TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-11-09, n. 202316637

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-11-09, n. 202316637
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202316637
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 16637/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12599/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12599 del 2017, proposto da
R R, rappresentato e difeso dagli avvocati F F, L S, con domicilio eletto presso lo studio F F in Napoli, via V. Mosca n. 41;

contro

Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Condanna dell'Ente al pagamento dell'assegno funzionale e ricalcolo TFS


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Strumentale Alla Croce Rossa Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’eccezione in rito formulata dall’amministrazione è fondata.

E, infatti, così come correttamente ricordato dall’amministrazione « qualsiasi credito nei confronti di un’impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede, così determinandosi una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito » (cfr. Cassazione civile, III, 20 marzo 2017, n. 7037).

La giurisprudenza ha poi specificato che tale regola si applica anche alle « azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria della datrice di lavoro (anche se accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale) [che] divengono improponibili o improseguibili temporaneamente (ossia per la durata della procedura amministrativa di liquidazione) » (v. Cassazione civile, lavoro, 15 giugno 2017, n. 15066) e ha quindi chiarito che nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello della procedura concorsuale, qualora difetti un interesse del lavoratore alla tutela della propria posizione all'interno dell'impresa e sia domandato un accertamento del diritto di credito risarcitorio, in via strumentale alla partecipazione al concorso nella procedura, la cognizione spetta al giudice della procedura concorsuale (v. Cassazione civile, lavoro, 28 ottobre 2021, n. 30512, 21 giugno 2018, n. 16443 e 30 marzo 2018, n. 7990), specificando che tale riserva di cognizione « deriva dal principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, secondo il quale, per effetto dell’apertura del concorso dei creditori sul patrimonio del fallito a seguito del fallimento (art. 52, comma 1, r.d. 15 marzo 1942, n. 267), ogni credito, anche se munito di prelazione o maturato in via di prededuzione, deve essere accertato in base alle previsioni degli artt. 92 ss. r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (art. 52, comma 1 e art. 111bis, comma 1, r.d. 16 marzo 1942, n. 267) » ed evidenziando espressamente che « pari esclusività di accertamento concorsuale vige, con gli opportuni adattamenti, per la liquidazione coatta amministrativa (in virtù del richiamo degli artt. 207-209 r.d. 16 marzo 1942, n. 267) » (cfr. ancora Cassazione civile, lavoro, 21 giugno 2018, n. 16443).

Da quanto sopra non può che discendere l’improcedibilità del presente ricorso (cfr., da ultimo, sentenze della sezione nn. 12943/2023 e 15503/2022).

Le spese processuali – avuto riguardo al carattere risalente del contenzioso e alla peculiarità del caso di specie – possono essere integralmente compensate tra le parti.

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