore nazionale è in anni recenti ripetutamente intervenuto nella materia, peraltro in modo disorganico.

Nella sentenza 11 maggio 2017 n 108 la Corte Costituzionale ha ricordato che il citato D.L. 13 settembre 2012 n. 158 ha previsto all’art. 7, commi 4 e seguenti, “ una serie di disposizioni intese a contrastare l’insorgenza di detta patologia ”; ciò ha fatto (comma 10) con particolare riferimento alla “ progressiva ricollocazione dei punti della rete fisica di raccolta del gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lettera a), del TULPS – ossia con le cosiddette slot machines – che risultino ubicati in prossimità di luoghi “sensibili” (in specie, istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie e ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi) ”. Il tutto nell’ambito di “ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ” (questo il titolo del decreto-legge citato).

È successivamente intervenuta la legge 11 marzo 2014 n. 23 (“ Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute ”) che, all’art. 14 (intitolato “ Giochi pubblici ”) ha delegato il Governo “ ad attuare, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici, riordinando tutte le norme in vigore in un codice delle disposizioni sui giochi, fermo restando il modello organizzativo fondato sul regime concessorio e autorizzatorio, in quanto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per il contemperamento degli interessi erariali con quelli locali e con quelli generali in materia di salute pubblica, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi ” (comma 1). Ciò anche allo scopo di corrispondere “ all'esigenza di prevenire i fenomeni di ludopatia ovvero di gioco d'azzardo patologico e di gioco minorile ” (comma 2 lett. a).

Con la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) è stato infine disposto (art. 1 comma 936): “ Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti ”.

Come evidenziato nella citata sentenza della Corte Costituzionale n. 108/2017 nessuna delle disposizioni precedentemente citate ha avuto finora attuazione. Risulta che in sede di Conferenza unificata è da tempo in discussione una bozza di accordo che dovrebbe portare a compimento il procedimento di cui alla normativa più recente, il cui perfezionamento è però evidentemente condizionato dalla pluralità di interessi (corposi e confliggenti) in gioco.

In questo quadro tuttora fluido numerose Regioni hanno adottato leggi organiche in materia di prevenzione e contrasto del gioco d’azzardo patologico (GAP o ludopatia). Tra queste, la Regione Piemonte, che ha approvato la legge regionale 2 maggio 2016 n. 9, intitolata “ Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico ”. Tale legge prevede che il Consiglio regionale approvi (art. 3) un “ Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico ”; e disciplina, tra l’altro, la “ collocazione degli apparecchi per il gioco lecito ” (art. 5) e le “ limitazioni all’esercizio del gioco ” (art. 6).

A valle, sono poi intervenuti numerosi Comuni del Piemonte che, attraverso ordinanze sindacali o regolamenti adottati dall’organo consiliare, hanno dettato specifiche norme riguardanti la disciplina in ambito locale delle sale giochi e degli apparecchi utilizzati per i giochi consentiti ai sensi dell’art. 110 del TULPS.

Si può in effetti affermare che la realtà regionale piemontese è caratterizzata da una accentuata propensione delle amministrazioni comunali ad affrontare e disciplinare, a livello locale, un fenomeno (quello del gioco d’azzardo patologico o ludopatia) la cui rilevanza e pericolosità a livello sociale e sanitario non può essere seriamente messa in discussione, se non altro tenuto conto dalla particolare attenzione che il legislatore statale e quelli regionali vi hanno riservato. E sempre in attesa che lo Stato faccia la sua parte, adottando una disciplina organica della materia che copra l’intero territorio

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