TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-10, n. 202300705

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. II, sentenza 2023-11-10, n. 202300705
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300705
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 00705/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00952/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 952 del 2013, proposto da
O B, rappresentato e difeso dagli avv. L C e C B, con domicilio eletto in forma digitale come in atti nonché in forma fisica in Ancona, corso Mazzini, 73;

contro

Comune di Fabriano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera di Giunta Comunale del Comune di Fabriano n. 116 del 6.8.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune medesimo in data 12.8.2013 ed ivi affissa per 15 gg. consecutivi ex art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, dunque con inizio del decorso del termine per l'impugnativa in pendenza del periodo di sospensione feriale ex L. 7 ottobre 1969, n. 742, per l'effetto prorogato a partire dal 16 settembre 2013 e quindi con scadenza il 14 novembre 2013, nella parte in cui (punto n. 1 della proposta, pag. n. 3 del documento prodotto infra doc. n. 1) ha imposto, per l'accesso agli atti, diritti di ricerca e/o visura in misura fissa pari ad € 70,00, e pari ad € 100,00 in ipotesi di procedura con urgenza, oltre agli oneri previsti per i costi di riproduzione e copia;

- di tutti gli atti e/o provvedimenti presupposti, connessi, conseguenti, e/o correlati, anche endoprocedimentali, interni e/o istruttori, nonché prodromici e/o preparatori a quelli espressamente impugnati, noti o ignoti al ricorrente, con riserva – in ogni caso – di proposizione di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 la dott.ssa R E I e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO



1.Con il presente ricorso Burattini Oliviero ha impugnato innanzi a questo Ta.r. la delibera di Giunta comunale del Comune di Fabriano n. 116 del 6 agosto 2013 nella parte in cui ha imposto, per l’accesso agli atti, diritti di ricerca e/o visura in misura fissa pari a €70,00 e pari ad €100,00 in ipotesi di procedura con urgenza, oltre agli oneri previsti per i costi di riproduzione e copia.

L’odierno ricorrente ha rappresentato di aver formulato istanza di accesso agli atti presso il Comune di Fabriano e, a seguito della richiesta di versamento dell’importo di euro 70,00€, ha inteso non portare a termine la procedura ostensiva, ritenendo iniquo ed ingiusto l’onere richiesto.

Il presente gravame è affidato ai seguenti motivi: incompetenza per materia ex art. 42, comma 2, lett. f), Tuel;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, lett. f), Tuel;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241 del 1990;
eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento, della contraddittorietà ed erroneità della motivazione e del travisamento dei fatti;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25, l. n. 241 del 1990;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, Tuel;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost.;
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97, Cost.

Il Comune di Fabriano non si è costituito in giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 24 del 10 gennaio 2014 è stata respinta l’istanza di misure cautelari.

Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2038 del 16 maggio 2014, ha respinto l’appello cautelare.

Alla pubblica udienza del 9.11.2023, sul rilievo da parte del Collegio ex art. 73 comma 3 c.p.a. della sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.

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