TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2014-11-07, n. 201402698
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 02698/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02147/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2147 del 2014, proposto da:
Lede Società Armatoriale Spa, rappresentata e difesa dall'avv. R P, con domicilio eletto presso Giovanni Gabellone in Lecce, Corte dei Lubelli N.1;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliato presso la Sede di quest’ultima in Lecce, via Rubichi;
Marina Militare Direzione Commissariato di Taranto;
nei confronti di
Ecologica Spa, rappresentata e difesa dagli avv. P L Portaluri, Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso P L Portaluri in Lecce, via Imbriani 36;
Morfini Trasporti Marittimi Spa, rappresentata e difesa dall'avv. Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;
Hidrochemical Service Spa, De Cristofaro Srl;
per l'annullamento
degli atti e provvedimenti relativi alla procedura ristretta esperita dalla Direzione di Commissariato di Taranto della Marina Militare per l'affidamento del servizio di raccolta e recupero/smaltimento di morchie e acque di sentina provenienti dalle UU.NN. delle sedi di Taranto e Brindisi, per un importo presunto di € 600.000,00, CIG 532929622F E.F. 2014:
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva in favore della Ecologica s.p.a.
- del contratto, ove nel frattempo stipulato
- dei provvedimenti di invito ed ammissione a gara e/o della mancata esclusione delle concorrenti Ecologica s.p.a., ATI Morfini-Hidrochemical, e De Cristofaro s.r.l.;
- dei verbali della commissione, in particolari quelli in cui è stata disposta l'ammissione alla gara dei controinteressati, quelli di verifica del possesso dei requisiti, quelli relativi al subprocedimento di verifica della congruità delle offerte;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, di Ecologica Spa e di Morfini Trasporti Marittimi Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2014 la dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori R P, Simona Libertini, P L Portaluri, Oronzo M. Calsolaro, Bice A. Pasqualone;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. La società ricorrente impugna la gara per l’affidamento del servizio di raccolta e recupero/smaltimento di morchie e acque di sentina provenienti dalle Sedi di Taranto e Brindisi, indetta dalla Direzione del Commissariato della Marina Militare di Taranto, deducendo la illegittimità dell’aggiudicazione disposta in favore della ditta Ecologica S.P.A, nonché della posizione poziore ottenuta dalle tre concorrenti che la precedono in graduatoria che, a detta della medesima, dovevano essere escluse.
Questi i motivi a sostegno del ricorso:
Violazione della lex specialis (bando, lettera di invito, specifica tecnica) in relazione al possesso del fatturato specifico: il motivo concerne tutti i concorrenti che precedono l’ATI ricorrente in graduatoria.
Violazione dell’art.48 del codice dei contratti e dell’art.75 del DPR 445/2000: il motivo concerne tutti i concorrenti che precedono l’ATI ricorrente in graduatoria.
Violazione della lex specialis (bando, lettera d’invito) in relazione alla omessa sottoscrizione della specifica tecnica- violazione e/o falsa applicazione dell’art.46 del codice dei contratti, - in relazione alla mancata esclusione dei concorrenti RTI Morfini-Hidrochemical e De Cristofaro srl.
Violazione del bando e della lettera d’invito a gara: il motivo riguarda l’aggiudicataria Ecologica.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Per ragioni di ordine logico, oltre che di economicità dei mezzi giuridici, vanno previamente esaminate le censure mosse nei confronti dell’aggiudicataria, atteso che ove le stesse si rivelassero infondate, ne deriverebbe l’inutilità dello scrutinio delle censure rivolte nei confronti delle altre due concorrenti che precedono in graduatoria la ricorrente, non potendo quest’ultima scardinare l’atto conclusivo del procedimento.
2.1. Con un primo ordine di censure l’ATI ricorrente sostiene che l’Ecologica non abbia alcun fatturato relativo ai servizi oggetto della gara in quanto dalla documentazione prodotta in sede di verifica risulta che i servizi svolti appartengono alle seguenti tipologie:
“prelievi, trasporto e smaltimento di cere e grassi esauriti, prelievi e trasporto di fanghi da fosse settiche, prelievo, trasporto e smaltimento definitivo di sali e loro soluzioni contenenti materiali pesanti, prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi prodotti da trattamento di fumi; prelievo, trasporto e smaltimento di soluzioni acquose derivanti dal lavaggio delle ruote di automezzi; prelievo, trasporto e smaltimento definitivo di rifiuti derivanti da demolizioni; raccolta e smaltimento di rifiuti speciali; raccolta, trasporto e carico su navi di ceneri leggere; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti di provenienza industriale, servizio di raccolta, trasporto e carico su nave di cenere leggera e pesante; trasporto e carico su nave di zolfo in pasticche, raccolta, trasporto e carico su nave di pneumatici triturati” .
Occorre quindi ricercare, ai fini del corretto scrutinio del primo motivo di ricorso, l'esatta esegesi delle espressioni recate dalla lex specialis di gara in ordine al requisito citato.
Quest’ultima, al paragrafo “Capacità tecnica” prescrive che “a garanzia del corretto svolgimento delle prestazioni richieste e nell’ottica della salvaguardia del preminente interesse pubblico, affinchè il servizio non subisca interruzioni, il fatturato specifico attinente il servizio del settore oggetto di gara, riferito al triennio 2010-2012…non dovrà complessivamente essere inferiore a €1.200.000,00”.
Risulta evidente che la lex specialis non ha inteso richiedere un fatturato per servizi identici a quello oggetto di gara, bensì un fatturato attinente al settore ossia al genus del settore oggetto di gara, più che alla species del servizio medesimo e quindi, affine, analogo e comunque relativo al settore nel quale rientra il servizio oggetto di gara.
Del resto, lo scopo di richiedere di documentare il pregresso svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, è quello di verificare se le concorrenti posseggano o meno la c.d. “affinità elettiva” e quindi quell’attitudine necessaria che consenta a alla P.A. di verificare l’affidabilità della stessa nello svolgimento della prestazione o del servizio richiesto.
Secondo giurisprudenza costante, la categoria dei "servizi analoghi", concettualmente diversa da quella dei "servizi identici", include prestazioni che, pur non coincidendo con i servizi oggetto dell'appalto, presentino tuttavia elementi di similitudine tali da risultare accomunate alle altre dall'appartenenza ad un unico ambito, posto che l'interesse pubblico sottostante non è certamente la creazione di una riserva a favore degli imprenditori già presenti sul mercato, ma al contrario l'apertura del mercato medesimo attraverso l'ammissione alle gare di tutti i concorrenti per i quali si possa raggiungere un giudizio complessivo di affidabilità nel “settore” (per tutte: TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 8 gennaio 2011 n. 23; TAR Emilia-Romagna, Parma, 23 luglio 2010 n. 427; TAR Piemonte, Sez. I, 24 aprile 2009 n. 1140, e Sez. II, 16 gennaio 2008 n. 40).
Invero,